Sentenza n. 534/1988
Altra decisione · depositata il 12/05/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il
25 maggio 1979, depositato in Cancelleria il 30 maggio 1979 ed
iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1979, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto emesso dal Ministro per i
lavori pubblici in data 1° marzo 1979, n. 145, relativo alla
sostituzione del Presidente e di un componente della Commissione
regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la
Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Udito l'avv. Guido Aula per la Regione Sicilia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione siciliana, con ricorso notificato il 25 maggio
1979 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso conflitto
di attribuzioni avverso il decreto emesso il 1° marzo 1979 (n. 145)
del Ministro per i lavori pubblici, relativo alla sostituzione del
presidente e di un componente della Commissione regionale di
vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.
Nel ricorso si espone che dette Commissioni furono istituite,
presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, con il
d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, con il compito di decidere i ricorsi
proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie pronunciate
dalle Commissioni provinciali e contro le assegnazioni, disposte da
pubbliche amministrazioni, di alloggi costruiti a totale carico dello
Stato o col suo concorso o contributo. A tali commissioni fu altresì
attribuito il compito di svolgere le funzioni già spettanti alla
Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (art.
131, paragrafo I e II e dagli artt. 133, 228 e 229 del testo unico
approvato con R.D. n. 1165 del 30 aprile 1938 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché dell'art. 14 del d.P.R. 17
gennaio 1959, n. 2).
Alla stregua dell'art. 20 del citato d.P.R. 23 maggio 1964 n. 655,
dette commissioni dovevano essere nominate "con decreto del Ministro
per i lavori pubblici" per la durata di quattro anni.
Ciò premesso, nel ricorso si espone che - innovando rispetto o
quanto in precedenza disposto dal d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 - le
vigenti norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in
materia di opere pubbliche, contenute nel d.P.R. 1° luglio 1977, n.
683 hanno stabilito (art. 4) che "la Regione esercita le attribuzioni
dell'Amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia
economica e popolare o comunque sovvenzionata". Unica eccezione è
costituita dalla riserva al Ministero della difesa delle competenze
in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a
dipendenti dell'Amministrazione militare, per esigenze di servizio.
Pertanto il decreto impugnato dovrebbe essere annullato per
violazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 683 del 1977, in relazione agli
articoli 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana, previa
declaratoria che la nomina (ed ove occorra la sostituzione) del
Presidente e dei componenti della Commissione regionale di vigilanza
per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia, istituita con
l'art. 19 del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655 presso ciascun
Provveditorato regionale alle opere pubbliche, spetta alla Regione
siciliana e, per essa, all'Assessore regionale per i lavori pubblici.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è
costituito. Considerato in diritto
1. - La questione, oggetto del conflitto, consiste nello stabilire
se il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° marzo 1979, n. 145
- col quale si è provveduto a sostituire il presidente ed un
componente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia
economica e popolare per la Sicilia - sia stato emanato in contrasto
con l'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977 n. 683 e in violazione degli
artt. 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana.
2. - La Corte ritiene fondata la censura di invasione operata dal
decreto ministeriale anzi detto nella competenza regionale posta
dall'art. 4 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, che, sostituendo
l'art. 5 del d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (recante norme di
attuazione dello statuto della Regione sicilana concernenti le opere
pubbliche), conferisce alla regione "le attribuzioni
dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia
economica e popolare o comunque sovvenzionata".
Non è dubbio che in tale materia sia compresa quella relativa
alla nomina del presidente e dei membri della Commissione regionale
di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.
3. - Le commissioni di vigilanza sono state istituite presso i
provveditorati regionali delle opere pubbliche dal d.P.R. 24 maggio
1964, n. 655, con competenza in materia di assegnazione (e di
decadenza) degli alloggi economici e popolari e di ricorsi attinenti
a tali materie. Alle commissioni sono devolute inoltre le funzioni
già attribuite alla Commissione di vigilanza per l'edilizia
economica e popolare dall'art. 131, parag. 1 e 2 e dagli artt. 133,
228 e 229 del t.u. 30 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni
e integrazioni nonché dall'art. 14 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.
La nomina delle anzidette commissioni regionali è devoluta
dall'art. 20 del d.P.R. n. 655 del 1964 al Ministro per i lavori
pubblici.
Stante la stretta inerenza, anzi l'appartenenza, dei compiti
devoluti alle Commissione alle materie relative all'edilizia
economica e popolare e l'attribuzione di queste alla competenza della
Regione Sicilia, non è dubbio che la nomina della commissione
regionale siciliana spetti alla Regione e rientri nella competenza
dell'Assessore ai lavori pubblici. Tale competenza assessoriale trova
base nell'art. 4 d.P.R. n. 683 del 1977 (che dispone l'attribuzione
alla regione dell'anzidetta materia), interpretato alla stregua degli
artt. 14, 20 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.
La fondatezza di tale interpretazione è testualmente confermata
dal secondo comma dell'art. 4 delle norme di attuazione dello
Statuto, modificate ed integrate col d.P.R. n. 683 del 1977 cit., che
della originaria competenza statale fa espressamente salve soltanto
le attribuzioni spettanti al Ministero delle difesa in materia di
costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti
dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta alla Regione la nomina del presidente e dei
componenti della Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e
popolare per la Sicilia; ed in conseguenza annulla il decreto del
Ministro per i lavori pubblici 1 marzo 1979, n. 145, relativo alla
sostituzione del presidente e di un componente di tale commissione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte