Sentenza n. 53/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
- art. 2legge 742/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2,
comma primo, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione di termini
processuali per il periodo feriale) promosso con ordinanza emessa l'8
settembre 1975 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, nel
procedimento penale a carico di Vannarelli Mariano ed altri, iscritta
al n. 547 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In un procedimento per lesioni personali ed altri reati in corso di
istruzione presso il Tribunale di Roma, il difensore di uno degli
imputati, rinunciando espressamente alla sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale, chiedeva l'immediato espletamento
dell'interrogatorio di tutti gli imputati nonché di perizie
medico-legali sulle parti lese.
Il Giudice istruttore, rilevato che era effettivamente opportuno
nella specie procedere senza indugio a tali adempimenti nell'interesse
di imputati e parti lese, osservava che peraltro a ciò si opponevano
le norme di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n.
742, le quali - non prevedendo per l'imputato libero la facoltà di
rinuncia alla sospensione e, comunque, l'estensione degli effetti di
esse nei riguardi degli altri imputati - comportano a suo avviso una
sorta di paralisi processuale, ineliminabile per atto del giudice
tranne che nelle ipotesi di pericolo di prescrizione del reato (art. 2
cpv. legge 742/69) e di scadenza della durata massima della custodia
preventiva (art. 2 legge 152/75).
Ciò premesso il G. I., con ordinanza emessa l'8 settembre 1975,
sollevava questione di legittimità costituzionale delle norme
sopracitate. Concedendo solo all'imputato detenuto o al suo difensore
la facoltà di rinunciare alla sospensione dei termini processuali,
esse opererebbero una discriminazione rispetto all'imputato libero e
sarebbero perciò in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost..
Inoltre essendo tale rinuncia, nei processi contro più imputati
(detenuti, ovvero detenuti e liberi, ovvero liberi), priva di efficacia
nei confronti delle altre parti, l'impossibilità di compiere
improrogabili attività istruttorie valide per tutti pregiudicherebbe
il diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost.; e ciò
"a prescindere dall'ingiustizia di far scontare al prevenuto - che pure
ha rinunciato alla sospensione - le ferie di altri con il ritardo della
definizione del processo e il relativo immancabile danno".
In punto di rilevanza il G. I. osservava infine che essa non poteva
"trovare ostacolo nella periodica delimitazione temporale
dell'efficacia della legge 1969, n. 742, e nel fatto che dal 16
settembre riprenderanno a decorrere i termini processuali, ché
altrimenti si arriverebbe all'assurdo di considerare la legge in esame,
che pure incide su diritti sanciti dalla Costituzione, una legge
insuscettibile di verificazione di legittimità costituzionale".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28 gennaio 1976.
In contrario, l'Avvocatura dello Stato, intervenendo in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, osservava che
al giudizio di rilevanza è del tutto estranea la valutazione della
possibilità o probabilità che la risoluzione della questione di
legittimità costituzionale risulti indispensabile per la definizione
di altri giudizi; e che, per quanto concerne il giudizio a quo,
l'evidente impossibilità di definire la questione (sollevata l'8
settembre 1975) prima della scadenza del periodo feriale (16 settembre
1975) rendeva manifesta l'irrilevanza di essa. La decisione della
Corte, anche se di accoglimento, non potrà infatti mai permettere al
G. I. di accogliere l'istanza del difensore; ed anzi il solo risultato
concreto e certo dell'introduzione del giudizio di costituzionalità
non potrà che essere di ritardare il corso del procedimento
istruttorio, cioè proprio il contrario del fine perseguito dal
difensore.
Comunque, ad avviso dell'Avvocatura, la questione è infondata nel
merito. Il diverso trattamento fatto all'imputato detenuto (ed al suo
difensore) rispetto all'imputato libero in tema di facoltà di rinunzia
alla sospensione dei termini si giustifica col fatto che, se entrambi
hanno interesse a sentire affermata la propria innocenza, il primo ha
anche ed essenzialmente l'interesse a riacquistare, con la definizione
del processo, la libertà personale.
D'altra parte, il far prevalere l'esigenza di assicurare un periodo
di riposo ad avvocati e procuratori sull'interesse alla affermazione di
innocenza dell'imputato libero è una scelta di politica legislativa,
non sindacabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione sollevata in merito all'inefficacia, nei processi con
più imputati, della rinuncia alla sospensione effettuata da uno solo
di essi nei confronti degli altri sarebbe poi - ad avviso della
Avvocatura - irrilevante nel giudizio a quo, risultando dalla stessa
ordinanza di rinvio che questo concerne solo imputati liberi, nessuno
dei quali ha, quindi, facoltà di rinunziare alla sospensione dei
termini processuali. Considerato in diritto :
1. - Il G. I. del Tribunale di Roma, in un procedimento in corso di
istruzione contro più imputati, tutti liberi, con ordinanza emessa l'8
settembre 1975, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
ritenendone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, Cost..
Ciò perché le disposizioni di legge denunziate attribuiscono
all'imputato detenuto ed al suo difensore e non anche all'imputato
libero, alle altre parti ed ai loro difensori la facoltà di rinunziare
alla sospensione dei termini processuali e non prevedono l'effetto
estensivo della detta rinunzia effettuata da una delle parti alle altre
parti che detta rinunzia non hanno effettuato.
2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo afferma che "la
definizione del procedimento dipende, allo stato, dalla risoluzione
delle prospettate questioni" e che il giudizio della Corte
Costituzionale "non può ovviamente trovare ostacolo nella periodica
delimitazione temporale dell'efficacia della legge 1969, n. 742 e nel
fatto che dal 16 settembre riprenderanno a decorrere i termini
processuali, ché altrimenti si arriverebbe all'assurdo di considerare
la legge in esame, che pure incide su diritti sanciti dalla
Costituzione, una legge insuscettibile di verificazione di legittimità
costituzionale".
A sua volta, l'Avvocatura generale dello Stato sul punto medesimo,
osserva che "nell'ordinanza di rinvio è stato omesso il giudizio di
rilevanza, essendo stata ritenuta necessaria la risoluzione della
questione di legittimità costituzionale per ragioni diverse dalla
definizione del giudizio a quo".
L'eccezione di inammissibilità in questo modo avanzata non può
essere accolta, per quanto concerne la questione proposta con
riferimento all'art. 3 Cost..
Se, infatti, è indiscutibile che il giudice a quo, nel momento in
cui sollevava la questione di legittimità costituzionale (8 settembre
1975), ben sapeva essere impossibile, non solo materialmente, ma anche
giuridicamente, che essa venisse decisa prima della scadenza del
termine finale di sospensione dei termini processuali (15 settembre
1975), non è meno vero che in quel momento egli era chiamato a fare
applicazione delle disposizioni di legge della cui legittimità
costituzionale dubitava. Ora dal sistema normativo risultante dall'art.
1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 23 della legge
n. 87 del 1953 si deduce che la pregiudizialità necessaria della
questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a
quo va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un
itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad
un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita
della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in
quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la
definizione del giudizio. La prospettata "irrilevanza di fatto e
sopravvenuta" della questione di legittimità costituzionale, anche se
conoscibile a priori, non implica, pertanto, che la questione medesima
non debba essere presa in esame (come già si desume dalla sentenza n.
109 del 1981 di questa Corte).
3. - La questione sollevata dal giudice a quo con riferimento
all'art. 3 Cost., se pure ammissibile, è, peraltro, chiaramente
infondata.
Dire che l'art. 2 della legge n. 742 del 1969 "opera una
discriminazione tra imputati detenuti, imputati liberi e le altre parti
private e i propri difensori, concedendo solo all'imputato detenuto e
al suo difensore la facoltà di rinunciare alla sospensione dei termini
processuali" è rendere affermazione priva di qualunque pregio, una
volta che non si spende una sola parola per giustificare quella
omogeneità delle situazioni poste a confronto che costituisce
presupposto necessario del giudizio di uguaglianza.
Ora, la comune qualità di "parti private" ovvero di "imputati" nel
processo penale non può cancellare il tratto distintivo costituito
dallo stato di libertà o di detenzione di alcuni dei soggetti
considerati, quasi che la privazione della libertà personale, nel
corso ed ai fini del procedimento penale, rappresenti un dato marginale
e trascurabile e non invece un fatto di tale rilievo che, quand'anche
ritenuto necessario, nei casi e modi previsti dalla legge, pone al
legislatore l'obbligo costituzionale di creare le condizioni perché
sia contenuto nei termini minimi indispensabili il sacrificio di questo
bene fondamentale della vita dell'uomo.
Ben diverse, dunque, sono le situazioni poste a confronto
dell'imputato detenuto e del suo difensore, da un lato, e dell'imputato
libero, delle altre parti private e dei loro difensori, dall'altro, e
questa corposa differenza ampiamente giustifica il diverso trattamento
usato dal legislatore, quando, all'art. 2, comma primo, della legge n.
742 del 1969, ha consentito solo ai primi e non anche ai secondi, di
rinunziare - con dichiarazione espressa - alla sospensione dei termini
processuali. La misura di sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969,
adottata per garantire il doveroso periodo di riposo alle persone che
partecipano all'attività giudiziaria, non opera, nella materia penale,
che qui soltanto viene in considerazione, quando entra in gioco
l'interesse pubblico preminente all'accertamento ed alla repressione
dei reati, se la tutela di esso possa venire compromessa per il
consumarsi dei termini di prescrizione; mentre all'imputato detenuto ed
al suo difensore è consentito di rinunziare a detta sospensione al
fine di accelerare, per quanto possibile, i tempi di un procedimento
dai cui sviluppi - siano per lui positivi o negativi - dipende la
libertà dell'imputato stesso.
La disposizione di legge denunziata non incorre, dunque, nelle
censure mosse dal giudice a quo.
4. - Il G. I. di Roma dubita altresì che gli artt. 1 e 2, primo
comma, della legge n. 742 del 1969 contrastino con l'art. 24, secondo
comma, Cost., in quanto non prevedono che la rinuncia alla sospensione
dei termini effettuata soltanto da una delle parti in un processo
contro più imputati spieghi efficacia nei confronti delle altre, con
conseguente impossibilità di esplicare improcrastinabili attività
istruttorie valide per tutti.
Questa seconda questione - a prescindere dai problemi
interpretativi che essa implica - è peraltro inammissibile, mancandone
la rilevanza nel giudizio a quo, pendente contro imputati tutti liberi,
una volta riconosciuta la infondatezza della questione proposta al fine
di estendere anche agli imputati liberi ed alle altre parti private
nonché ai loro difensori la facoltà di rinunziare alla sospensione
dei termini processuali riconosciuta dalla legge soltanto all'imputato
detenuto ed al suo difensore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742
sollevata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal G. I.
presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969 n. 742,
sollevata con riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. dal medesimo
G. I. presso il Tribunale di Roma con la stessa ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte