Sentenza n. 538/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/12/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100, primo
comma, in riferimento all'art. 101, terzo comma, del R.D. 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1990 dal
Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Beccato
Germana ed altri e Fall.to s.r.l. M.T.A. ed altro, iscritta al n. 348
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza 15 marzo 1990 - emessa
nel corso di un giudizio d'impugnazione di un credito ammesso
tardivamente al passivo del fallimento della M.T.A. s.r.l. - ha
sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 100, primo comma, della
legge fallimentare, "in riferimento all'ipotesi prevista dall'art.
101, terzo comma", nella parte in cui prevede che il termine
d'impugnazione dei crediti ammessi tardivamente decorra dal deposito
in cancelleria del decreto di variazione dello stato passivo,
anziché dalla ricezione della raccomandata con la quale il curatore
deve dare avviso ai creditori della variazione stessa.
Nell'ordinanza di rimessione si espone che, successivamente alla
declaratoria di esecutività dello stato passivo del fallimento,
l'I.N.P.S. aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 101, terzo
comma, della legge fallimentare, l'ammissione tardiva in prededuzione
di un suo credito. Contro il decreto del giudice delegato, alcuni
creditori avevano proposto impugnazione, oltre il termine di quindici
giorni dal deposito in cancelleria del decreto di variazione dello
stato passivo, contestando l'ammissione in prededuzione del credito
dell'I.N.P.S.. Quest'ultimo, costituitosi, aveva eccepito tale
tardività.
Ciò premesso, il giudice a quo deduce che l'art. 100 della legge
fallimentare, con riferimento all'ipotesi normale del credito ammesso
tempestivamente, prevedeva - prima della sentenza n. 102 del 1986
della Corte costituzionale - che il termine per impugnare
l'ammissione del credito decorresse dal deposito in cancelleria dello
stato passivo. La Corte costituzionale ha ritenuto tale previsione
lesiva dell'art. 24 della Costituzione e l'ha dichiarata illegittima,
facendo decorrere il termine per proporre detta impugnazione dalla
data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento da
inviare ai creditori, che hanno presentato domanda di ammissione allo
stato passivo, per dare comunicazione dell'avvenuto deposito in
cancelleria di detto stato.
La Corte di cassazione, nel ritenere esperibile l'impugnazione ex
art. 100 della legge fallimentare anche nell'ipotesi di ammissione
tardiva di un credito, ha ritenuto che il termine per proporla
decorra dal deposito in cancelleria della variazione dello stato
passivo. Ma così interpretato l'art. 100, in relazione all'ipotesi
d'impugnazione di un credito ammesso tardivamente ai sensi dell'art.
101, terzo comma, della legge fallimentare - secondo il giudice a quo
- contrasta col principio, ricavabile dall'art. 24 della
Costituzione, secondo il quale la decorrenza dei termini
d'impugnazione deve iniziare dal momento di effettiva conoscenza del
provvedimento da impugnare e cioè - nel caso di specie - dalla data
di ricezione della raccomandata con la quale si dia avviso ai
creditori della variazione dello stato passivo.
2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Ha dedotto al riguardo che il principio affermato per le
insinuazioni tempestive non può essere applicato alle insinuazioni
tardive, in quanto le esigenze di pronta definizione e speditezza
della procedura fallimentare rendono non omogenee le situazioni
determinatesi a seguito di domanda tempestiva o di domanda tardiva di
ammissione dei crediti nel fallimento.
Si è costituito davanti a questa Corte anche l'I.N.P.S.,
chiedendo che "si decida secondo giustizia". Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 100, primo
comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - nella
parte in cui prevede, in riferimento all'ipotesi di cui al successivo
art. 101, terzo comma, "che il termine d'impugnazione dei crediti
ammessi tardivamente al passivo fallimentare, decorra dal deposito in
cancelleria del decreto di variazione dello stato passivo, anziché
dalla ricezione delle raccomandate con le quali il curatore deve dare
avviso ai creditori della variazione stessa" - contrasti con l'art.
24 della Costituzione.
2. - Va premesso che l'art. 100, primo comma, della legge
fallimentare regola l'impugnazione dei crediti ammessi allo stato
passivo da parte di ciascun creditore interessato. Tale norma
stabiliva che "entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo
in cancelleria, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi
con ricorso al giudice delegato": detta disposizione è stata
dichiarata parzialmente illegittima con la sentenza n. 102 del 1986
della Corte costituzionale.
Questa decisione ha sancito, innanzitutto, l'illegittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione,
dell'art. 98, primo comma, della legge fallimentare, nella parte in
cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potessero
fare opposizione "entro quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con
avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia
dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di
ammissione al passivo". Con la stessa sentenza è stata dichiarata,
ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'illegittimità
costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare,
nella parte in cui disponeva che ciascun creditore può impugnare i
crediti ammessi allo stato passivo "con ricorso al giudice delegato,
entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in
cancelleria, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con
avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia
dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato la domanda
di ammissione al passivo".
La decisione - confermando un ormai consolidato indirizzo, che
mira a garantire l'effettività del diritto di difesa tutelato
dall'art. 24 della Costituzione, facendo coincidere l'inizio del
decorso dei termini d'impugnazione con la concreta conoscibilità
dell'atto da impugnare - ha generalizzato l'obbligo di comunicazione
dell'avvenuto deposito dello stato passivo a tutti i creditori che
abbiano proposto domanda di ammissione al passivo: obbligo previsto,
in precedenza, dall'art. 97, terzo comma, della legge fallimentare,
solo nei riguardi dei creditori esclusi o ammessi con riserva.
Il giudice a quo ha ora sollevato la questione, già indicata,
sulla base di quanto stabilito in detta sentenza, chiedendo la
declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 100, primo
comma, della legge fallimentare. Ritiene il remittente che
nell'ipotesi di ammissione tardiva di crediti allo stato passivo
(art. 101, terzo comma) la norma impugnata, accordando ai creditori
(nella specie, si tratta di creditori ammessi allo stato passivo) la
facoltà di proporre opposizione entro quindici giorni "dal deposito
in cancelleria della variazione dello stato passivo", anziché dalla
"ricezione delle raccomandate con le quali il curatore deve dare
avviso ai creditori della variazione stessa", incorra nella
violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché non sarebbe
assicurata la "effettività" del diritto di difesa.
2. - La questione è fondata.
Va osservato che, in conformità di univoco orientamento
giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge
fallimentare è proponibile non soltanto avverso i crediti
tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei
decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai
sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso,
secondo la Corte di cassazione, il termine di quindici giorni per
proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della
variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per
le opposizioni allo stato passivo dall'art. 100, comma primo, della
legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimità
costituzionale contenuta nella sopra citata sentenza n. 102 del 1986.
Infatti, poiché detta declaratoria d'illegittimità costituzionale
riguarda unicamente l'opposizione allo stato passivo, le impugnazioni
avverso i decreti di ammissione tardiva allo stato passivo, emessi ex
art. 101, terzo comma, della legge fallimentare, continuano ad essere
regolate dalla normativa previgente.
È di tutta evidenza, peraltro, che le ragioni di tutela del
diritto di difesa e di attuazione della garanzia di esso, sancito
dall'art. 24 della Costituzione, poste a fondamento dell'anzi detta
declaratoria d'illegittimità costituzionale, sussistono anche in
relazione all'impugnazione dei crediti ammessi al passivo sulla base
di richieste tardive.
Una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo non si può
ritenere congruo mezzo di conoscibilità delle variazioni di esso,
determinate da ammissioni tardive, il deposito in cancelleria dei
relativi provvedimenti. I creditori ammessi, per poter acquisire
conoscenza di detti provvedimenti, verrebbero ad essere gravati di un
onere, analogo a quello ritenuto da questa Corte, con la sentenza n.
102 del 1986, eccessivo e tale da pregiudicare l'effettività del
diritto di difesa, in relazione alla possibilità concreta di
proporre l'impugnazione.
La regola di uguaglianza di trattamento impone che il regime della
decorrenza del termine non possa essere ispirato da differenti
criteri in casi nei quali è omogenea la situazione cui detta
decorrenza inerisce. Situazione questa particolarmente evidente nella
fattispecie oggetto dell'attuale ordinanza di remissione, dato che si
tratta di ammissione tardiva - opposta da creditori già ammessi allo
stato passivo - rispetto alla quale la preventiva identificabilità
dei legittimati all'impugnazione richiede la diretta comunicazione ad
essi del deposito del provvedimento di variazione, ai fini della
decorrenza del termine di impugnazione. Nella ratio della garanzia
della effettività della tutela, che è a base della giurisprudenza
in materia di questa Corte, non appare, a tal fine, adeguato il
deposito in cancelleria, che è idoneo a determinare soltanto una
generale (e generica) conoscibilità.
L'art. 100, primo comma, della legge fallimentare, va pertanto
dichiarato illegittimo anche nella parte in cui non prevede che i
creditori già ammessi possano proporre opposizione avverso i decreti
di ammissione tardiva al passivo emanati ex art. 101, terzo comma,
con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale
il curatore deve dare a ciascuno di essi notizia dell'avvenuto
deposito del decreto di variazione dello stato passivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, primo
comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede
che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre
opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo,
emanati ex art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di
ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale
il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto
deposito del decreto di variazione dello stato passivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte