Corte costituzionale

Ordinanza n. 538/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18

giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

in relazione all'art. 723 del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 27 marzo 1985 dal Pretore di Tivoli, iscritta al n. 412 del

registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 250- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Tivoli, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in

relazione all'art. 723 cod. pen., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza) in quanto sanziona

penalmente "il fatto di chi, regolarmente autorizzato con licenza per

giochi, ne introduce alcuni non contemplati nella autorizzazione ma

tuttavia leciti";

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, per la

descritta ipotesi, che meriterebbe un giudizio di disvalore meno

pesante di quello riferibile al caso di chi "introduce in esercizio

autorizzato giochi vietati", è prevista una sanzione più grave di

quella stabilita dall'art. 723 del codice penale per l'ipotesi

assunta in comparazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che non è dato desumere dall'ordinanza di rimessione

la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice a quo;

che, pertanto, la questione si palesa come eventuale e può

fortemente dubitarsi della sua rilevanza nel giudizio principale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 86 del r.d. 18 giugno 1931, n.

773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 723 cod. pen.,

dal Pretore di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte