Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 209,

ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata

e della liquidazione coatta amministrativa), e 78, secondo comma, e

80, secondo comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per

la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione

creditizia), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 14 novembre e 18 dicembre 1975 dal tribunale

di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Pisano Paolo, Campione

Angelo e il Commissario liquidatore della soc. Interfinanza s.p.a. -

Generale finanziaria, iscritte ai nn. 554 e 555 del registro ordinanze

1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260

dell'anno 1976;

2) ordinanze emesse il 18 marzo 1976 dal tribunale di Milano nei

procedimenti civili vertenti tra Nolli Pietro e Commissario

liquidatore soc. Interfinanza, e tra Edilcentro sviluppo international

limited e Banca privata italiana, iscritte ai nn. 2,3 e 5 del registro

ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 51 e 59 dell'anno 1977.

Visto l'atto di costituzione della Banca privata italiana, nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1979 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 209, ultimo comma,

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) e 78, secondo comma, e 80, secondo

comma, della legge 7 marzo 1938, n. 141 (Disposizioni per la difesa del

risparmio e per la disciplina della funzione creditizia).

Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta

non fondata da questa Corte con sentenza 14 gennaio 1977, n. 26;

che anche l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale

prospettato dalle ordinanze, - in quanto la disciplina processuale

denunziata comporterebbe disparità di trattamento non solo tra

creditori privilegiati e creditori chirografari, ma altresì tra

creditori chirografari di imprese esercenti il credito e creditori

chirografari di altre imprese pur esse sottoposte alla procedura di

liquidazione coatta amministrativa - , non merita accoglimento,

perché, come già fu osservato nella citata sentenza, la particolare

natura dei rapporti contrattuali tipici delle operazioni passive,

nella normale gestione dei servizi bancari, fornisce chiara

giustificazione dello speciale procedimento di accertamento dei crediti

chirografari, stabilito dagli artt. 77 e seguenti della legge

bancaria e confermato dall'art. 209, ultimo comma, della legge

fallimentare del 1942, con espressa deroga al disposto dell'art. 194,

secondo comma, della stessa legge;

che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte

a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 209, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267, e 78, secondo comma, e 80, secondo comma, della legge 7 marzo

1938, n. 141, sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, e già decisa con

sentenza n. 26 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte