Sentenza n. 530/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16
maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno
1977, n. 285), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1988 dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso
proposto da Dindi Renato contro l'Ufficio tecnico erariale di Nuoro
ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Dindi Renato nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Fabio Menghini per Dindi Renato e l'Avvocato dello
Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento dei
provvedimenti ministeriali con i quali era stata respinta l'istanza
di un soggetto - già impiegato non di ruolo, assunto ai sensi della
legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione
giovanile), e cessato dal servizio - diretta ad ottenere l'ammissione
agli esami di idoneità previsti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894
(Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai
giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), il Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 22
marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990), ha sollevato, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico della richiamata legge 22 dicembre
1984, n. 894, nella parte in cui non consente la partecipazione ai
suddetti esami a coloro che abbiano sostenuto e non superato la prova
di idoneità prevista dall'art. 26 ter del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non
siano più in servizio alla data del 31 maggio 1984.
Se scopo della norma impugnata è quello di offrire una
possibilità di recupero ai giovani che non abbiano superato una
prima volta l'esame di idoneità ed a tale fine è prevista, oltre
all'ammissione al nuovo giudizio di coloro che abbiano prestato
servizio alla data del 31 maggio 1984, anche la proroga dei contratti
in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino
all'espletamento di apposito corso di formazione, il giudice della
rimessione dubita della ragionevolezza di siffatta disposizione che
non estende lo stesso beneficio a chi sia cessato dal servizio in
epoca precedente, così operando una diversità di trattamento
rispetto a soggetti che versano in situazioni sostanzialmente
identiche, specie considerando che dalla minore o maggiore
sollecitudine dell'Amministrazione, nell'espletare i concorsi di
idoneità e nel provvedere alla conseguente eventuale risoluzione del
rapporto di lavoro con i non idonei, verrebbe fatta dipendere
l'opportunità di recuperare o mantenere un posto di lavoro.
2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri per sostenere la infondatezza della questione,
non potendosi considerare violato l'art. 3 della Costituzione tutte
le volte in cui le situazioni giuridiche comparate non siano tra loro
omogenee.
3. - Si è costituita la parte privata per sostenere, con
ulteriori argomentazioni, le considerazioni del giudice a quo in
favore della non manifesta infondatezza della questione, e per
rilevare come in base alla ratio della norma impugnata dovrebbe
considerarsi decisiva, ai fini dell'ammissione al beneficio, la sola
circostanza del mancato superamento della prova di esame e non invece
la permanenza in servizio ad una certa data - per di più sganciata
da qualunque riferimento a parametri obiettivi - dipendendo tale
elemento di fatto dal tempo impiegato dalla Commissione di esami per
il compimento delle attività concernenti il primo concorso di
idoneità.
4. - In prossimità della udienza la parte privata ha presentato
una memoria difensiva nella quale ribadisce le proprie tesi. Considerato in diritto
1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è
l'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in
cui non consente l'ammissione agli esami di idoneità, ivi
disciplinati, per l'inquadramento in ruolo, a coloro che, già
assunti come impiegati non di ruolo ai sensi della legge n. 285 del
1977 sull'occupazione giovanile, fossero cessati dal servizio in
epoca anteriore al 31 maggio 1984, per non aver superato il
precedente esame di idoneità.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, prevedendo
l'ammissione soltanto degli impiegati ancora in servizio alla data
del 31 maggio 1984, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria per
chi fosse già cessato dal servizio stesso a tale data e quindi
contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto già modo di occuparsi della norma impugnata
dichiarando, su ricorso dello Stato, l'illegittimità costituzionale
(sent. n. 368 del 1990) di una legge regionale attuativa di tale
norma,perché la legge regionale stessa aveva omesso di prevedere,
fra le condizioni per l'ammissione in ruolo dei soggetti assunti ai
sensi della legge n. 285 del 1977, quella della costanza nel rapporto
di impiego alla data del 31 maggio 1984. Nella citata sentenza la
Corte rilevò che "tale requisito costituisce una norma fondamentale
di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo
posizioni ricoperte a titolo precario".
Orbene è proprio questo rilievo, già formulato dalla Corte in
ordine alla norma statale, ora denunziata in via incidentale in
relazione a quel profilo, ad escludere la lamentata irragionevolezza.
Difatti in linea di massima - salvo che il legislatore non ritenga
diversamente in relazione alle situazioni concrete di volta in volta
disciplinate - non appare ingiustificato che una legge di per sé
eccezionale, diretta a trasformare in rapporti di impiego di ruolo
rapporti di impiego provvisorio, faccia esclusivo riferimento al
personale in servizio ad una certa data, proprio per ancorare tale
trasformazione a concrete esigenze di servizio, manifestate appunto
dalla circostanza che quei determinati posti sono già di fatto
operanti, circostanza questa che consente di stabilire in modo
aderente alla realtà l'effettivo fabbisogno numerico del personale
che viene assunto in via definitiva.
Che poi nella specie la data del 31 maggio 1984 - indicata dalla
disposizione impugnata come quella in cui si dovesse essere ancora in
servizio per poter essere ammessi agli esami di idoneità - non possa
considerarsi arbitraria, è stato a sufficienza spiegato dalla
giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che quella data
è stata prescelta come elemento di diversificazione, perché
suggerita dall'esigenza di armonizzare le situazioni contemplate
dalla legge impugnata con quelle disciplinate dalla precedente legge
16 maggio 1984, n. 138. Quest'ultima aveva difatti previsto
l'attribuzione, previo superamento di concorsi per titoli, dei posti
disponibili presso le amministrazioni statali "agli idonei negli
esami di cui all'art. 26 ter del decreto legge 30 dicembre 1979 n.
663 convertito in L. 29 febbraio 1980 n. 33" non ancora immessi nei
ruoli delle amministrazioni presso cui "avessero superato l'esame di
idoneità". L'articolo unico della legge n. 894 del 1984, oggetto
della presente questione, nell'ammettere all'esame di idoneità anche
coloro che avessero sostenuto e non superato il precedente esame di
idoneità (situazione questa riguardante il giudizio a quo) e coloro
che per obbiettive ragioni non avessero potuto sostenerlo, doveva
necessariamente fare riferimento alle situazioni prese in
considerazione dalla precedente legge, e quindi alla data del 31
maggio 1984 che era quella di entrata in vigore di essa.
Una volta esclusa l'irragionevolezza della disposizione che ha
richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, la permanenza in
servizio ad una certa data e la non arbitrarietà della
determinazione di quest'ultima, perde ogni rilievo la considerazione
formulata nell'ordinanza di rimessione secondo cui, in questo modo,
la sussistenza di quel requisito temporale di ammissione si sarebbe
fatta discendere dalla maggiore o minore sollecitudine della
amministrazione nell'espletare i precedenti esami di idoneità e nel
risolvere con maggior rapidità il rapporto con i non idonei. In
proposito devesi osservare che, essendosi in presenza di una norma
diretta a sistemare il personale in questione in relazione al reale
fabbisogno, mediante la trasformazione in posti di ruolo di posizioni
ricoperte a titolo precario, è del tutto irrilevante, rispetto alle
finalità che la norma si prefiggeva, la situazione di coloro che non
si trovassero più, per qualsivoglia ragione, in tale posizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme
integrative della legge 16 maggio 1984, n.1138, relativa ai giovani
di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:530 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte