Sentenza n. 535/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 65/1989
- art. 6legge 65/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155
promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana,
notificati il 31 marzo e il 27 maggio 1989, depositati in cancelleria
l'11 aprile e il 2 giugno 1989 ed iscritti ai nn. 23, 25, 42 e 43 del
registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Alberto Predieri per le Regioni Emilia-Romagna e
Toscana e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Le Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 23) e Toscana (Ric. n. 25)
hanno proposto questione di legittimità costituzionale, in via
principale, degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, per
violazione degli artt. 81, 117, 118 e 119 della Costituzione.
Secondo le impugnative, la norma dell'art. 5 lede l'autonomia di
spesa della Regione, rimettendo al C.I.P.E., per l'anno 1989, di
valutare, caso per caso, se consentire o non consentire spese
previste da leggi a carattere pluriennale, per cui è possibile
stipulare contratti o assumere impegni comunque nel limite del 50 per
cento delle somme autorizzate; nel quale limite sono compresi gli
impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di
disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio
stesso.
Tanto contrasterebbe con l'art. 119 Cost., nel senso che il
coordinamento è affidato alla legge, nel quadro del sistema
delineato dagli artt. 117, 118, 119. Orbene, mutare quanto è
determinato dalla legge medesima, per di più senza una prefissione
di criteri, viola - si assume - il sistema predisposto dalle norme
indicate.
Non ispirata ad una diversa ratio di compressione dell'autonomia
regionale appare poi, secondo le Regioni ricorrenti, la norma del
successivo art.6, con cui si introduce una limitazione alla spesa
corrente, assumibile nel primo semestre di ciascun esercizio "in
misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto".
Ciò urterebbe anche contro le regole del bilancio così come sono
poste dall'art. 81 Cost. nonché, in conseguenza, dalle leggi che
regolano la contabilità pubblica.
Le stesse Regioni Emilia-Romagna (Ric. n. 43) e Toscana (Ric. n.
42) hanno sollevato, ulteriormente, identica questione nei confronti
della legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione del sopraindicato
decreto-legge, presentando gli stessi motivi di doglianza.
Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, deducendo che è ben vero che l'attuazione del precetto di
cui al primo comma dell'art. 119 Cost. "esige il rispetto della
riserva di legge ivi configurata"; tuttavia, il denunciato art. 5 ha
fissato con sufficiente precisione i criteri alla cui stregua
procedere alla individuazione concreta delle autorizzazioni di spesa
sottoposte al limite delle consentite assunzioni di impegni.
Al C.I.P.E., infatti, sarebbe stato demandato di provvedere a
tanto "in relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle
caratteristiche delle opere da essi previste" e al solo effetto del
contenimento, entro un limite predeterminato dalla stessa norma in
esame, del flusso di spesa destinato a gravare su esercizi finanziari
successivi al 1989.
Quanto all'art. 6, secondo l'Avvocatura dello Stato, la denuncia
si dimostrerebbe anch'essa priva di fondamento; la norma, infatti, si
iscrive nel complesso ed articolato intervento (c.d. "manovra
finanziaria") predisposta dal Governo per fronteggiare la espansione
crescente della spesa pubblica, al fine di attuare le linee di
politica economica generale.
Le relative disposizioni restano preordinate a scaglionare
l'assunzione degli impegni di spesa corrente, senza, peraltro,
ostacolarsi le Regioni nel perseguimento dei loro compiti, ma solo
concorrendo a ripartirne nel tempo, e con limiti di per sé
ragionevoli, le erogazioni nell'ambito delle esigenze generali
dell'economia nazionale. Considerato in diritto
1. - I ricorsi concernono identica questione; i giudizi vanno
riuniti, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1. - Con l'art. 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante
disposizioni in materia di finanza pubblica e convertito, senza
modificazioni sul punto, nella legge 26 aprile 1989, n.155, venne
stabilito - limitatamente all'anno 1989 - l'individuazione da parte
del C.I.P.E. delle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, per le quali è consentito alle
amministrazioni e agli enti pubblici, e nel limite del 50 per cento
delle somme autorizzate, stipulare contratti o assumere impegni a
carico di esercizi futuri.
2.2. - Col successivo art. 6, quanto alle spese correnti restò,
invece, determinato che nel primo semestre di ciascun esercizio
possono essere assunti dalle amministrazioni e dagli enti del settore
pubblico allargato impegni in misura non superiore al 50 per cento
del relativo stanziamento.
2.3. - Le ricorrenti si dolgono di una presunta lesione, in
conseguenza, della loro autonomia finanziaria: le disposizioni
impugnate, infatti, violerebbero, oltre all'art. 81 Cost., indicato
come genericamente compresso in uno alle regole poste dalle leggi di
contabilità pubblica, direttamente i principi (artt.117, 118, 119) a
garanzia dell'autonomia regionale.
3.1. - Giova puntualizzare al proposito che la normativa tende,
nel quadro di una manovra generale, al solo e limitato scopo di
adeguare il volume della massa spendibile alle effettive capacità di
rendere operanti, in termini di concreta attuazione, le spese
medesime: manovra questa d'evidente ordine gestionale, volta cioè a
regolare, nel quadro delle procedure di erogazione, i flussi della
spesa, col proposito di evitare, per quanto possibile, ristagni e
conseguenti appesantimenti d'ordine contabile.
Giova ancora precisare, per quanto attiene all'impugnato art.5,
concernente interventi statali di finanziamento di settore, che la
logica del limite imposto per il 1989, si colloca, proprio nel quadro
della contabilità pubblica, in evidente raccordo con le nuove norme
in materia di bilancio e di contabilità dello Stato (legge 23 agosto
1988, n. 362), segnatamente in ordine alle leggi di spesa
pluriennale, ivi previste.
Tuttavia, ancorché gli enti di cui trattasi possano restarne
coinvolti, i connotati della delineata norma non intaccano né le
scelte, né la destinazione delle risorse, determinate a monte della
complessiva regolamentazione contabile qui indicata.
3.2. - Per quel che attiene, poi, alle regole per la spesa
corrente (art. 6) vale ricordare, ribadendo quanto sin qui osservato,
come la Corte abbia già avuto modo di considerare la non
censurabilità di normative le quali, senza porre vincoli d'ordine
sostanziale, abbiano a disciplinare solo le relative erogazioni.
3.3. - Conclusivamente, le norme sospettate di illegittimità non
risultano aver inciso, per la loro circoscritta origine e puntuale
finalità qui descritte, sull'autonomia finanziaria regionale,
determinata secondo i relativi principi di garanzia costituzionale.
È il caso comunque di ricordare che con recente disegno di legge
(Atto Senato n.1894 del 30 settembre 1989) si intenderebbe
provvedere, tra l'altro, all'allentamento dei vincoli settoriali
imposti ai flussi di spesa regionale, nel senso di volersi evitare,
nell'esercizio di manovre di "contenimento della spesa statale",
aspetti "differenziati tra i diversi livelli".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155,
sollevata - in relazione agli artt. 81, 117, 118 e 119 Cost. - dalle
Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:535 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte