Sentenza n. 531/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 44d.P.R. 335/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.
24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia) promosso con ordinanza emessa
il 7 giugno 1988 dal Consiglio di Stato nel ricorso proposto da Della
Rocca Carlo contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n.
250 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Della Rocca Carlo nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Uditi l'avv. Antonino Terranova per Della Rocca Carlo e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 nel corso di un
giudizio promosso dal dott. Carlo Della Rocca, per l'annullamento del
provvedimento col quale era stato collocato a riposo d'ufficio, il
Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 44
del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) nella parte in cui
prevede il collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti
valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto
trenta anni d'effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei
dirigenti della Polizia di Stato di cui dieci nella qualifica
rivestita.
Il giudice a quo, dopo aver sottolineato la rilevanza della
questione, osserva che il contrasto con le dette norme costituzionali
deriva dalla prevista automaticità del collocamento a riposo dei
primi dirigenti non promossi per merito, al compimento di
un'anzianità complessiva di servizio inferiore a quella prevista per
le altre categorie di dirigenti statali, in quanto tale sistema di
collocamento a riposo automatico non è giustificato nella sua
portata discriminatoria e non è rispondente ad effettive esigenze
dell'organizzazione della Polizia di Stato.
Invero, la ratio di tale automaticità è individuata
dall'Amministrazione dell'Interno nell'esigenza di snellire i ruoli
dirigenziali della Polizia di Stato, favorendo l'accesso dei
funzionari giovani e professionalmente capaci alle qualifiche di
primo dirigente, in sostituzione del personale con elevata anzianità
di servizio ritenuto non promovibile per merito comparativo.
Senonché tale ragione non appare idonea a giustificare una norma che
incide gravemente sulla posizione di funzionari già da molti anni in
servizio, alterando i criteri relativi alla cessazione del rapporto
d'impiego ed operando una discriminazione rispetto al personale con
qualifica corrispondente delle altre amministrazioni statali.
La permanenza in servizio dei primi dirigenti "anziani", seppure
valutati e non promossi, non contrasta infatti con le peculiari
esigenze di efficienza della Polizia di Stato a tal punto da
giustificare un sistema di collocamento a riposo d'ufficio
obiettivamente discriminatorio rispetto ai primi dirigenti delle
altre amministrazioni. Invero, a fronte della maggiore anzianità
anagrafica, tra l'altro, i primi dirigenti in questione sono
portatori d'una sicura ed affidabile esperienza professionale,
maturata nel corso della carriera senza demerito, da cui, seppur non
scaturisce il diritto alla promozione alla qualifica superiore,
neppure derivano elementi tali da far ritenere assolutamente inutile
il loro quotidiano apporto al servizio della Polizia.
Ciò del resto - conclude il Consiglio di Stato - appare
confermato dal fatto che, dopo un brevissimo tempo di vigenza,
l'impugnato sistema è stato radicalmente modificato dal legislatore
con l'art. 1 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge
17 febbraio 1985, n. 19, il quale ha stabilito che i primi dirigenti
"anziani" valutati e non promossi siano collocati a riposo
esclusivamente a loro domanda, da presentarsi entro un breve termine
perentorio. La nuova regola, quindi, è nel senso della permanenza in
servizio, salvo domanda di collocamento a riposo. Il che dimostra,
anche in relazione alla brevissima vigenza della norma impugnata, che
le esigenze speciali della Polizia di Stato non erano poi tali da
giustificare il contestato collocamento a riposo d'ufficio.
2. - Si è costituito in giudizio il dott. Carlo Della Rocca,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Terranova, aderendo alle
considerazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo
l'accoglimento della questione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo invece che la questione fosse dichiarata infondata.
Osserva invero l'Avvocatura che la norma impugnata è dettata in
considerazione degli specifici compiti della Polizia di Stato e della
conseguente necessità di snellirne la dirigenza per disporre d'un
organismo moderno ed efficiente. La norma stessa, pertanto, non è in
contrasto con l'art. 97 Cost. ed anzi appare pienamente in linea con
il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; e,
proprio per queste ragioni, non è irrazionale ed arbitrario il
trattamento differenziato rispetto alla generalità degli altri
dipendenti statali. Considerato in diritto
1. - La sollevata questione di costituzionalità affonda le sue
radici nel sistema dei rapporti tra Stato-amministrazione e
Stato-sovrano (legislatore). Se è vero, infatti, che il primo agisce
sub lege e che appunto sub lege instaura con i privati rapporti di
pubblico impiego, non può il secondo, lo Stato legislatore, durante
lo svolgersi dei
rapporti stessi, trasformarne i contenuti senza il sorgere di nuove,
giustificate, legittime ragioni. Non v'è dubbio, infatti, come ha
sancito questa Corte con sentenza n. 257 del 1989, che non è
ravvisabile nella Costituzione alcun principio secondo il quale i
rapporti di pubblico impiego non possano esser trasformati, durante
la loro esecuzione, a parte gli eventi legati alla volontà della
pubblica amministrazione e dei privati; ma non è, del pari, dubbio
che l'art. 97, primo comma, Cost. non vale a legittimare ogni e
qualsiasi trasformazione dei predetti rapporti, che lo
Stato-legislatore determini durante l'esecuzione dei medesimi.
Tant'è che la citata sentenza, nel precisare che è preclusa alla
Corte la valutazione circa la preferenza d'uno od altro sistema,
attuativo della trasformazione dei rapporti di pubblico impiego,
sottolinea che la Corte stessa è, tuttavia, "chiamata a valutare la
ragionevolezza in sé del sistema prescelto dal legislatore e la sua
rispondenza ai parametri costituzionali invocati".
Ed è, appunto, a quest'ultima valutazione che va anzitutto
sottoposto il sistema di trasformazione del rapporto di pubblico
impiego operato con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.
Quand'anche fossero esistite, al momento dell'emanazione
dell'impugnata norma, esigenze di snellimento dei ruoli di primo
dirigente della Polizia di Stato, esse andavano perseguite in modo
razionale.
La verità è che tali esigenze non esistevano, alla data di
decorrenza, 25 aprile 1984, del collocamento a riposo previsto dalla
norma impugnata: infatti, meno di otto mesi dopo tale data, la
relazione al disegno di legge n. 1086, comunicata alla Presidenza del
Senato il 20 dicembre 1984, sottolineava che i ruoli dei funzionari
della Polizia di Stato presentavano una carenza di circa
millecinquecento unità: si noti che, dopo il 25 aprile 1984,
soltanto poche decine di primi dirigenti erano stati collocati a
riposo od avevano optato per ruoli diversi da quelli della Polizia di
Stato. Sicché l'impugnata norma non può esser ritenuta razionale:
la discriminazione che con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 si
produrrebbe, ove non fosse dichiarato illegittimo lo stesso articolo,
a danno dei primi dirigenti della Polizia di Stato collocati a riposo
ai sensi dello stesso articolo, non può, pertanto, ritenersi
"giustificata".
2. - La sollevata questione di legittimità costituzionale è,
invero, fondata, prima d'ogni altra considerazione, per non essere
state addotte ragioni, intervenute successivamente all'instaurazione
del rapporto di pubblico impiego di cui qui si discute, tali da
legittimare il ricorso al drastico sistema d'anticipato collocamento
a riposo dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui
all'impugnato art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.
Poiché non è pensabile che, all'atto dell'emanazione delle norme
disciplinanti i rapporti di pubblico impiego dei funzionari tutti
della Polizia di Stato, non siano state tenute presenti esigenze di
"rinnovamento ed efficienza" della polizia stessa (ed anzi deve
ritenersi che appunto in base alle predette esigenze sia stata
dettata la disciplina legislativa attinente ai rapporti di pubblico
impiego da risolversi ai sensi del precitato art. 44) al fine di
ritenere legittimo lo stesso articolo dovrebbero essere
specificamente evidenziate le ragioni, intervenute successivamente
all'instaurazione del rapporto del quale si discute nel giudizio a
quo, in base alle quali è stato dettato l'articolo in discussione.
Dall'esame dei lavori preparatori della legge 1° aprile 1981, n.
121 e del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, tali nuove ragioni non
risultano evidenziate; né dalle disposizioni della predetta legge e
del citato decreto possono trarsi utili indicazioni in proposito.
E se anche dalla nuova normativa attinente all'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed all'ordinamento del
personale della Polizia di Stato si ritenga desumere l'affidamento ai
primi dirigenti di nuove funzioni e responsabilità - l'accenno di
cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 39 del d.P.R.
n. 335 del 1982, benché generico, potrebbe, infatti, essere
utilizzato per l'individuazione di specifici, nuovi compiti affidati
ai primi dirigenti della Polizia di Stato - va rilevato che nulla
traspare dalla normativa in esame, o dai lavori preparatori, in
ordine al collegamento tra i predetti nuovi compiti ed il drastico
anticipato collocamento a riposo di cui all'impugnata disposizione.
Non risulta, invero, in alcun modo che le nuove responsabilità,
indicate, peraltro, nel d.P.R. in esame, si ripete, in modo del tutto
generico, rendano necessario od almeno opportuno l'automatico
allontanamento dal servizio di cui al più volte citato art. 44 del
d.P.R. n. 335 del 1982.
3. - L'Avvocatura dello Stato assume che il collocamento a riposo
d'ufficio dei primi dirigenti, di cui all'impugnata normativa,
sarebbe stato dettato in considerazione degli specifici compiti della
Polizia di Stato e della conseguente necessità di "snellirne la
dirigenza per disporre d'un organismo moderno ed efficiente".
Mancano, in questa affermazione, sia la determinazione,
l'indicazione particolare, dei "nuovi" compiti affidati alla Polizia
di Stato sia il logico collegamento tra le assunte finalità di
disporre d'un organismo della Polizia di Stato moderno ed efficiente
e l'automatico collocamento a riposo di cui all'art. 44 del d.P.R. n.
335 del 1982. E, tuttavia, anche ad ammettere, per un attimo, da un
canto come esistenti e nuove le predette finalità e dall'altro
queste ultime come necessariamente determinanti la disposizione
impugnata, od almeno come favorevoli all'opportunità dell'emanazione
della disposizione stessa, vale sottolineare che il sistema adottato
dal legislatore, con l'art. 44 del d.P.R. in discussione, non è
ragionevolmente idoneo a raggiungere l'assunta finalità di disporre
d'un organismo della Polizia di Stato moderno ed efficiente. E ciò
in primo luogo perché tal sistema non tien conto della
professionalità ed esperienza dei primi dirigenti dei quali dispone
l'allontanamento dal servizio (la piena efficienza della Polizia di
Stato può, infatti, essere assicurata precipuamente in base alle
capacità professionali ed all'esperienza via via acquisita dai suoi
funzionari) ed in secondo luogo perché non dispone il collocamento a
riposo anticipato d'ufficio dei primi dirigenti, valutati e non
promossi a dirigente superiore, che, ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del
1982, abbiano maturato trenta anni di servizio di cui dieci nella
qualifica rivestita, in base ad un diretto confronto con i funzionari
che dovrebbero coprire le vacanze determinate dal predetto
collocamento a riposo bensì in base a valutazioni, non soltanto
attinenti a funzioni diverse da quelle per le quali i collocati a
riposo sono stati dichiarati idonei e nell'esercizio delle quali non
hanno mai demeritato, ma anche dipendenti dalle incalcolabili alee
connesse alla diversa quantità di posti disponibili, di volta in
volta, in occasione degli scrutini, per merito comparativo, a
dirigente superiore.
Intanto: poiché, ovviamente, non ogni e qualsiasi sistema di
snellimento dei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato è idoneo a
raggiungere le finalità indicate dall'Avvocatura dello Stato, non è
legittimo scegliere sistemi di snellimento che non siano
ragionevolmente validi ad assicurare una Polizia di Stato "moderna ed
efficiente".
Il sistema di snellimento, adottato dall'art. 44 del d.P.R. n. 335
del 1982, non è, invero, fondato su accertamenti, od almeno
"presunzioni", di perdute o diminuite capacità professionali
manifestate nelle funzioni esercitate nella qualifica di primo
dirigente dai collocati a riposo ma in base, oltre che alla mancata
promozione a dirigente superiore, per assurdo anche alla maggiore
professionalità ed esperienza acquisita in trenta anni di servizio,
di cui dieci nella qualifica di primi dirigenti. Poiché non v'è
dubbio che è anche in funzione di maggiori capacità professionali e
di maggiore esperienza senza demerito che può essere assicurata una
migliore efficienza della Polizia di Stato, va sottolineato che il
sistema d'automatico pensionamento anticipato di cui qui si discute,
irrazionalmente, rispetto all'assunta maggiore efficienza della
Polizia di Stato, allontanerebbe funzionari che, per non aver mai
demeritato in tanti anni di servizio nella qualifica di primo
dirigente, deve presumersi esser forniti di sicura professionalità
ed esperienza; e ciò a vantaggio di chi la stessa professionalità
ed esperienza ancora non ha dimostrato.
Tant'è vero che, come già rilevato, a meno di otto mesi dal
termine, 25 aprile 1984, dal quale l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del
1982 fa dipendere la decorrenza, alle condizioni ivi previste, del
collocamento a riposo d'ufficio qui in esame, la relazione
governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 858 dichiara che, al fine d'evitare il collocamento
a riposo dei primi dirigenti non promossi nel "successivo" scrutinio
"si rende assolutamente indispensabile... evitare che un
considerevole numero di funzionari - che potrebbero rimanere in
servizio ancora per parecchi anni - dotati di professionalità e di
esperienza, debba cessare dal servizio con grave pregiudizio per
l'Amministrazione...". E, se si tien conto che, come già accennato,
soltanto poche decine di primi dirigenti risultano essere stati
collocati a riposo od avere optato per altri ruoli
dell'Amministrazione dal 25 aprile 1984, deve ritenersi che a
quest'ultima data le carenze dei funzionari della Polizia di Stato
erano presso a poco le stesse di quelle rilevate nel dicembre 1984 ed
indicate nella citata relazione. Quest'ultima, dunque, è evidente
riprova, se proprio ve ne fosse bisogno, del grave pregiudizio che
l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 provocherebbe, ove non fosse
dichiarato illegittimo, all'Amministrazione della Polizia di Stato.
Né va dimenticato che, sempre in occasione della conversione in
legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, la relazione della
prima commissione permanente del Senato - nel commentare la norma
che, abrogando, dal 1° dicembre 1984, l'art. 44 del d.P.R. 24 aprile
1982, n. 335, consente, allargando le ipotesi previste da
quest'ultimo articolo a tutti i primi dirigenti, valutati e non
promossi alla qualifica superiore il collocamento a riposo a domanda,
non più, dunque, d'ufficio - aggiunge: "In assenza di questa norma
l'Amministrazione della pubblica sicurezza sarebbe costretta a
collocare a riposo d'ufficio diversi funzionari in età non ancora
avanzata e nella pienezza della loro capacità operativa". Sembra,
pertanto, superfluo citare altre testimonianze ad ulteriore riprova
della non congruità del sistema adottato dall'articolo impugnato a
raggiungere le assunte finalità d'efficienza della Polizia di Stato.
4. - Ma il sistema di snellimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n.
335 del 1982 non è razionalmente valido a raggiungere le assunte
finalità d'efficienza della Polizia di Stato anche sotto altro
profilo: come s'è innanzi accennato, tal sistema non opera un
diretto confronto tra coloro che vengono collocati d'ufficio a riposo
e coloro che dovrebbero coprire le posizioni di ruolo dei predetti.
A prima vista sembra che tal confronto vi sia; data la maggiore
anzianità di ruolo, i collocati a riposo dovrebbero essere meno
giovani, anagraficamente, dei destinati a subentrare al loro posto.
Senonché, da un canto uno snellimento dei ruoli dirigenti operato in
base a superiorità determinate da ragioni di maggiore gioventù non
è, per sé, necessariamente produttivo di maggiore efficienza e
d'altro canto neppure un sicuro ringiovanimento è assicurato dal
sistema adottato dall'art. 44 qui in esame: funzionari che, a
decorrere dal 25 aprile 1984, abbiano raggiunto trenta anni
d'effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della
Polizia di Stato, di cui dieci nella qualifica rivestita, ben
possono, infatti, essere, sia pur non di norma, più giovani d'età
di quelli che tali anni di servizio non assommano.
In ogni caso, vero è che un diretto confronto tra i collocati a
riposo d'ufficio ed i subentranti, al fine d'una comparazione tra le
attitudini, le capacità operative ecc. degli uni e degli altri,
comparazione idonea, ovviamente, a raggiungere l'assunta finalità di
maggiore efficienza della Polizia di Stato, non è rinvenibile nel
d.P.R. in esame. Anzi, va in primo luogo rilevato che la mancata
promozione alla qualifica di dirigente superiore non può, certo,
valere come giudizio negativo in ordine alla continuazione del
servizio in una qualifica inferiore per la quale si sia stati
dichiarati idonei e che sia stata mantenuta senza il benché minimo
demerito. La mancata valutazione positiva per essere ammessi ad una
qualifica superiore (nei lavori preparatori della legge 1° aprile
1981, n. 121, si era peraltro inizialmente previsto che soltanto dopo
tre valutazioni negative e non dopo una sola, per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore, si sarebbe stati collocati a
riposo, in presenza, s'intende, dei trenta anni di servizio di cui
dieci nella qualifica rivestita) non può incidere sul proseguimento
dell'adempimento delle funzioni connesse ad una qualifica nella
quale, in precedenza, si sia stati inquadrati e nello svolgimento
delle quali non si sia demeritato.
Ma va aggiunta, a questo proposito, un'ultima considerazione: il
superamento dello scrutinio per merito comparativo per la promozione
a dirigente superiore non deriva soltanto dall'idoneità, dalle
capacità professionali ecc. dello scrutinato a rivestire la
qualifica stessa ma anche, come s'è già accennato, dalla quantità
di posti disponibili. Sicché, il collocamento a riposo dei primi
dirigenti ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 non solo non dipende
da un confronto diretto attinente alle capacità professionali,
esperienza ecc., tra i collocati a riposo ed i "subentranti" ma
deriva da situazioni comunque dipendenti anche da "alee" che da un
canto non possono ricadere ad ulteriore danno dei non scrutinati e
d'altro canto non valgono certo a garantire maggiore efficienza alla
Polizia di Stato.
Per le considerazioni innanzi esposte l'art. 44 del d.P.R. n. 335
del 1982 è manifestamente incongruo a raggiungere le assunte
finalità di maggiore efficienza della Polizia di Stato.
5. - In base alle precedenti considerazioni devono ritenersi
mancare obiettive e razionali giustificazioni della discriminazione
che, sotto due diversi profili, dovrebbero subire, ove l'art. 44 del
d.P.R. n. 335 del 1982 non fosse dichiarato illegittimo, i primi
dirigenti della Polizia di Stato che, con decorrenza dal 25 aprile
1984 e prima del 1° dicembre 1984, si siano venuti a trovare nella
situazione dallo stesso articolo indicata.
I predetti primi dirigenti, con l'articolo impugnato, sono
divenuti, infatti, in primo luogo, destinatari d'un trattamento
ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato al
personale con qualifica corrispondente delle altre amministrazioni
statali. L'assunta specificità dell'ordinamento della Polizia di
Stato può legittimare la scelta del criterio di promozione alla
qualifica di dirigente superiore (questore) esclusivamente attraverso
lo scrutinio per merito comparativo, con la conseguente esclusione
del criterio della promozione per anzianità senza demerito, ma non
può certo legittimare che quest'ultima anzianità, unitamente alla
mancata promozione a dirigente superiore (mancata promozione che,
come s'è innanzi precisato, non può, ovviamente, esser considerata
valutazione negativa rispetto alle funzioni connesse all'inferiore
qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato) si capovolga in
elemento per esser collocati, d'ufficio, anticipatamente a riposo:
ritenendosi, così, gli stessi primi dirigenti non più utilizzabili
neppure per l'esercizio di funzioni per le quali erano stati
dichiarati idonei e che a lungo hanno esercitato senza demerito; e
tutto ciò in difetto di valutazioni negative attinenti alle funzioni
esercitate e connesse con la minore qualifica rivestita.
In secondo luogo, i primi dirigenti che, alla data del 25 aprile
1984, si son venuti a trovare nelle condizioni di cui all'art. 44 del
d.P.R. n. 335 del 1982 e che sono stati collocati a riposo in virtù
del disposto dello stesso articolo, hanno subìto un trattamento
ingiustificatamente deteriore anche rispetto ai primi dirigenti che,
non avendo ancora maturato, alla predetta data, i trenta anni di
servizio ed i dieci anni di qualifica di primo dirigente, sono stati
mantenuti in servizio: questi ultimi, invero, maturando i citati
requisiti dopo il 1° dicembre 1984, si son venuti a trovare nella
fortunata condizione di poter optare per la continuazione del
servizio o per l'anticipato collocamento a riposo ex art. 1 del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito in legge 17
febbraio 1985, n. 19, decreto che, appunto, ha abrogato l'impugnato
art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 a decorrere dal 1° dicembre 1984.
Ed è quasi superfluo aggiungere che né la qualifica di dirigente
superiore, attribuita, ai sensi dell'impugnata norma, ai collocati a
riposo in esecuzione del disposto della stessa norma né l'opzione,
ai sensi del d.P.R. n. 551 del 1981, emanato in attuazione della
delega di cui all'art. 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il
passaggio all'Amministrazione civile dell'interno o ad altre
Amministrazioni dello Stato, possono esser ritenuti elementi validi a
superare l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 24
aprile 1982, n. 335.
Ultima considerazione: come s'è innanzi accennato, chiara riprova
dell'illegittimità dell'anticipato collocamento a riposo d'ufficio
dei primi dirigenti, disposto dall'art. 44 del d.P.R. n. 335 del
1982, è costituita dall'abrogazione del predetto disposto a meno di
otto mesi dal 25 aprile 1984 e cioè a brevissimo tempo
dall'effettiva decorrenza dell'attuazione del disposto stesso. E si
deve aggiungere che la predetta abrogazione è avvenuta con
decreto-legge: lo stesso legislatore ha, dunque, ritenuto non solo
necessario, assolutamente indispensabile, come si esprime la
relazione al disegno di legge n. 1086, comunicato alla Presidenza del
Senato il 20 dicembre 1984, ma urgente impedire che il mantenimento
in vigore dell'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 apportasse altri
gravi pregiudizi all'Amministrazione.
L'art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 si rivela, in
conclusione, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 24
aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte