Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/2001 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle

imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000

dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti sul ricorso

proposto da Michetti Pasqualina contro l'Ufficio distrettuale delle

imposte dirette di Chieti, iscritta al n. 590 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 -

1ª serie speciale - dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un socio

accomandante per l'annullamento dell'avviso di accertamento in

rettifica dei redditi prodotti nell'anno 1991 da una società in

accomandita semplice, la Commissione tributaria provinciale di

Chieti, con ordinanza del 10 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986,

n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

che il giudice rimettente dubita della legittimità

costituzionale della norma impugnata nella parte in cui determina la

imputazione pro quota ai soci di una società di persone anche del

reddito che gli amministratori abbiano, mediante atti illeciti,

sottratto alla società (ipotesi questa che, secondo il rimettente,

"ha avuto adeguato riscontro documentale" nel giudizio a quo) e che

egli ritiene, per tale motivo, essere "meramente fittizio";

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo l'art. 5,

comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 si porrebbe in contrasto: a) con

l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si

verrebbe a determinare tra coloro che, in quanto soci di società di

persone, pur non avendo conseguito alcun reddito, sono soggetti ad

imposizione e gli altri soggetti egualmente privi di reddito che ne

sono invece esclusi; b) con l'art. 24 della Costituzione, sotto il

profilo del diritto alla prova in giudizio, per essere il socio

impossibilitato a dimostrare di non aver conseguito alcun reddito; c)

con l'art. 53 della Costituzione in quanto il contribuente non

percettore di reddito verrebbe sottoposto ad imposizione in aperta

violazione del principio di capacità contributiva;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato.

Considerato che va, preliminarmente, dichiarata la

inammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri in quanto effettuato oltre il prescritto termine di venti

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della ordinanza

di rimessione;

che la Commissione tributaria provinciale di Chieti dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R.

22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte

sui redditi), nella parte in cui assoggetta i soci di una società in

accomandita semplice ad imposizione tributaria per la quota loro

spettante del reddito accertato della società, anche nel caso in cui

esso non sia stato da costoro conseguito in quanto illecitamente

sottratto dagli amministratori;

che la premessa sulla quale si fonda la ordinanza di

rimessione è che il reddito societario, illecitamente sottratto

dagli amministratori della società, sia, per effetto della norma

impugnata, imputabile ai soci pur dovendo considerarsi puramente

fittizio;

che siffatta premessa è erronea in quanto tale reddito deve,

invece, ritenersi effettivo, posto che la sua sottrazione, che è

peraltro vicenda interna alla società e non incide sul momento

genetico della sua produzione, ne presuppone logicamente la

esistenza;

che la norma in questione è volta a realizzare, attraverso

l'imputazione ai soci del reddito societario indipendentemente dalla

sua effettiva percezione, la immedesimazione - nell'ambito delle

società di persone, nei limiti della quota di partecipazione ed agli

specifici fini tributari - fra società partecipata e socio;

che, pertanto, prive di fondamento risultano le censure di

incostituzionalità mosse dal rimettente sulla base della asserita

fittizietà del reddito sottratto dagli amministratori;

che resta, ovviamente, salva la responsabilità degli

amministratori per il danno derivante ai soci dalla sottrazione del

reddito societario.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.P.R.

22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte

sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte