Sentenza n. 53/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 171-quaterDiritto d’autore
- art. 18d.lgs. 685/1994
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 1legge 146/1994
- art. 2legge 146/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171-quater,
lettera a, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), introdotto
dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della
direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto
di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia
di proprietà intellettuale), in relazione agli artt. 1, 2, lettera d
e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle comunità europee legge comunitaria 1993), promosso con
ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Verona, nel procedimento penale a
carico di Piona Silvino, iscritta al n. 471 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione della S.I.A.E;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1996 il giudice
relatore Valerio Onida;
Udito l'avvocato Salvatore Pastore per la S.I.A.E.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un processo penale per noleggio abusivo ed a fini
di lucro di supporti fonografici ("compact disc") di opere tutelate
dal diritto d'autore, il giudice per le indagini preliminari presso
la pretura di Verona, con ordinanza emessa il 7 marzo e pervenuta a
questa Corte il 29 aprile 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2, lettera d, e 12 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 1993), della norma incriminatrice
contenuta nell'art. 171-quater, lettera a, della legge 22 aprile
1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio), introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16
novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà
intellettuale).
Premette il giudice a quo che con la disposizione impugnata,
introdotta nel corpo della legge sul diritto d'autore del 1941 dal
decreto legislativo che ha dato attuazione alla direttiva CEE del 19
novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
proprietà intellettuale, decreto emanato in forza della delega
conferita al Governo con la legge n. 146 del 1994, è stato
incriminato ex novo il noleggio abusivo e a fini di lucro di
"originali, copie o supporti lecitamente ottenuti" di opere tutelate
dal diritto d'autore; e che in base ai principi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega, fissati in particolare, per quanto qui
interessa, dall'art. 2, lettera d, della legge n. 146 del 1994, le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 200
milioni e dell'arresto fino a tre anni, avrebbero potuto essere
previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di
quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.
689" (Modifiche al sistema penale) - cioè dalle disposizioni che
hanno a suo tempo definito i limiti della depenalizzazione disposta
in generale dagli artt. 32 e 35, primo comma, della stessa legge -
mentre la sanzione amministrativa avrebbe dovuto essere prevista "per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da
quelli suindicati".
Ad avviso dell'autorità remittente, l'interesse tutelato dalla
norma impugnata non parrebbe potersi far rientrare fra quelli di cui
alle citate disposizioni della legge n. 689 del 1981. Nemmeno poi
sarebbe applicabile all'illecito in questione la previsione contenuta
nell'ultima parte dell'art. 2, lettera d, della legge delegante,
secondo cui "in ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente
comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di
pari offensività rispetto alle infrazioni medesime". Infatti nella
legislazione preesistente non avrebbe trovato posto alcuna
fattispecie penalmente rilevante punita con pene identiche a quelle
introdotte dalla norma impugnata, né a tutela del diritto di
noleggio, né per violazioni da considerarsi omogenee o di pari
offensività. Tali non potrebbero ritenersi né le condotte ora
punite dall'art. 171-ter dello stesso decreto legislativo
(riproduzione abusiva di dischi o supporti analoghi e vendita o
noleggio di supporti non contrassegnati dalla SIAE), né quelle
punite ai sensi dell'art. 171 della legge (nella cui lettera a
concernente la riproduzione o la vendita o la messa in commercio, da
parte di chi non ne abbia il diritto, di un'opera altrui, la
giurisprudenza faceva rientrare l'ipotesi ora espressamente
contemplata dalla norma impugnata), apparendo evidente la maggiore
offensività delle condotte ivi descritte rispetto a quella di chi,
dopo aver lecitamente acquistato una copia dell'opera, la utilizzi
per una finalità non consentita quale il noleggio. Di tale maggiore
offensività sarebbe stato consapevole il legislatore delegato, come
sarebbe comprovato dal fatto che la violazione del diritto di
noleggio è punita a titolo di contravvenzione, per la quale è
consentita l'oblazione, e non di delitto, come le altre fattispecie
indicate.
Ulteriore argomento a sostegno della esorbitanza della norma
delegata dai limiti della delega l'autorità remittente rinviene nel
commento all'art. 171-quater contenuto nella relazione
accompagnatoria al d.lgs. n. 685 del 1994, ove si legge che "la
sanzione amministrativa pecuniaria, conforme ai dettami della delega
comunitaria, appare, altresì, in linea con la tendenza a
depenalizzare le norme a tutela di interessi privati".
Il giudice a quo aggiunge, quanto alla rilevanza della questione,
che dalla sua soluzione dipende se il fatto sia o meno previsto come
reato; e che a tale conseguenza non parrebbe ostare la possibile
obiezione che la giurisprudenza, prima dell'entrata in vigore della
norma impugnata, faceva rientrare la condotta in questione nella
previsione dell'art. 171, primo comma, lettera a, della legge sul
diritto d'autore, considerando che, nel configurare per la prima
volta espressamente la fattispecie, il legislatore delegante parrebbe
avere chiaramente evidenziato la scelta di sottrarla alla sanzione
penale.
2. - Si è costituita la Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), parte civile nel giudizio a quo chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile per irrilevanza e non fondata.
Premesso che questioni in parte analoghe sono state ritenute
manifestamente infondate da altri giudici di merito, la parte
eccepisce anzitutto l'irrilevanza della questione. Già prima
dell'emanazione del decreto legislativo n. 685 del 1994, la concorde
giurisprudenza di legittimità e la prevalente giurisprudenza di
merito - si ricorda - riconoscevano la punibilità del noleggio
abusivo, inquadrandolo nella fattispecie incriminatrice dell'art.
171, primo comma, lettera a, della legge sul diritto d'autore. Già
nel sistema legislativo previgente, infatti, il diritto esclusivo di
noleggio in capo all'autore dell'opera dell'ingegno trovava
riconoscimento, come diritto autonomo dagli altri di utilizzazione
economica, in base agli artt. 12, 19 e 61 della legge sul diritto
d'autore, come sarebbe stato confermato anche dalla sentenza n. 108
del 1995 di questa Corte. Questi principi sarebbero stati ribaditi
dal decreto legislativo n. 685 del 1994, che ha espressamente
riconosciuto all'autore il diritto di autorizzare il noleggio
dell'originale o di copie dell'opera, ed ha inoltre riconosciuto ex
novo il diritto di noleggio in capo al produttore di opere
audiovisive. Una volta pervenuti al riconoscimento dell'autonomo ed
esclusivo diritto di noleggio spettante all'autore, sarebbe evidente
che il noleggio dell'opera fonografica senza il consenso dell'autore
configura una violazione del corrispondente diritto, che, in quanto
tale, è stata riportata dalla giurisprudenza della Cassazione
nell'alveo delle condotte penalmente punite ai sensi dell'art. 171,
primo comma, lettera a, onde una eventuale caducazione della norma
impugnata non potrebbe in alcun modo giovare all'imputato, atteso che
la condotta continuerebbe a ricadere nell'ambito di applicazione di
quella norma incriminatrice. L'eventuale accoglimento della questione
non spiegherebbe pertanto, secondo la parte, alcuna influenza sul
giudizio in corso.
In ogni caso, secondo la difesa della SIAE, la questione sarebbe
infondata, in quanto la rilevanza penale della condotta di noleggio
abusivo avrebbe già trovato ampio riconoscimento nel sistema
normativo previgente: l'art. 171-quater del decreto legislativo n.
685 del 1994 consacrerebbe la tutela penale di un interesse
precedentemente tutelato da altra norma, onde dovrebbero ritenersi
rispettati i criteri della delega, in base ai quali il legislatore
delegato avrebbe potuto prevedere nuove fattispecie penali, in deroga
ai limiti posti in generale, qualora si fossero individuate
violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quanto già
previsto dall'ordinamento
previgente.
Peraltro - conclude la parte - anche qualora si volesse accedere
alla tesi secondo cui la nuova norma avrebbe sancito la tutela penale
del diritto, di nuova introduzione, del produttore del supporto, i
limiti della delega sarebbero egualmente rispettati "in virtù della
possibilità di introdurre nuove fattispecie penali 'per violazioni
che siano omogenee o di pari offensività' rispetto alle infrazioni
già previste dalle leggi vigenti". Considerato in diritto
1. - L'eccezione di irrilevanza della questione, proposta dalla
SIAE, non merita accoglimento.
Infatti, anche se si ritenesse, secondo la tesi della parte, che
una eventuale caducazione della norma impugnata lasci sopravvivere la
illiceità penale della condotta di noleggio abusivo, alla stregua
dell'art. 171, primo comma, lettera a, della legge sul diritto
d'autore, che punisce a titolo di delitto, con la multa da lire
100.000 a lire 4.000.000, chi, senza averne diritto, a qualsiasi
scopo e in qualsiasi forma, tra l'altro, mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un'opera altrui - fattispecie alla quale la
giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sez. III penale, 1
ottobre 1993, Massara; 11 gennaio 1995, Fontanella) riconduceva,
prima del d.lgs. n. 685 del 1994, il noleggio abusivo di supporti
fonografici di opere musicali - non per questo la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal remittente dovrebbe
ritenersi priva di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto la
eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma
penale impugnata, destinata altrimenti ad essere applicata,
esplicherebbe comunque effetti in quel giudizio, quanto meno sotto il
profilo del fondamento normativo della decisione (cfr. sentenza n.
148 del 1983; sentenza n. 136 del 1992).
2. - Nel merito, la questione non è fondata.
La disposizione dell'art. 2, lettera d, della legge n. 146 del
1994, che stabilisce i criteri e principi direttivi della delega
conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle
norme delegate, non appare certo perspicua. Essa infatti -
riecheggiando l'analoga, ma non identica, formulazione già
utilizzata dal legislatore delegante in occasione di precedenti
"leggi comunitarie", che indicavano come criterio per la introduzione
di nuove sanzioni penali quello degli "interessi generali
dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori
degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" (art. 2,
lettera d della legge 29 dicembre 1990, n. 428; art. 2, lettera d
della legge 19 febbraio 1992, n. 142) - ha fatto riferimento, per
definire gli interessi suscettibili di tutela penale, a disposizioni
(l'art. 34 e l'art. 35 della legge n. 689 del 1981), la prima delle
quali conteneva un puntuale elenco di reati, puniti con sole pene
pecuniarie, e tuttavia esclusi dalla depenalizzazione, mentre la
seconda trattava con lo stesso criterio i reati attinenti ad una
specifica materia. Ma siffatto riferimento non risulta di facile
applicazione quando si abbia riguardo, come accade in occasione delle
comprensive deleghe disposte dalle varie "leggi comunitarie" per
l'attuazione di direttive delle comunità europee, a settori numerosi
e molto diversi dell'ordinamento, anche estranei a quelli presi in
considerazione dalle citate norme del 1981, e che pure possono essere
caratterizzati da interessi di cospicua rilevanza, e da una normativa
preesistente che contemplava una disciplina penale.
È questo il caso della tutela del diritto d'autore, la cui
disciplina, tradizionalmente accompagnata da sanzioni penali, è
rimasta del tutto estranea all'area della depenalizzazione disposta
nel 1981, in quanto le relative fattispecie, nelle ipotesi aggravate,
sono punite con pene anche detentive (cfr. art. 171, secondo comma,
della legge sul diritto d'autore, in relazione all'art. 32, secondo
comma, della legge n. 689 del 1981).
La Corte esprime dunque l'auspicio che il legislatore, ove
conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda
il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il
massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più
preciso.
In ordine alla questione in esame, si osserva che la legge di
delega, in primo luogo, fa "salva l'applicazione delle norme penali
vigenti", fra le quali dunque quelle che già punivano le condotte
poste in essere in violazione dei diritti, anche patrimoniali, degli
autori delle opere dell'ingegno; e, in secondo luogo, prevede che il
criterio di selezione degli interessi, nonché i limiti di entità
delle pene, previsti in generale, siano derogabili quando si tratti
di colpire violazioni da ritenersi omogenee e di pari offensività
rispetto a quelle già punibili in base alla legislazione previgente.
Sicché, complessivamente interpretata, la norma della legge di
delega appare preclusiva solo di nuove incriminazioni a tutela di
interessi (diversi da quelli desumibili dalle elencazioni contenute
negli artt. 34 e 35 della legge n. 689 del 1981) che attengano a
settori dell'ordinamento caratterizzati fin allora da assenza di
tutela penale, e dove quindi appaia necessario effettuare ex novo una
valutazione della natura di tali interessi e della necessità di
proteggerli mediante sanzioni anche, eventualmente, di natura penale.
3. - La materia del diritto d'autore, viceversa, come si è detto,
è tradizionalmente caratterizzata dalla previsione di sanzioni
penali, motivate - è da ritenersi - non soltanto dalla rilevanza
degli interessi coinvolti, ma anche dalla facilità e dalla
diffusione dei comportamenti lesivi, soprattutto mossi da intenti
lucrativi, che possono svilupparsi in un mondo ove l'opera
dell'ingegno è divenuta un bene spesso di largo commercio e
suscettibile di produrre cospicui profitti.
In questo quadro ben si comprende che il legislatore abbia in
passato configurato fattispecie penali ampie e comprensive di ogni
possibile condotta lesiva del diritto, anche patrimoniale,
dell'autore, punendo chiunque, "senza averne diritto, a qualsiasi
scopo e in qualsiasi forma", fra l'altro, "riproduce, trascrive,
recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un'opera altrui" (art. 171, primo comma,
lettera a, della legge n. 633 del 1941), "rappresenta, esegue o
recita in pubblico o diffonde" un'opera altrui (art. 171, primo
comma, lettera b), o perfino "riproduce un numero di esemplari o
esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni
maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o
di rappresentare" (art. 171, primo comma, lettera d). E ben si
comprende anche come la giurisprudenza, secondo quanto si è
ricordato, pur in assenza di una apposita specifica disciplina quale
quella ora introdotta in attuazione della direttiva comunitaria,
allorché ha individuato la consistenza del diritto esclusivo
dell'autore di autorizzare il noleggio di copie dell'opera, abbia
ricondotto il noleggio abusivo alla fattispecie incriminatrice
dell'art. 171, primo comma, lettera a, della legge sul diritto
d'autore.
La "rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica" della
tutela del diritto d'autore, "tale da indurre il legislatore alla
predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che
civili", è stata più volte sottolineata anche da questa Corte (da
ultimo nella sentenza n. 108 del 1995); a sua volta la nuova
specifica disciplina - comunitaria e, in attuazione di quella
comunitaria, nazionale - del diritto di noleggio non si fonda certo
su presupposti di attenuazione della tutela e delle sanzioni
apprestate a presidio dell'autore e degli altri titolari di diritti
connessi, ma, al contrario, sull'esigenza di dettare norme più
specifiche anche a fronte dello "sviluppo esponenziale che, a partire
dalla fine degli anni ottanta, è venuto assumendo il fenomeno
speculativo del noleggio e della duplicazione (industriale o
domestica) dei supporti dei compact disc su cui vengono incisi brani
musicali" (sentenza n. 108 del 1995, cit.).
4. - I ricordati criteri della delega conferita al Governo con la
legge n. 146 del 1994 non possono dunque intendersi come preclusivi
di una norma sanzionatoria che - rispettando i limiti di pena
previsti in generale dalla delega stessa - ha isolato anche ai fini
penali, tra le violazioni, l'ipotesi del noleggio abusivo di opere
lecitamente acquistate, comminando per essa una sanzione meno grave
(dato il carattere contravvenzionale della nuova fattispecie, pur
punibile anche, in via alternativa, con pena detentiva, ma
suscettibile peraltro di oblazione) di quella contemplata dalla più
generale previsione dell'art. 171, che già riguardava i vari fatti
lesivi del diritto d'esclusiva dell'autore, e dunque anche condotte
la cui offensività non è certo maggiore di quella della fattispecie
ora punita dall'art. 171-quater. Quest'ultima concerne infatti
condotte tenute "abusivamente ed a fini di lucro", laddove l'art.
171, primo comma, lettera a, punisce in genere chiunque, in qualsiasi
forma e a qualsiasi scopo, metta in commercio un'opera altrui senza
averne il diritto, e dunque anche se si tratti di esemplari
lecitamente ottenuti.
Poiché, in definitiva, la nuova disciplina non costituisce che
l'adattamento, entro i limiti di pena stabiliti in generale dalla
delega, e senza superare le pene già comminate dalle leggi
previgenti per la stessa violazione e per altre violazioni di pari
offensività, della disciplina sanzionatoria collegata alla
fattispecie (a sua volta oggetto di nuova e più specifica disciplina
sostanziale) del noleggio di originali, copie o supporti di opere
tutelate dal diritto d'autore, non si ravvisa la denunciata
violazione dei criteri della delega.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 171-quater, lettera a, della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), introdotto dall'art. 18 del d.lgs. 16 novembre 1994, n.
685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto
d'autore in materia di proprietà intellettuale), sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt.
1, 2, lettera d, e 12 della legge 22 febbraio 1994, n. 146
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1993), dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte