Sentenza n. 53/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 283/1901
- art. 7legge 283/1901
- art. 8legge 283/1901
- art. 9legge 283/1901
citata
- art. 33legge 1415/1928
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9
della legge 7 luglio 1901, n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459,
e della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio innanzi
alle preture), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1975 dal
pretore di Breno, nel procedimento penale a carico di Martina Marietti,
iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con raccomandata del 5 agosto 1975, indirizzata alla Cancelleria
della pretura di Breno, la Signora Marietti Martina (nei cui confronti
pendeva presso quella pretura procedimento penale per il reato di cui
all'art. 80 del d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393, t.u. delle norme sulla
circolazione stradale) dichiarava di nominare suo difensore di fiducia
il Dr. Ferdinando Guarneri iscritto nell'albo dei patrocinatori legali
della stessa pretura.
Ma il Guarneri con raccomandata del 20 settembre successivo
(pervenuta in cancelleria il 22 di quello stesso mese) comunicava di
non voler accettare l'incarico che assumeva essergli stato conferito a
sua insaputa. Al dibattimento, celebratosi il 23 settembre 1975, non
compariva né il Guarneri né l'imputata ed il pretore, dichiarata la
contumacia di quest'ultima, previa nomina di un difensore d'ufficio
nella persona dell'Avv. F. Nobili di Breno, sollevava, in riferimento
agli articoli 33, comma quinto, e 24, comma secondo, Cost., questione
di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7
luglio 1901, n. 283; del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e della legge
28 giugno 1928, n. 1415, riguardanti le attribuzioni e la figura dei
patrocinatori legali.
Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se la disciplina risultante
dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dal
r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dalla legge 28 giugno 1928, n. 1415
secondo cui il patrocinio nelle preture dei comuni che non sono sede di
tribunale o capoluogo di provincia può essere assunto, oltre che dagli
avvocati e dai procuratori da coloro che hanno sostenuto gli esami
stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto
civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e
penale, nonché - entro i limiti numerici fissati con apposito decreto
dal presidente del tribunale per ogni singola pretura e previa
"abilitazione" concessa dal tribunale - dalle persone munite di un
titolo di scuola media superiore, sia in contrasto:
a) con l'art. 33, comma quinto, Cost., in quanto non è prescritto
alcun esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dei
patrocinatori legali;
b) con l'art.24, comma secondo, Cost., sotto il profilo che
l'attribuzione del patrocinio a persone di cui non sia accertata la
idoneità ad esercitarlo può compromettere quella valida ed efficace
assistenza difensiva che la Costituzione vuole assicurata in ogni stato
e grado del giudizio.
2. - La questione così sollevata è priva di rilevanza. Come si
è già accennato in narrativa, il patrocinatore legale nominato
dall'imputata suo difensore di fiducia, e in relazione alla cui figura
professionale e alle cui attribuzioni è stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, rifiutò
tempestivamente di accettare la nomina tanto che nel dibattimento il
giudice, senza adottare o riservarsi altro provvedimento, nominò
all'imputata un difensore di ufficio.
Deve ritenersi, pertanto, che il patrocinatore legale non abbia mai
assunto la difesa dell'imputata. A differenza di quanto è stabilito
per i difensori nominati d'ufficio (art. 128, comma secondo, c.p.p.)
quelli di fiducia non sono tenuti ad accettare l'incarico ricevuto. Né
varrebbe addurre in contrario l'art. 5 delle d.att. c.p.p., circa
l'obbligo del difensore di fiducia di non abbandonare la difesa fino a
che non venga sostituito, giacché, come risulta dai lavori preparatori
ed è concordemente ritenuto in dottrina e in giurisprudenza, la
disposizione è applicabile al difensore suddetto solo quando abbia
accettato, esplicitamente o implicitamente, l'incarico.
La proposta questione di legittimità costituzionale è quindi
completamente priva del necessario carattere di pregiudizialità
richiesto dall'art. 23, comma. secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e deve, conseguentemente, essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 7
luglio 1901, n. 283 (sul patrocinio legale nella pretura); del r.d.l.
13 agosto 1926, n. 1459 (norme riguardanti i patrocinatori legali),
nonché della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (norme per il patrocinio
innanzi alle preture), sollevata, in riferimento agli artt. 33, comma
quinto, e 24, comma secondo, Cost., dal pretore di Breno con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte