Sentenza n. 53/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano notificato il 26 agosto 1977, depositato in
cancelleria il 2 settembre 1977 ed iscritto al n.19 del Registro per
conflitti di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 29 aprile 1977,
recante: "Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di
malattia da sopprimere. Nomina di commissari straordinari".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri il 26 agosto 1977 depositato il successivo 2 settembre
(iscritto al n. 19 Reg. ric.conflitti 1977) la Provincia autonoma di
Bolzano, in persona del Vice Presidente della Giunta Provinciale
dott. Alfons Benedikter, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale con firma autenticata per notar Pietro Longi di Bolzano il
17 maggio 1977, dall'avv. prof.Giuseppe Guarino, chiese che la Corte
costituzionale definisse il conflitto di attribuzioni insorto tra lo
Stato e la Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'adozione
del d.P.R. 29 aprile 1977 (G.U. n. 173 del 27 giugno 1977), avente ad
oggetto "Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di
malattia da sopprimere e nomina di commissari straordinari",
dichiarando - in via principale - che il decreto presidenziale non
include "nel novero degli enti individuati ai sensi dell'art. 12-bis
co. 3 l. 17 agosto 1974, n. 386, organismi che operano nella
Provincia di Bolzano e - in via subordinata - annullare il
provvedimento impugnato in quanto invasivo della sfera di competenza
riservata alla Provincia dagli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5
dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige". A sostegno dedusse
la Provincia I) che era munita di competenza legislativa primaria in
materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 9 n.
10 dello Statuto regionale e titolare delle relative potestà
amministrative in base all'art. 16 dello stesso Statuto, II) che le
attribuzioni della Provincia in materia di "igiene e sanità" e di
"assistenza e beneficenza pubblica" erano compiutamente definite dal
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, che
avevano espressamente devoluto alla Provincia l'esercizio delle
potestà amministrative relative all'istituzione e al funzionamento
degli enti chiamati ad
operare negli indicati settori, III) che sono, ai sensi dell'art. 54
dello Statuto regionale, devolute alla Giunta provinciale la
vigilanza e la tutela "sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza....compresa la facoltà di soppressione e di scioglimento
dei loro organi in base alla legge", IV) che l'art. 6 dello Statuto
riserva alla Provincia la facoltà di emanare nelle materie
concernenti la previdenza e l'assistenza sociali norme legislative al
fine di integrare le disposizioni delle leggi statali e di costituire
appositi istituti autonomi in tali settori operanti, V) che l'art. 12
bis l. 17 agosto 1974, n. 386 statuì, nel primo comma, che lo
scioglimento dei consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS,
dell'INADEL, dell'ENPDEDP e delle Federazioni nazionali delle casse
mutue degli artigiani e coltivatori diretti (da effettuarsi nel
quadro della riforma sanitaria) si provvedesse con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi, previa delibera del
Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del Lavoro, della
Sanità e del Tesoro, e nel comma terzo previde che
all'individuazione degli altri enti non espressamente contemplati dal
primo comma destinati ad essere soppressi unitamente alle gestioni di
assistenza malattia si procedesse con distinto provvedimento del
Presidente della Repubblica, VI) che alla identificazione degli enti
da sopprimere si è provveduto con il d.P.R. 29 aprile 1977 che - pur
contenendo una elencazione analitica degli enti destinati ad essere
disciolti - li identifica "per categorie", VII) che tale
classificazione per categorie determinerebbe l'insorgere di un
conflitto di attribuzioni in ordine a tale provvedimento perché
"quanto meno sul piano delle ipotesi affiora il sospetto che esso
abbia inteso disporre anche in ordine agli organismi operanti nella
provincia di Bolzano" e sebbene non manchi la stessa Provincia di
affermare che "una corretta applicazione dei canoni che presiedono
all'interpretazione degli atti normativi indurrebbe ad escludere tale
eventualità", resta - è sempre la Provincia che argomenta - che
"ove il Presidente della Repubblica avesse inteso includere nel suo
"elenco" le casse mutue provinciali operanti nel territorio di
Bolzano si sarebbe di fronte ad una evidente lesione della sfera di
autonomia riservata alla Provincia dalle disposizioni statutarie e
relative norme di attuazione in base alle quali deve ritenersi
demandato alla Provincia il potere di procedere all'individuazione e
allo scioglimento degli organismi assistenziali operanti a livello
locale nonché alla nomina dei relativi commissari straordinari".
2. - Con atto depositato il 12 settembre 1977, si costituì per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello
Stato deducendo che - a prescindere dalla ammissibilità di un
conflitto di attribuzione in cui la violazione della sfera di
competenza basata e garantita da una legge costituzionale viene
prospettata in forma ipotetica in relazione non già alle norme
impugnate ma alla intenzione dell'Organo che le ha emesse - il
legislatore nazionale ha espressamente stabilito con l'art. 12-bis
co. 2 l. 17 agosto 1974, n. 386 che allo scioglimento dei consigli di
amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e
di Bolzano provvedono i rispettivi presidenti della giunta
provinciale con la conseguenza che a questi competono tutti i
correlativi poteri, e concludendo che "il ricorso proposto dalla
Provincia di Bolzano con atto 26 agosto 1977 sia dichiarato
inammissibile ovvero sia respinto".
3. - Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto
4.- In disparte i dubbi affacciati dalla stessa ricorrente
Provincia di Bolzano sulla invasione della propria sfera normativa di
cui sarebbe stata vittima, il ricorso va respinto perché l'art. 12
bis, inserito con la l. 17 agosto 1974, n. 386 di conversione, d.l. 8
luglio 1974, n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti
mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento
della spesa ospedaliera e l'avvìo della riforma sanitaria) rescrive
al comma 2 che "Con decreto del presidente della Giunta provinciale
di Trento e del presidente della Giunta provinciale di Bolzano sono
sciolti rispettivamente i consigli di amministrazione delle casse
mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo
decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la
temporanea gestione delle casse stesse fino alla data di emanazione
del decreto cui al terzo comma". Co. 2 di cui non ha la stessa
Provincia di Bolzano mancato di far applicazione con il decreto 7
aprile 1975 n. 26, con il quale il Presidente della Giunta ha sciolto
il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua provinciale di
malattia della Provincia di Bolzano nominandone commissario
straordinario per la temporanea gestione il signor dr. Albuin Hofer.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondato il conflitto di attribuzioni
sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello
Stato con il ricorso 26 agosto 1977 (n. 19 Reg. ric. 1977).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte