Sentenza n. 531/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11d.lgs. 117/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,
speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti
proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero
della difesa ed altri, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1995
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima
serie speciale, dell'anno 1995.
Visti gli atti di costituzione di Acampora Fernando Antonio ed
altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi l'avv. Massimo Luciani per Acampora Fernando Antonio ed altri
e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di alcuni giudizi riuniti, aventi ad oggetto
l'annullamento dei provvedimenti con i quali l'amministrazione aveva
rigettato le istanze - presentate da ufficiali dell'Arma dei
carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio
permanente effettivo - dirette ad ottenere il "transito" nel ruolo
speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,
speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto
art. 11 nella parte in cui non prevede per gli ufficiali del ruolo ad
esaurimento la possibilità di transitare nel nuovo ruolo speciale.
Il giudice a quo premette di avere proposto analoga questione nei
confronti di diversa disposizione, ovvero dell'art. 9 dello stesso
d.lgs. n. 117 del 1993: questione dichiarata inammissibile da questa
Corte (sentenza n. 467 del 1994) in quanto il predetto art. 9 non era
applicabile ai fini della definizione del giudizio di merito.
Sicché - individuata correttamente la disposizione applicabile nel
giudizio a quo, concernente la fase di prima costituzione del ruolo
speciale (art. 11) e non già il regime definitivo dello stesso ruolo
(art. 9) - il remittente ripropone la questione, invocando ulteriori
parametri costituzionali e precisamente, oltre l'art. 3, gli artt. 76
e 97 della Costituzione.
Ciò premesso, ritiene il giudice a quo che la norma censurata -
precludendo ai ricorrenti l'accesso al nuovo ruolo speciale - violi i
parametri costituzionali surricordati, in particolare gli artt. 3,
76 e 97 della Costituzione.
In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, premesso
che il d.lgs. n. 117 del 1993 attua la delega conferita al Governo
dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, si assume che nella
legge di delegazione emergerebbe la volontà "indiscutibile ed
inequivoca" di istituire "tre ruoli distinti, per caratteristiche, ma
uniti da un evidente tratto comune: l'essere destinati ad accogliere
tutti gli ufficiali in servizio permanente e non soltanto alcuni tra
essi". Del resto, la "tendenza alla omogeneità" della legge n. 217
del 1992 sarebbe stata, altresì, riconosciuta da questa Corte con
riguardo al trattamento degli ufficiali dei vari ruoli dell'Arma
(sentenza n. 440 del 1992). Senonché - ad avviso del remittente - la
suddetta linea di tendenza, espressa dalla legge di delegazione, non
avrebbe trovato attuazione nel decreto legislativo delegato in cui
gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento - che
pure apparterrebbero alla categoria generale degli ufficiali in
servizio permanente e che, perciò stesso, avrebbero dovuto essere
considerati per l'immissione nei nuovi ruoli - sarebbero stati, per
contro, esclusi dal nuovo regime.
Il denunciato eccesso di delega sarebbe vieppiù evidenziato dalla
interpretazione della legge di delegazione alla luce dei pareri
espressi dalle competenti commissioni parlamentari (in ordine allo
schema di decreto legislativo delegato) previste dall'art. 2, comma
2, della stessa legge delega. Al riguardo, si sottolinea,
richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 57 del
1982 e n. 78 del 1957) il "valore interpretativo notevolissimo" dei
predetti pareri. Orbene, dall'esame del parere della IV Commissione
Permanente Difesa del Senato (seduta del 17 febbraio 1993), in ordine
all'originario schema di decreto legislativo delegato, risulterebbe
che il passaggio dal ruolo ad esaurimento a quello speciale era
"indiscutibile" e addirittura avrebbe costituito il presupposto in
virtù del quale la Commissione ha rilasciato parere favorevole
all'unanimità. Addirittura "ovvia" sarebbe stata ritenuta
l'immissione nel ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad
esaurimento, nel parere reso dalla IV Commissione Permanente Difesa
della Camera, nel quale sarebbe pure stata proposta una "più
articolata ed adeguata disciplina" al riguardo. Ne consegue, secondo
il giudice a quo, che la mancata previsione - nel decreto legislativo
delegato - della immissione degli ufficiali, in servizio permanente
del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, nel ruolo
speciale - in contrasto con il "tenore testuale" nonché con la ratio
della legge di delegazione - concreterebbe il già denunciato vizio
di eccesso di delega e la conseguente violazione dell'art. 76 della
Costituzione. Violato sarebbe, altresì, l'art. 3 della
Costituzione. Anzitutto, per la disparità di trattamento tra gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad
esaurimento in servizio permanente, e gli ufficiali già appartenenti
al ruolo unico in servizio permanente. Il tutto - secondo il
remittente - avuto riguardo alla "tendenza alla omogeneizzazione del
trattamento giuridico di tali categorie". Al riguardo, il giudice a
quo richiama la normativa che costituirebbe espressione della
predetta tendenza, in particolare l'art. 1 della legge 20 dicembre
1973, n. 824 che estende agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, il
rapporto di impiego in luogo del "rapporto precario" di servizio;
l'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574 per il quale con
l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce il rapporto di
impiego, l'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224 che
ha disposto l'applicazione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di
tutte le norme previste per il personale in servizio permanente;
l'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 che ha
previsto che "gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento cessano
di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla
categoria del congedo e transitano per quelle del servizio
permanente" e l'art. 12, comma 2, della stessa legge n. 404 del 1990
per il quale "i ruoli ad esaurimento ... assumono la denominazione di
ruoli ad esaurimento in servizio permanente". Alla luce dei
succitati dati normativi emergerebbe un quadro di progressiva
omogeneizzazione in ordine ad "aspetti essenziali" del rapporto di
impiego, intrattenuto con l'amministrazione dalle due categorie di
ufficiali. Infine, si osserva che la legge n. 217 del 1992 non solo
si inscriverebbe in questo quadro ma addirittura perfezionerebbe -
portandolo al grado più avanzato - il suddetto processo di
omogeneizzazione. Ne conseguerebbe che la violazione della legge
delega si qualificherebbe anche come violazione dell'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, attesoché la
norma censurata consentirebbe il perdurare di siffatte
discriminazioni tra le due categorie di ufficiali, in assenza di
ragionevoli giustificazioni e del tutto incoerentemente con la più
volte citata tendenza alla omogeneità che sarebbe espressa, al
riguardo, dall'ordinamento. Ulteriore violazione dell'art. 3 della
Costituzione emergerebbe, altresì, dal raffronto con il trattamento
riservato agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle altre Forze
armate (Esercito e Marina) per i quali sarebbe previsto l'accesso al
rispettivo ruolo speciale (legge n. 1622 del 1962; legge n. 1414 del
1964).
Né varrebbe opporre, al riguardo, secondo l'ordinanza di rinvio,
che il transito ai ruoli speciali fu possibile ai predetti ufficiali
a seguito di concorso per titoli, attesoché questa possibilità è
comunque negata, a prescindere da qualsivoglia concorso, per gli
ufficiali del ruolo ad esaurimento dei carabinieri. Concorso che,
peraltro, non si renderebbe necessario perché la categoria cui
appartengono i ricorrenti è legata all'amministrazione da un
regolare rapporto di impiego.
Da ultimo sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione
in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione.
In particolare la norma censurata, escludendo arbitrariamente e
irragionevolmente gli ufficiali dei carabinieri, appartenenti al
ruolo ad esaurimento, dall'accesso al ruolo speciale attuerebbe una
irrazionale distribuzione del personale fra le varie carriere, il che
sarebbe incompatibile con il principio di buon andamento, inteso
quale principio di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento
della pubblica amministrazione. Sicché l'arbitrarietà della
predetta esclusione ridonderebbe "in lesione del principio di buon
andamento", più specificamente sotto il profilo della mancata
corrispondenza fra funzioni degli ufficiali e grado apicale che essi
possono raggiungere. Nel ruolo ad esaurimento, infatti, il grado
apicale è quello di tenente colonnello, mentre nel neo istituito
ruolo speciale è quello di colonnello, mentre "identiche" sarebbero
le funzioni svolte dai due ruoli.
2. - Si sono costituiti, nel giudizio dinanzi a questa Corte,
alcuni degli originari ricorrenti nei giudizi a quibus i quali hanno
concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma censurata, richiamando e sviluppando le argomentazioni
contenute nella ordinanza di rimessione. In particolare - e quanto
all'ammissibilità della proposta questione - si sottolinea che la
riproposizione di questioni analoghe ad altre, precedentemente
dichiarate inammissibili, è consentita "ogni volta che la
declaratoria di inammissibilità abbia voluto sanzionare la
irritualità dell'atto introduttivo del giudizio", e ciò secondo gli
stessi insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (ordinanze n.
536 del 1988 e n. 135 del 1984). Sulla fondatezza, si evidenzia la
disparità di trattamento tra gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio
permanente, e gli ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio
permanente e ciò a fronte di un'"evidente tendenza" del diritto
positivo alla parificazione del trattamento giuridico delle due
categorie. La norma censurata "contraddicendo la predetta linea di
tendenza" verrebbe a perpetuare illegittimamente una discriminazione
che la legge n. 217 del 1992 avrebbe inteso rimuovere, sia con
riguardo al trattamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
appartenenti ai vari ruoli, sia con riguardo al trattamento di essi
ufficiali nei confronti degli altri ufficiali dell'Esercito. Inoltre
la lamentata disparità di trattamento sarebbe altresì,
irragionevole, avuto riguardo alle mansioni svolte dagli ufficiali
del ruolo ad esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri e a quelle affidate ai colleghi del ruolo unico in
servizio permanente, mansioni che sarebbero "del tutto identiche".
Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione sarebbe,
inoltre, ravvisabile nella disparità di trattamento che la norma
impugnata verrebbe a determinare tra gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio
permanente e quelli appartenenti ad altre Armi dell'Esercito. Si
osserva al riguardo che l'istituzione del ruolo speciale anche per
l'Arma dei carabinieri è preordinata a "rimediare ad una precedente,
ingiustificata discriminazione degli ufficiali dei carabinieri
rispetto agli altri ufficiali dell'Esercito" per i quali il
legislatore aveva previsto il ruolo speciale unico, consentendo che
ad esso potessero accedere anche ufficiali di complemento. Inoltre
sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, alla stregua
del quale la ponderazione degli interessi in gioco obiettivata nella
disposizione impugnata, risulterebbe "irragionevole e arbitraria"
anche secondo i principi elaborati al riguardo da questa Corte
(sentenza n. 390 del 1989). Appunto la carenza di giustificazione, in
ordine alla scelta legislativa concretata nella norma censurata,
ridonderebbe in violazione del principio di cui all'art. 97 della
Costituzione, inteso alla stregua della giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 8 del 1967) quale principio che impone "una coerente e
ragionevole disciplina delle carriere nel pubblico impiego". Si
osserva, infine, che il principio del buon andamento "si collega
intimamente alla tutela delle situazioni soggettive dei singoli" che
verrebbero pregiudicate se il principio risultasse violato. Da ultimo
- e quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione - si
evidenzia - in armonia con le argomentazioni contenute nell'ordinanza
di rimessione - lo "stridente contrasto" fra la disposizione
impugnata e la legge di delegazione. Inequivoca, anche alla luce
degli atti parlamentari, sarebbe, infatti, la volontà del
legislatore delegante di consentire l'accesso al ruolo speciale anche
agli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo ad
esaurimento.
La esclusione di questi ultimi dalla possibilità di accedere al
ruolo speciale, costituendo violazione della legge di delegazione e
segnatamente dell'art. 2, comma 1, della legge n. 217 del 1992,
vulnererebbe, pertanto e altresì, l'art. 76 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne
l'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione
dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri) nella parte in cui preclude
agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad
esaurimento in servizio permanente, il transito nel neo-istituito
ruolo speciale, di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo.
Ad avviso del giudice a quo detta preclusione violerebbe gli artt.
3, 76 e 97 della Costituzione. In particolare, l'art. 3 sarebbe
violato per l'irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe
a creare tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e i pari grado
già appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della
riforma), nonché con quelli del ruolo ad esaurimento di altre Forze
armate (Esercito e Marina), per i quali ultimi è previsto l'accesso
al ruolo speciale. Sarebbe violato, inoltre, l'art. 76 della
Costituzione, in quanto l'art. 2 della legge di delega 28 febbraio
1992, n. 217, disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche
degli ufficiali dei carabinieri, avvenga mediante la "istituzione,
per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale
e tecnico" avrebbe inteso destinare i predetti ruoli ad accogliere
tutti gli ufficiali in servizio permanente, compresi quelli del ruolo
ad esaurimento. Volontà disattesa dal legislatore delegato con
conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione. Da ultimo
sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, in combinato
disposto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che l'arbitraria
esclusione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dall'accesso al
ruolo speciale, si risolverebbe in violazione del principio di buon
andamento, in quanto verrebbe meno la necessaria corrispondenza fra
funzione svolta e grado massimo attingibile. Infatti per il ruolo ad
esaurimento il grado apicale è quello di tenente-colonnello, mentre
per il ruolo speciale è quello di colonnello e ciò a fronte di
funzioni che sarebbero "identiche".
2. - Così precisato il thema decidendum, occorre preliminarmente
esaminare l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato, con la quale si ritiene che la questione sia
volta a provocare una pronuncia additiva non logicamente necessitata,
e pertanto, inammissibile. In contrario va rilevato che l'ordinanza
di rinvio, nel prospettare le censure di costituzionalità
surrichiamate, chiede l'adozione di una pronuncia diretta ad ampliare
l'ambito di operatività della disposizione impugnata in virtù di un
supposto vizio di eccesso di delega e di una conseguente e ritenuta
ricorrente eadem ratio tra caso ricompreso e caso escluso.
3. - Nel merito la questione è infondata. Preliminarmente occorre
rilevare che nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri - prima del
decreto legislativo n. 117 del 1993 - erano previsti (oltre il ruolo
tecnico operativo che qui non rileva) due soli ruoli. Nel primo
(ruolo Arma carabinieri - unico) confluivano gli ufficiali
provenienti dalla accademia e quelli di complemento provenienti dal
ruolo ad esaurimento che, parimenti ai sottufficiali in servizio
permanente effettivo, avessero superato l'apposito concorso di
ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 9 della legge 18
dicembre 1964, n. 1414). Nel secondo (ruolo ad esaurimento privo,
peraltro, di dotazione organica), trovavano collocazione i restanti
ufficiali di complemento raffermati che non avevano scelto la via del
concorso o che, avendovi partecipato, non lo avessero superato (artt.
35 e 42, lettera a), n. 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574).
Il quadro normativo, così ricostruito, vigente all'emanazione del
decreto delegato va tenuto presente ai fini del sindacato di
costituzionalità sul corretto esercizio della funzione legislativa
delegata. Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che il
controllo dei limiti posti al legislatore delegato postula la
individuazione sia dell'oggetto sia della ratio della delega, ovvero
impone la necessità di verificare le ragioni e le finalità che,
avuto riguardo anche al complesso dei criteri direttivi impartiti,
hanno ispirato il legislatore delegante, onde accertare se la norma
delegata sia ad essa rispondente (sentenze n. 305 del 1995, nn. 237 e
141 del 1993, e n. 261 del 1992). L'esame del testo dell'art. 2
della legge 28 febbraio 1992, n. 117 fa emergere in modo assai
chiaro che il legislatore delegante - disponendo che la disciplina
delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri dovesse
avvenire mediante la "istituzione, per gli ufficiali in servizio
permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico - non ha, affatto,
inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e
all'avanzamento degli ufficiali, come invece sarebbe avvenuto ove con
la locuzione "ufficiali in servizio permanente", senza altra
specificazione, avesse voluto comprendere anche gli ufficiali del
ruolo ad esaurimento in servizio permanente. Per i predetti ruoli di
ufficiali vigono, invero, regole di reclutamento e di carriera ben
diverse. Diversità che connotano il vigente quadro normativo (legge
n. 574 del 1980, legge 19 maggio 1986, n. 224, specialmente artt. 24,
31 e 32) e che sono da ultimo riaffermate con la legge 27 dicembre
1990, n. 404 la quale all'art. 12 - dopo avere disposto che "gli
ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento.... transitano nella
categoria del servizio permanente" ed assumono la denominazione di
"ruoli ad esaurimento in servizio permanente" (primo e secondo comma)
- precisa che il grado vertice per i predetti ruoli è quello di
tenente colonnello (terzo comma) e soprattutto detta all'ultimo comma
una norma di chiusura stabilendo che "restano valide per i suddetti
ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre
1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574 e 19 maggio 1986, n. 224 e
successive modifiche ed integrazioni". Il suddetto quadro normativo
implica - come già ritenuto da questa Corte (ord. n. 253 del 1993) -
che "il transito" degli ufficiali dal ruolo ad esaurimento nella
categoria del servizio permanente non ha affatto determinato la
"soppressione dei ruoli ad esaurimento
.. né la riunificazione di tali ruoli con i ruoli normali e
speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo", ma
semplicemente la "confluenza" nella categoria del servizio permanente
del ruolo ad esaurimento che "continua a rimanere tale, affiancandosi
ai ruoli normale e speciale, già facenti parte della citata
categoria" comprendente una pluralità di ruoli. Tutto ciò ha, tra
l'altro, come conseguenza la legittimità della persistente
differenziazione tra i due ruoli in ordine alla progressione in
carriera, "diversità afferente a situazioni disomogenee di stato
giuridico". Da quanto sopra detto emergono le profonde diversità
che connotano le due categorie di ufficiali in esame. Deriva,
altresì, che il preteso superamento di tali diversità ed il
conseguente "allineamento" delle due categorie di ufficiali -
operazione certo possibile nell'ambito della valutazione e
determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore -
avrebbe comunque sostanzialmente mutato i principi ed i criteri che
presiedono alla formazione dei quadri ufficiali e quindi alla
progressione in carriera.
Le suesposte considerazioni sono tali da far ritenere necessaria ed
indispensabile una espressa indicazione in tal senso del legislatore
delegante. In particolare occorre tenere presente che, soprattutto
nell'Arma dei carabinieri, la formazione dei quadri ufficiali e lo
sviluppo di carriera è problema di particolare importanza, e che una
riforma volta ad attuare il predetto "allineamento" degli ufficiali
avrebbe comportato la sostituzione dell'accesso e della progressione
fondata sulla selezione, con quella ope legis, sconvolgendo,
altresì, l'assetto dei ruoli, (uno con dotazione organica, l'altro
senza) dato che nell'ordinamento militare le promozioni sono limitate
o "contingentate", mentre nella specie vi sarebbe stata una vera e
propria "occupazione" del ruolo). Perché fosse ritenuta nelle nuove
norme una portata così ampiamente innovativa e riformativa vi era la
necessità che l'oggetto della riforma fosse previsto in termini
specificamente espressi (nella specie menzionando il ruolo ad
esaurimento), e che fossero, altresì, previsti principi e criteri
direttivi in ordine al superamento della normativa vigente (sentenza
n. 173 del 1981). Al contrario l'esame degli atti parlamentari
esclude qualsivoglia elemento di sostegno ad una riforma siffatta
della quale non vi è neppure incidentalmente menzione. Così ove il
legislatore avesse voluto - avuto riguardo al dato testuale -
indicare gli ufficiali del ruolo ad esaurimento con la semplice
locuzione "ufficiali in servizio permanente", discostandosi da quella
usata in leggi precedenti, avrebbe dato sicuramente esplicite e
specifiche indicazioni sia nel testo della norma, sia nel corso dei
lavori preparatori, rivelandosi consapevole della innovazione e delle
relative ragioni modificative del precedente sistema. Peraltro, come
già detto, nulla viene detto al riguardo, il che non può non
risultare chiaramente rivelatore della volontà diretta a non
introdurre sul punto alcuna innovazione.
Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere
- in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni
organiche degli ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 9 - la necessità di una regolamentazione
attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo
in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed
alle connesse potenzialità dei singoli ruoli. Né, al riguardo, può
essere decisivo il parere (in sede di attuazione della delega) delle
Commissioni parlamentari, espressamente previsto nella specie,
dall'art. 2, comma 2, della legge delega n. 217 del 1992, che non
solo non è vincolante, ma non può nemmeno esprimere interpretazioni
autentiche delle leggi di delega (sentenza n. 173 del 1981) né può,
ancor meno, dilatare l'oggetto della delega mediante l'approvazione,
sia pure all'unanimità, dei richiesti pareri. V'è da rilevare,
nella specie, che l'originario schema di decreto delegato conteneva,
all'art. 12, una previsione volta a consentire l'accesso al ruolo
speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento. Previsione che -
com'è agevole rilevare dal dibattito in sede di Commissione - fu
all'origine di vivaci critiche ed alla fine venne espunta, tant'è
che non figura più nel testo definitivamente emanato. Deriva da
tutto ciò non solo che in sede di attuazione della delega prevalse
una volontà interpretatrice della delega in senso restrittivo (non
ricomprendente il ruolo ad esaurimento), ma che la disposizione
impugnata costituisce un coerente sviluppo della ratio del
legislatore delegante, nonché delle ragioni ad essa sottese,
limitandosi - coerentemente con i principi che presiedono al sistema
di avanzamento degli ufficiali - a razionalizzare il vecchio ruolo
unico inadeguato a fronteggiare l'aumento considerevole delle
dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
stabilite dall'art. 2 del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero dalla stessa legge
delega. Il ruolo unico (e solo questo) viene, pertanto, in rilievo
con riguardo alla previsione dei tre ruoli distinti senza, peraltro,
che siano operate innovazioni sui criteri di progressione in carriera
degli stessi ufficiali. Ne consegue che la norma censurata supera il
vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Il ruolo ad esaurimento non venne toccato dalla delega e quindi non
poteva essere oggetto di norme delegate. La Corte, tuttavia, proprio
nel rilevare l'ambito limitato della delega, auspica che il problema
della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei
carabinieri - anche attraverso una necessaria e speciale selezione
concorsuale per il passaggio al ruolo speciale con più ampia
possibilità di progressione - possa essere affrontato in sede di
disegno di legge organica sull'avanzamento degli ufficiali, tuttora
pendente, o in altra sede legislativa. Spetta alla discrezionalità
del legislatore evitare - con il sostegno di un'ottica globale -
situazioni disarmoniche che certamente alimentano una conflittualità
diffusa, non risolvibile in sede di sindacato di legittimità
costituzionale.
4. - Per quel che concerne la denunciata violazione dell'art. 3
della Costituzione in relazione alla disparità di trattamento tra
gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e gli ufficiali già
appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della
riforma) è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in
precedenza sulla disomogeneità delle due categorie poste a
raffronto, disomogeneità già evidenziata da questa Corte con
ordinanza n. 253 del 1993. Non senza aggiungere che il "transito" nel
vecchio "ruolo unico" era subordinato al concorso per il servizio
permanente effettivo e che, per effetto di questo, si ricominciava la
propria carriera nel grado di sottotenente. Resta da esaminare
l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione
denunciato in relazione alla disparità di trattamento tra ufficiali
del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri e ufficiali del
ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina) per i
quali ultimi è previsto l'accesso al ruolo speciale. Al riguardo è
innanzitutto da tener presente la specificità dell'ordinamento
dell'Arma dei carabinieri, già messa in luce da questa Corte
(sentenza n. 440 del 1992) rispetto a quello delle altre Forze
armate. In secondo luogo va detto che in queste altre Forze armate
l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali di complemento, già
iscritti nel ruolo ad esaurimento è previsto a condizione che -
parimenti ai sottufficiali in s.p.e. - abbiano superato l'apposito
concorso per ufficiale in servizio permanente (art. 7 della legge n.
1414 del 1964 e art. 16 della legge n. 1622 del 1962).
Inoltre va sottolineato che il passaggio dalla posizione di
complemento al ruolo speciale avveniva con la perdita dell'anzianità
e del grado, per cui colui che aveva raggiunto il grado di capitano
nel ruolo di complemento per il passaggio nel ruolo speciale,
ritornava sottotenente, senza il calcolo dell'anzianità.
Peraltro va, pure evidenziato che anche gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento, in linea di
principio avrebbero potuto partecipare al concorso per ufficiale in
servizio permanente (art. 9, lettera b), della legge 18 dicembre
1964, n. 1414). Sicché nessuna irragionevole disparità di
trattamento sia dal punto di vista soggettivo (differenza tra le
categorie), sia oggettivo può denunciarsi nei confronti degli
ufficiali delle altre Forze armate i quali abbiano ottenuto - tramite
concorso - l'accesso al ruolo speciale. Si tratta, invero, di
categorie aventi status giuridico e professionale diverso, che non
può non incidere ai fini dell'avanzamento degli stessi ufficiali
(sentenza n. 248 del 1989). Ovviamente resta il profilo che allo
stato della normativa attuale non vi è una previsione di accesso
concorsuale agli altri ruoli per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento. Ma questa è una
scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, che non ha
affrontato ancora il problema - come sopra richiamato - dopo le
modifiche introdotte con il d.-l. n. 117 del 1993. La censura
relativa all'art. 97 della Costituzione - essendo svolta in combinato
disposto con l'art. 3 della Costituzione - non riveste valenza
autonoma e valgono anche per essa le pregresse considerazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117
(Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 maggio
1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1995:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte