Corte costituzionale

Ordinanza n. 533/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo

1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra

Tozzi Luca e Moretti Luca ed altri, iscritta al n. 160 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il giudice

istruttore presso il tribunale di Firenze - avendo pronunciato un

provvedimento di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 186-quater

cod. proc. civ. -, con ordinanza del 26 marzo 1999 (pervenuta alla

Corte costituzionale solo il 21 marzo 2000), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.,

"nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal

pronunciare sentenza per quel giudice che sul medesimo oggetto si

sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex

art. 186-quater cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta,

abbia pronunciato ordinanza ex art. 186-quater)";

che - premesse considerazioni in ordine agli effetti della

cosiddetta "forza della prevenzione" sulla serenità del giudice,

allorquando questi sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario

logico già in precedenza seguito su una medesima res judicanda -

afferma in particolare il rimettente che le motivazioni che hanno

portato la Corte costituzionale (con la sentenza n. 326 del 1997) a

dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale

della stessa norma, nel caso di cognizione della causa di merito da

parte del giudice che abbia concesso una misura cautelare ante

causam, non possono valere per la soluzione della presente questione;

che, infatti, secondo il rimettente, nell'ipotesi del giudice

che si sia comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla

istanza ex art. 186-quater:

a) il materiale probatorio preso in esame per pronunciarsi

su tale istanza è il medesimo che poi sarà preso in esame nella

vera e propria sede decisoria;

b) la valutazione di detto materiale avviene in entrambi i

casi nel rispetto rigoroso del principio dell'onere della prova di

cui all'art. 2697 cod. civ;

c) la relativa ordinanza dev'essere motivata al pari di una

sentenza, con ciò imponendosi che venga ripercorso nella sua

integralità il medesimo "itinerario logico" già in precedenza

seguìto e che vengano a reiterarsi valutazioni ricadenti pressoché

sulla medesima res judicanda;

d) l'ordinanza ex art. 186-quater è idonea ad acquistare

efficacia di sentenza.

Considerato che - investita del vaglio di costituzionalità della

disposizione in esame, denunciata dallo stesso rimettente con

riferimento ai medesimi parametri e sulla base di identiche

motivazioni - questa Corte, con ordinanza n. 168 del 2000, ha già

dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione;

che nella presente ordinanza di rimessione (emessa in data

anteriore a quelle definite dalla menzionata pronuncia, ma pervenuta

con ritardo alla Corte) il rimettente non offre ulteriori argomenti,

né svolge diverse o nuove considerazioni a sostegno dell'asserita

illegittimità della norma impugnata, per cui anche l'odierna

questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, del

codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione - dal tribunale di Firenze, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:533 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte