Sentenza n. 53/2000
Altra decisione · depositata il 15/02/2000 · relatore Fernanda Contri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Umbria, riapprovata il 6 luglio 1998, recante "Calendario venatorio
per la stagione 1988-1999", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 24 luglio 1998, depositato in
Cancelleria il 3 agosto 1998 ed iscritto al n. 33 del registro
ricorsi 1998.
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Maurizio Pedetta per la
Regione Umbria.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri solleva in via principale - in
riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 18 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché in relazione alla
direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici - questione di legittimità costituzionale della delibera
legislativa recante "Calendario venatorio per la stagione 1998/1999",
riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale
dell'Umbria nella seduta del 6 luglio 1998, nell'identico testo
rinviato dal Governo con atto del 26 giugno 1998.
Il ricorrente lamenta la violazione dei citati parametri in quanto
l'impugnata delibera legislativa - in deroga ai termini stabiliti
dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 - prevede
l'apertura anticipata della stagione venatoria, consentendo la caccia
ad alcune specie di fauna selvatica (tortora, quaglia, merlo, starna,
pernice rossa, lepre, alzavola, germano reale, marzaiola e fagiano),
nei giorni 6-12 e 13 settembre, in contrasto "con il principio
contenuto nell'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, il
quale subordina al preventivo parere tecnico ... dell'Istituto
nazionale della fauna selvatica l'autorizzazione alle modifiche dei
termini (di apertura e chiusura della caccia) di cui al primo comma
del medesimo articolo".
Il ricorrente sottolinea che il menzionato Istituto, con nota del 5
maggio 1998, aveva espresso parere sfavorevole, poiché, si legge
nell'atto di rinvio, la generalizzata preapertura della caccia,
considerate le caratteristiche biologiche della fauna coinvolta e le
condizioni ambientali esistenti nella Regione, "determinerebbe
l'abbattimento di una quota consistente di soggetti immaturi ... e di
soggetti adulti ancora in fase riproduttiva, con la conseguente
perdita di intere nidiate".
2. - Nel presente giudizio si è costituita la Regione Umbria, per
chiedere a questa Corte di dichiarare l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione proposta dal Governo.
La difesa della Regione eccepisce innanzi tutto l'inammissibilità
della questione sollevata in via principale per genericità del
ricorso, limitandosi il Governo a censurare il contrasto con il
parere espresso dall'Istituto nazionale della fauna selvatica e ad
affermare apoditticamente la conseguente violazione della legge
quadro e della direttiva 79/409/CEE.
Ad avviso della Regione Umbria, il ricorso risulterebbe inoltre
inammissibilmente diretto a contestare il merito delle scelte
regionali in materia di calendario venatorio "e opponendo a queste
altre scelte, sulla base del parere sfavorevole dell'I.N.F.S.", si
legge nell'atto di costituzione, il Governo "avrebbe dovuto, se mai,
proporre ... la questione di merito per conflitto di interessi
davanti alle Camere ex art. 127, quarto comma, della Costituzione".
Nel merito, richiamando anche recenti decisioni del T.a.r.
dell'Umbria, l'ente territoriale resistente deduce che, nel silenzio
della legge, "non appare seriamente sostenibile che il parere
espresso dall'I.N.F.S. sul calendario venatorio sia vincolante per
la Regione". Trattandosi di circoscrivere, con una norma di
principio, una competenza regionale prevista dalla Costituzione
"sarebbe, quantomeno, stata necessaria la previsione espressa". Una
diversa opzione interpretativa, aggiunge la difesa della Regione,
"significa trasferire la potestà di scelta e di decisione in materia
di calendario venatorio - pur limitatamente all'anticipo
dell'apertura della caccia a poche specie, e sempre nell'ambito del
periodo previsto dalla legge - dalle singole Regioni a un organo
centrale (di tipo tecnico), stravolgendo immediatamente la ratio
della legge stessa e negando in radice l'autonomia della Regione".
In merito al rilievo formulato dall'INFS circa il pregiudizio
derivante alle specie selvatiche da un'apertura anticipata della
stagione venatoria "in forma pressoché generalizzata", come si legge
nel medesimo parere disatteso dal legislatore regionale, la
resistente afferma trattarsi di una censura "del tutto infondata,
riguardando l'anticipo solo dieci specie su quaranta" ed aggiunge che
adeguate misure di salvaguardia e tutela derivano da altri strumenti
di cui la Regione si è dotata, quali i piani faunistico-venatori
regionali e provinciali.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato
una memoria illustrativa ad integrazione di quanto già dedotto con
l'atto di costituzione.
La difesa della Regione premette innanzi tutto che, dopo
l'instaurazione del presente giudizio, lo stesso calendario venatorio
approvato con la legge impugnata è stato adottato dalla Giunta
regionale in via amministrativa (con le stesse motivazioni enunciate
negli atti consiliari preparatori della delibera legislativa) e, in
séguito ai ricorsi presentati da quattro associazioni ambientaliste,
ritenuto legittimo dal T.a.r. dell'Umbria.
La Regione ribadisce che non si tratta, nel caso sottoposto
all'esame di questa Corte, di una generalizzata "preapertura" della
caccia (riguardando l'anticipazione solo dieci specie selvatiche), ed
inoltre sottolinea come, in relazione alle specie interessate dalla
deroga, il periodo venatorio complessivo risulti inalterato, in
considerazione della corrispondente anticipazione della chiusura
della caccia.
Nella memoria illustrativa, l'ente territoriale resistente insiste
sulla natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'I.N.F.S.,
sia in considerazione della formulazione della legge-quadro, che
impone alla Regione di "sentire" il predetto istituto, sia
richiamando la giurisprudenza di questa Corte, e in particolare la
sentenza n. 248 del 1995, che, in un caso ritenuto analogo dalla
Regione, qualifica "onere procedimentale" l'acquisizione del parere
dell'I.N.F.S.
4. - In prossimità della data fissata per l'udienza, anche il
ricorrente ha depositato una memoria, per confutare le difese della
Regione resistente ed insistere nella richiesta di accoglimento del
ricorso.
In aggiunta a quanto già esposto nel ricorso, l'Avvocatura
generale dello Stato richiama la giurisprudenza di questa Corte che,
nella parte in cui "delinea il nucleo minimo di salvaguardia della
fauna selvatica", ha qualificato norma fondamentale di riforma
economico-sociale la disciplina dei periodi venatori e ha chiarito
come l'esercizio del potere di deroga di cui all'art. 18, comma 2,
della legge n. 157 del 1992 sia subordinato all'adozione - in alcun
modo documentata, ad avviso dell'Avvocatura, in questo caso - di
procedure e strumenti attendibili dal punto di vista
tecnico-scientifico, per l'accertamento delle condizioni e dei
presupposti di ordine ambientale richiesti dalla disciplina statale e
dalla giurisprudenza comunitaria ai fini delle deroghe ai periodi
venatori previsti in via generale per l'intero territorio nazionale. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via
principale, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 18
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché in relazione alla
direttiva (non evocata nell'atto di rinvio) 79/409/CEE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, questione di legittimità
costituzionale della delibera legislativa concernente il "Calendario
venatorio per la stagione 1998/1999", riapprovata a maggioranza
assoluta dal Consiglio regionale dell'Umbria nella seduta del 6
luglio 1998, nell'identico testo rinviato dal Governo con atto del 26
giugno 1998.
Con tale delibera veniva approvato il Calendario venatorio per la
stagione 1998/1999, nel testo allegato alla legge. Il calendario
prevedeva, per dieci specie di fauna selvatica, l'anticipazione -
rispetto ai termini iniziali previsti dall'art. 18, comma 1, della
legge n. 157 del 1992 - dell'apertura della caccia, sulla base del
comma 2 del citato art. 18, che, in presenza di determinati
presupposti e condizioni, consente alle Regioni di modificare i
termini di apertura e chiusura della caccia previsti al comma
precedente.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri sollevava questione di
legittimità costituzionale della delibera legislativa, censurando
non già l'omessa acquisizione del parere dell'I.N.F.S., prevista
dall'art. 18, comma 2, dell'invocata legge-quadro, bensì l'adozione
delle deroghe ai periodi venatori di cui al comma 1 del citato art.
18, in contrasto con il predetto parere.
2. - L'impugnata delibera legislativa è un provvedimento di
approvazione, in deroga all'art. 32 della legge della regione Umbria
17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), del calendario venatorio per
la stagione 1998/1999, ad essa allegato. Il ricorso, pertanto,
investe una disciplina derogatoria destinata a trovare applicazione
durante la sola stagione venatoria 1998/1999, conclusasi il 31
gennaio 1999.
Conformemente alla costante giurisprudenza costituzionale (sentenze
nn. 45 e 46 del 1987, n. 37 del 1983), trovandosi questa Corte a
giudicare dell'impugnazione in via principale di una legge a termine,
che non ha potuto né potrebbe, ormai, trovare applicazione,
essendosi chiusa la stagione venatoria da essa considerata, va
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in
epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 9 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte