Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/2002 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 11 ottobre

1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie

per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e

dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge

23 dicembre 1996, n. 662), promossi con due ordinanze emesse il

30 novembre 2000 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Trento, iscritte, rispettivamente, ai nn. 92 e 93 del registro

ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con due ordinanze del medesimo tenore, emesse il

30 novembre 2000 e pervenute a questa Corte il 22 gennaio 2001, la

Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, senza espressa indicazione

della norma costituzionale che si assume violata, della legge

11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene

pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle

imposte), e dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662), "in quanto non tutelano

sufficientemente e ragionevolmente, in tema di riscossione dei

tributi ed accessori, il contribuente vittima di "consulente infedele

";

che il remittente premette che il contribuente contesta un

accertamento di imposta sul reddito delle persone fisiche, ritenendo

di dover pagare solo la minore somma risultante da un atto di

accertamento con adesione, non perfezionato perché il consulente del

medesimo contribuente aveva omesso di effettuare i pagamenti

devolvendo a proprio profitto gli importi da corrispondere; e chiede,

in sede cautelare, la sospensione della riscossione;

che, secondo il giudice a quo mancherebbe una norma che in

via generale rimetta il contribuente nei termini incolpevolmente

scaduti, ed in particolare mantenga la possibilità di fruire

dell'agevolazione conseguente all'accertamento con adesione quando i

relativi atti non si siano perfezionati a causa dell'illecito

commesso dal professionista: ciò darebbe luogo ad una "irragionevole

disparità di trattamento fra il regime dedicato alle sanzioni ed il

regime di riscossione del tributo", che renderebbe non manifestamente

infondato il dubbio di legittimità costituzionale della normativa

denunciata;

che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente

afferma che la verifica del fumus boni juris ai fini della richiesta

tutela cautelare appare influenzata dal dubbio di legittimità

costituzionale sollevato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, osservando che l'art. 1, comma 6-bis della legge n. 423

del 1995 prevede la possibilità per l'ufficio finanziario di

sospendere, fra l'altro nella ipotesi di omesso versamento di tributi

dovuto a fatto penalmente illecito, e denunciato, del professionista,

la riscossione del tributo, per un biennio, nei confronti del

contribuente per il quale sussistano comprovate difficoltà di ordine

economico, e che offra idonea garanzia: onde il giudice tributario

avrebbe potuto accordare la richiesta sospensione, ovvero, se avesse

ritenuto quest'ultima di esclusiva competenza degli uffici,

prospettare la questione di legittimità costituzionale riferendola a

più puntuale oggetto e ad altri parametri;

che pertanto, secondo l'interveniente, la questione sarebbe

inammissibile per irrilevanza nella fase cautelare nel giudizio, in

quanto preordinata alla decisione sul merito della controversia,

nonché per difetto di individuazione della norma sostanziale

relativa alla risoluzione o alla decadenza dai benefici

dell'accertamento con adesione; sarebbe, ancora, inammissibile per

insufficiente esplicitazione delle ragioni della denuncia; e sarebbe,

comunque, manifestamente infondata ove riferita ad una asserita

preclusione alla sospensione della riscossione del tributo nella

ipotesi di omesso versamento d'imposta per fatto penalmente illecito

del terzo.

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione,

onde i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che la censura mossa dal giudice remittente la cui rilevanza

nella specie è dal medesimo, non implausibilmente, collegata alla

valutazione del fumus boni juris ad esso demandata ai fini della

richiesta tutela cautelare riguarda la mancata estensione dei

benefici riconosciuti dall'art. 1, commi 1, 2 e 6-bis della legge

n. 423 del 1995 nel caso di omesso versamento di tributi quando la

violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, del

professionista in dipendenza del mandato professionale (sospensione

della riscossione delle somme dovute a titolo di soprattassa e di

pena pecuniaria; sospensione per un biennio e successiva

rateizzazione del debito relativo al versamento del tributo, nel caso

di comprovate difficoltà di ordine economico del contribuente), e

dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 nel caso in cui il pagamento

del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità

giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi (non

assoggettabilità del contribuente alle sanzioni amministrative

previste) alla ipotesi in cui l'omesso versamento a causa del fatto

illecito del professionista abbia impedito il perfezionarsi

dell'accertamento con adesione, previsto dal d.lgs. 19 giugno 1997,

n. 218; e mira ad ottenere, attraverso la richiesta pronuncia

additiva di questa Corte, la rimessione del contribuente in termini

per l'effettuazione del pagamento che condiziona il perfezionamento

dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 9 del medesimo

d.lgs. n. 218 del 1997;

che, benché l'ordinanza di remissione ometta la indicazione

espressa del parametro, la censura di disparità di trattamento

appare riconducibile all'art. 3 della Costituzione, parametro dunque

implicitamente ricavabile dalla motivazione dell'ordinanza medesima;

che il beneficio che si vorrebbe far conseguire al

contribuente attraverso la richiesta pronuncia di illegittimità

costituzionale si colloca su di un piano diverso dai benefici

derivanti dalle norme invocate: non riguarderebbe infatti la

sospensione (e poi lo sgravio) del debito per le soprattasse e le

pene pecuniarie, e la non applicabilità delle sanzioni, nonché la

sospensione temporanea e la rateizzazione del debito tributario,

destinato però a rimanere invariato nel suo ammontare, bensì

inciderebbe sull'ammontare del debito tributario medesimo, che si

vorrebbe ridotto o riducibile all'entità risultante

dall'accertamento con adesione, pur quando quest'ultimo non si sia

perfezionato per il mancato tempestivo versamento delle somme dovute;

che, pertanto, la questione sollevata appare manifestamente

infondata per inidoneità del tertium comparationis invocato e

disomogeneità delle situazioni messe a raffronto;

che l'accertamento con adesione è procedimento, apprestato

dal legislatore in base ad una scelta discrezionale, volto a

consentire una più rapida definizione dei rapporti tributari e la

riduzione del contenzioso, e ragionevolmente legato dunque ad

adempimenti del contribuente da espletarsi entro termini perentori;

onde appartiene alla discrezionalità del legislatore l'eventuale

introduzione di ipotesi di riapertura dei termini per la definizione

del rapporto tributario, in casi come quelli evocati dal remittente;

che, peraltro, fermo restando l'ammontare del debito

tributario come definito in base alle procedure di accertamento

previste, e alle eventuali determinazioni di merito del giudice

tributario tempestivamente adito, il contribuente, il quale sia

vittima della condotta illecita penalmente rilevante del

professionista, può sempre usufruire, ove ne sussistano le

condizioni, dei benefici riconosciuti, per questa ipotesi, dalle

norme legislative sopra ricordate, concernenti la sospensione della

riscossione delle sanzioni e la non applicabilità delle medesime,

nonché la sospensione temporanea e la rateizzazione del debito

tributario, oltre che della normale tutela cautelare in sede di

giudizio tributario promosso avverso l'accertamento: a parte,

evidentemente, il diritto nei confronti dell'autore dell'illecito al

risarcimento del danno subito.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1995,

n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per

omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte), e

dell'art. 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge

23 dicembre 1996, n. 662), sollevata dalla Commissione tributaria di

primo grado di Trento con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte