Sentenza n. 53/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 del
codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 aprile ed il
10 maggio 1993 dalla Corte d'appello di Genova sui ricorsi proposti
da Zarrillo Vincenzo e Ramella Riccardo ed altra, iscritte ai nn. 409
e 485 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanze emesse in data 22 aprile 1993 (r.o. n. 409 del
1993) e 10 maggio 1993 (r.o. n. 485 del 1993) nel corso di
procedimenti relativi alla dichiarazione di idoneità ai fini
dell'adozione di persona maggiorenne, la Corte d'appello di Genova ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 291 "e, per quanto vi si
connette", dell'art. 297 del codice civile, nella parte in cui non
viene consentita detta adozione alle persone che hanno discendenti
legittimi o legittimati minorenni.
Osserva il giudice rimettente che l'evoluzione della
giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 557 del 1988 e n. 345 del
1992) non consente di considerare attratto nell'ambito dell'art. 297
il caso di soggetti che hanno discendenti legittimi o legittimati
minorenni, relativamente alla cui ipotesi l'art. 291 deve ritenersi
tutt'ora preclusivo, con connessa rilevanza nel giudizio a quo della
questione di costituzionalità.
La non manifesta infondatezza della questione è motivata in
ragione della disparità di trattamento che sarebbe operata dalla
disposizione, agli effetti dell'applicabilità dell'istituto, fra
l'incapacità d'agire del minore e quella da infermità di mente
dell'interdetto. A parere del giudice a quo, i differenti aspetti
problematici connessi alla diversità sostanziale tra le due ipotesi
possono essere affrontati adeguatamente attribuendo al saggio
apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi
in campo con gli elementi specifici del caso singolo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Nel motivare tale richiesta, la difesa erariale sottolinea come la
richiamata sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte non offre
all'interprete alcun argomento in favore della tesi, sostenuta dal
giudice a quo, circa la disparità di trattamento fra soggetti con
figli legittimi o legittimati maggiorenni e figli minorenni. E
neppure la successiva sentenza n. 345 del 1992 offre argomenti seri,
giacché in quel caso l'impedimento all'adozione ha carattere non
temporaneo (come per l'adozione in presenza di figli minori) ma
permanente (non potendo il figlio maggiorenne esprimere il proprio
assenso perché interdetto).
Proprio la temporaneità dell'impedimento offrirebbe un argomento
di rilevanza decisiva a favore della congruità del complessivo
sistema, giacché per gli effetti, sia familiare che patrimoniali,
dell'adozione, è opportuno limitare al minimo le ipotesi nelle quali
i membri della famiglia legittima vengono posti nell'impossibilità
di prestare il proprio consenso: nel caso di presenza di figli
minori, pertanto, non sembra irragionevole, secondo la difesa
erariale, attendere la loro maggiore età perché essi possano
consapevolmente esprimersi nei confronti dell'adozione. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, la Corte d'appello di
Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 e "per quanto
vi si connette", dell'art. 297 del codice civile, nella parte in cui
non viene consentita l'adozione alle persone che hanno discendenti
legittimi o legittimati minorenni.
Se questo è il testuale dispositivo delle due ordinanze, va
precisato che, mentre entrambe prospettano - in tema di adozione
ordinaria - la disparità di trattamento tra la situazione
dell'aspirante adottante che abbia già un figlio minorenne (caso in
cui la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto a quella
dell'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per
infermità di mente (caso in cui il Tribunale può pronunciare
l'adozione), nella seconda ordinanza si accenna ad un'ulteriore
disparità di trattamento fra la situazione dell'adottante
"ordinario" e di quella dell'adottante "speciale", poiché soltanto
nella prima ipotesi l'esistenza di un figlio minore impedirebbe di
pronunciare l'adozione.
2. - Nonostante questa differenza, per motivi di evidente
connessione, i due giudizi vanno riuniti e definiti con unica
sentenza.
3. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili.
In ordine alla prima prospettazione, comune alle due ordinanze, lo
stesso giudice a quo riconosce la "importante differenza sostanziale"
fra la "predeterminata transitorietà" della incapacità d'agire del
figlio minorenne rispetto alla incapacità del maggiorenne per
patologia mentale, "contrassegnata dall'abitualità .. legata ad
incertezza di prognosi, quando non a prognosi di irreversibilità". E
lo stesso giudice osserva che ammettere anche il caso del discendente
minorenne fra quelli dell'art. 297 del codice civile "porterebbe a
soluzioni irrevocabilmente privative, per il giovane soggetto
interessato, dell'esercizio, a termine magari abbastanza prossimo a
maturare, di quella facoltà personalissima di non assenso, con il di
lui assoggettamento ai relativi effetti" sia sul piano personale che
patrimoniale. Ed in proposito, la Corte d'appello rileva che "la già
esistente famiglia legittima dell'aspirante adottante, nei suoi
componenti più stretti, non può essere relegata in secondo piano".
Malgrado queste osservazioni, il giudice a quo conclude che i
"differenziali aspetti potrebbero, tuttavia, in altra ottica, essere
ritenuti affrontabili adeguatamente con il saggio apprezzamento del
giudice, il quale valutando comparativamentegli interessi in campo e
gli elementi specifici del caso singolo, potrebbe, ad esempio,
pervenire ad una decisione, allo stato, di non opportunità di far
luogo all'adozione".
4. - A prescindere dagli aspetti di perplessità emergenti dalla
stessa ordinanza di rimessione, e dalla prospettazione di rimettere
alla discrezionale valutazione del giudice la decisione di far luogo
all'adozione nel caso di aspirante adottante che abbia già un figlio
minorenne solo quando questa situazione sia in concreto assimilabile
a quella del maggiorenne interdetto, deve escludersi che queste due
ipotesi possano essere considerate omogenee, sia pure attraverso il
prudente apprezzamento delle singole fattispecie.
È appena il caso di premettere un accenno alle profonde
differenze fra l'adozione c.d. ordinaria e quella speciale o
legittimante. La prima, com'è noto, di antichissima tradizione, è
stata conservata dalla vigente normativa allo scopo essenziale di
dare un figlio a chi non ha avuto discendenti legittimi o
legittimati. La seconda è, al contrario, finalizzata a dare una
famiglia adottiva a minori abbandonati dai loro genitori biologici.
Da tale intrinseca diversità discendono due discipline coerenti
alle rispettive rationes, e quindi fra loro differenti in ordine alle
condizioni richieste ed alle relative conseguenze.
5. - Questa Corte, con sentenza n. 557 del 1988, pur riaffermando
che rientra nella discrezionalità del legislatore contenere
l'istituto dell'adozione ordinaria "entro l'ambito ritenuto più
opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia
legittima", ha tuttavia sottolineato che la "differente valutazione
legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e
figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante,
ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto
quello patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato
dal legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua".
Una volta estesa, quindi, l'ammissibilità dell'adozione ordinaria
anche all'ipotesi di adottante con discendenti legittimi o
legittimati maggiorenni e consenzienti, è stata ritenuta coerente
(sentenza n. 345 del 1992) la conseguenziale applicabilità dell'art.
297 del codice civile anche all'ipotesi di adottanti con figli
maggiorenni per i quali sia impossibile ottenere l'assenso per
incapacità.
6. - Mentre nelle due pronunce ora richiamate l'equiparazione
della disciplina ha potuto operare sulla base del riconoscimento di
situazioni omogenee, diversa risulta la situazione della tutela dei
figli minorenni dell'adottante, cui si riferisce la questione ora
sottoposta all'esame di questa Corte. Appare, invero, evidente la
differente condizione di detti figli minori sia rispetto ai figli
maggiorenni e consenzienti, sia rispetto ai figli maggiorenni e
interdetti per infermità di mente. Gli aspetti differenziali fra
queste situazioni sono stati - come si è sopra riferito -
riconosciuti dallo stesso giudice a quo, il quale ha, da un lato,
ricordato che l'adozione ordinaria ha tra l'altro "le finalità della
perpetuazione del nome dell'adottante e della trasmissione del
relativo patrimonio"; e, dall'altro, ha rilevato che "la pur prudente
valutazione del giudice porterebbe a soluzioni irrevocabilmente
privative, per il giovane soggetto interessato, dell'esercizio di
quella facoltà personalissima di non assenso con il di lui
assoggettamento ai relativi effetti" tanto rilevanti sul piano morale
e patrimoniale.
E tuttavia, in modo irragionevole e contraddittorio, il giudice a
quo conclude ritenendo che tali differenziali aspetti problematici
potrebbero "in altra ottica" essere "affrontati con il saggio
apprezzamento del giudice".
Questa Corte ritiene, invece, che una tale conclusione non solo
porterebbe a parificare situazioni che sono tra loro differenti,
privando i figli minori della personalissima facoltà - una volta
divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi
in gioco, ma snaturerebbe eccessivamente le finalità dell'istituto
dell'adozione ordinaria, per la quale non sussistono peraltro né le
esigenze, né l'urgenza riscontrabili nell'adozione speciale.
7. - A quest'ultimo proposito, deve brevemente valutarsi la
prospettazione aggiuntiva contenuta nella seconda ordinanza di
rimessione, circa un ulteriore profilo di disparità di trattamento.
Si fa cioè notare che nell'adozione speciale "l'esigenza di tutela
del figlio minore degli adottanti sia identica, se non maggiore con
riferimento ai più pregnanti effetti, a quella del figlio minore
dell'aspirante all'adozione ordinaria".
A dimostrazione dell'infondatezza di questa tesi, basata
sull'asserita identità di situazioni, è sufficiente osservare che,
mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente già con figli)
un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo
interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione
ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi
(anche se minorenni) degli adottanti -, nel caso invece dell'adozione
ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse
prevalente, in quanto l'adottando non solo è maggiorenne e continua
ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una
seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e
patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia
dell'adottante.
La scelta del legislatore di valutare diversamente le due
fattispecie è frutto pertanto di un bilanciamento di interessi che
conduce nei due casi a soluzioni differenti: tale bilanciamento non
appare irragionevole e pertanto, anche sotto questo aspetto, non
risulta violato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 del codice civile,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte