Sentenza n. 534/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 dal
Pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Di Pietro
Emidio e la Prefettura di Pescara, iscritta al n. 432 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Ricevuta dal Prefetto di Pescara ordinanza-ingiunzione per
violazione dell'art. 102 del codice della strada, Emidio Di Pietro
proponeva rituale opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria
allegando prova dell'avvenuta vendita del veicolo in data anteriore a
quella del commesso illecito.
Nel corso del relativo giudizio il Pretore di Pescara, con
ordinanza in data 17 febbraio 1989 (reg. ord. n. 432 del 1990), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata, nella
parte in cui impone di convalidare l'ordinanza-ingiunzione "se alla
prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano
senza addurre alcun legittimo impedimento", anche nell'ipotesi in cui
l'illegittimità del provvedimento emerga dalla stessa documentazione
allegata agli atti, violerebbe il diritto di difesa, creando altresì
un'ingiustificata diversità di trattamento rispetto ai giudizi nei
quali l'opponente compare all'udienza.
L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata. Considerato in diritto
1. - È sottoposta all'esame della Corte questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui prevede che il pretore sia tenuto a convalidare
l'ordinanza-ingiunzione in caso di mancata presentazione
dell'opponente alla prima udienza senza che questi adduca alcun
legittimo impedimento, anche nell'ipotesi in cui l'illegittimità del
provvedimento emerga dalla documentazione allegata al ricorso in
opposizione.
2. - La questione è fondata.
Non ignora la Corte di aver disatteso con precedente ordinanza n.
111 del 1989 la stessa questione, ma, essendo nel frattempo mutato il
quadro normativo nel cui ambito tale pronunzia si collocava, devesi
ora pervenire ad altra soluzione che tenga conto della sopravvenienza
di un diverso sistema di riferimento.
Anche a voler prescindere dalla disputa relativa alla omogeneità
o meno, sul piano sostanziale, del sistema sanzionatorio penale con
quello sanzionatorio amministrativo di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 (c.d. depenalizzazione), va rilevato, sul piano
processuale, che il giudizio di opposizione all'ingiunzione, come
disciplinato in quest'ultima legge, presenta indiscutibili affinità
con il giudizio di opposizione disciplinato nel processo penale, sia
sotto il regime del codice abrogato che sotto il regime di quello
vigente.
Ciò è tanto vero che la già richiamata ordinanza n. 111 del
1989, nel disattendere la questione analogamente sollevata, aveva
espressamente fatto riferimento a precedenti pronunzie (sentt. n. 46
del 1957 e n. 89 del 1972) che riguardavano consimili questioni
sollevate in sede di giudizio di opposizione a decreto penale per il
quale il codice ora abrogato, all' art. 510, primo comma, conteneva
una disposizione analoga a quella ora impugnata e che appunto da essa
era derivata riproducendone sostanzialmente il contenuto normativo.
Disponeva, infatti, il predetto art. 510 che "Se l'opponente non si
presenta all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il
pretore pronuncia sentenza con la quale ordina l'esecuzione del
decreto di condanna e dà gli altri provvedimenti indicati nel
secondo capoverso dell'articolo precedente".
La situazione è però, come si è detto, mutata per effetto della
entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1988
perché l'art. 464 di quest'ultimo, nel disciplinare il giudizio
conseguente all'opposizione, non prevede l'ordine di esecuzione del
decreto in caso di mancata presentazione dell'opponente, stabilendo
invece espressamente (comma 3) che "nel giudizio conseguente
all'opposizione il giudice revoca il decreto penale di condanna", e
questo in ogni caso, indipendentemente cioè dalla condotta
processuale dell'opponente.
Posto il parallelismo fra i due giudizi di opposizione e, dato che
il legislatore ha riformato in senso più garantista la disciplina di
quello penale, non risulta più giustificata, nei termini in cui la
questione è stata sollevata, la lamentata limitazione del diritto di
difesa dell'opponente nel giudizio relativo agli illeciti
amministrativi "depenalizzati". Infatti, mentre nella prima ipotesi
l'interessato potrebbe vedere soddisfatte le proprie ragioni in base
al solo atto di opposizione, nella seconda, anche se la sua mancanza
di responsabilità risultasse fondata ex actis, andrebbe incontro,
come nel caso oggetto del giudizio a quo, alla convalida
dell'ordinanza-ingiunzione qualora omettesse di presentarsi in
giudizio, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza
addurre alcun legittimo impedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento
opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo
procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo
impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti
dalla documentazione allegata dall'opponente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:534 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte