Sentenza n. 54/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1957 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2r.d.l. 1792/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D. M. 8
luglio 1924, in relazione all'art. 2 del R. D.L. 10 maggio 1923, n.
1792, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 9 novembre 1956 della Corte di appello di Torino nel
procedimento penale a carico di Grassotti Aldo, rappresentato e difeso
nel presente giudizio dagli avvocati Franco Pierandrei e Pietro Bodda,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12
gennaio 1957 ed iscritta al n. 347 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 5 dicembre 1956 della Corte di appello di Torino nel
procedimento penale a carico di Giannace Angelo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957 ed
iscritta al n. 348 del Reg. ord. 1956.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati Franco Pierandrei e Pietro Bodda ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Achille Salerni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nei procedimenti penali innanzi alla Corte d'appello di Torino a
carico di Grassotti Aldo e Giannace Angelo, imputati, fra l'altro, di
contrabbando di alcool, ai sensi del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con
decreto del Ministro per le Finanze 8 luglio 1924, la difesa del
Grassotti ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello di
Torino, rispettivamente per i due procedimenti, dedussero la
illegittimità del citato D. M. 8 luglio 1924, in relazione all'art. 2
del R. D.L. 10 maggio 1923, n. 1792.
La Corte di appello di Torino, con le ordinanze in data 9 novembre
e 5 dicembre 1956, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla
Corte costituzionale, ritenendo rilevante ai fini del decidere e non
manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità
costituzionale, considerando: 1) che il decreto ministeriale 8 luglio
1924 risulta emanato in base a delega conferita al Governo con R. D.L.
10 maggio 1923, n. 1792, sicché può dubitarsi della facoltà da parte
del Governo, delegato in forza della legge 3 dicembre 1922, n. 1601,
per il riordinamento del sistema tributario, di conferire l'esercizio
di attività, almeno apparentemente legislativa, al Ministro; 2) che,
mentre i poteri furono conferiti al Governo limitatamente al termine
del 31 dicembre 1923, il decreto ministeriale che qui interessa risulta
emanato soltanto l'8 luglio 1924; 3) che, infine, il testo unico in
parola manca del prescritto parere del Consiglio di Stato in adunanza
generale.
Le ordinanze vennero ritualmente notificate al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 21 novembre ed il 13 dicembre 1956,
comunicate ai Presidenti delle due Camere del Parlamento in data 26
novembre e 5 dicembre 1956, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 del 12 gennaio 1957.
Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
a mezzo della Avvocatura generale dello Stato, sostenendo (deduzioni
del 10 e 29 dicembre 1956):
1) preliminarmente, il difetto del presupposto del giudizio di
legittimità costituzionale, non avendo la Corte d'appello di Torino,
nelle sue ordinanze del 9 novembre e del 5 dicembre 1956, indicato le
norme della Costituzione o di leggi costituzionali che si assumono
violate;
2) nel merito:
a) il Governo ben poteva delegare un suo componente, il Ministro
per le Finanze, ad emanare il testo unico delle disposizioni
sull'imposta di fabbricazione degli spiriti, in quanto, atteso il
carattere autonomo ed originario del potere del Governo di procedere
alla formazione di un testo unico, non può parlarsi di delega
legislativa ricevuta dal Parlamento e di sub-delega conferita dal
Governo ad un ministro. Inoltre, le norme contenute nell'impugnato
decreto ministeriale, non avendo portata innovativa, non potrebbero
neanche definirsi provvedimenti aventi, di per sé, valore od efficacia
di legge e, come tali, impugnabili dinanzi alla Corte costituzionale;
b) nessuna violazione di termini è stata posta in essere dallo
impugnato decreto ministeriale, sia perché il termine del 31 dicembre
1923 venne fissato dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, esclusivamente
per l'emanazione di leggi delegate e non anche per la formazione di
testi unici, sia perché nessun valore, se non a carattere ordinatorio,
potrebbe avere la fissazione di un termine per l'emanazione di un testo
unico, senza attribuzione di potestà innovative;
c) la mancanza del parere del Consiglio di Stato potrebbe, se mai,
sostanziare un vizio di legittimità del procedimento di formazione
dell'atto, ma non assurgere a causa di illegittimità costituzionale
dell'atto stesso.
Non si è costituito Giannace Angelo.
Si è costituito Grassotti Aldo, il quale, con deduzioni del 20
novembre 1956 e con quelle aggiuntive del 15 dicembre 1956 e del 26
febbraio 1957, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2 del R. D.L. 10 maggio 1923, n. 1792, e del
D. M. 8 luglio 1924.
Assume all'uopo la difesa del Grassotti:
1) preliminarmente, la omessa indicazione nella ordinanza di
trasmissione degli atti emessa dalla Corte d'appello di Torino delle
norme costituzionali violate, non costituisce motivo di
inammissibilità della sollevata questione di legittimità
costituzionale del D. M. 8 luglio 1924, e dell'art. 2 del R. D.L. 10
maggio 1923, n. 1792, dato che la violazione si riferisce ad un
principio implicito nell'ordinamento dello Stato, quale disciplinato
dallo Statuto Albertino ed espressamente sancito, oggi, negli artt. 70,
76 e 77, primo comma, della Costituzione della Repubblica;
2) nel merito:
a) il Governo, delegato ai sensi della legge 3 dicembre 1922, n.
1601, a procedere al riordinamento del sistema tributario, non avrebbe
potuto, a propria volta, delegare, con il R. D.L. 10 maggio 1923, n.
1792, tale facoltà al Ministro per le Finanze, che emanò l'impugnato
decreto, ossia il T.U. 8 luglio 1924. Né può parlarsi di poteri
autonomi ed originari del Governo, perché l'emanazione di un testo
unico comporta necessariamente una delegazione di potestà legislativa
formale e determina l'esercizio di attività materialmente normativa,
non soltanto quando il Parlamento conferisce al Governo il potere di
"modificare" le disposizioni preesistenti, ma anche quando le
necessità del coordinamento legittimino delle sia pur marginali
modificazioni dei precetti anteriori. Nella specie, il Parlamento aveva
delegato il Governo, come tale, a procedere al riordinamento del
sistema tributario, ed il Governo si è avvalso di tale delega per
sub-delegare, a sua volta, il Ministro per le Finanze; e la sub-delega
è da ritenersi vietata sia in una costituzione flessibile, sia in una
costituzione rigida, perché altrimenti verrebbe meno quel rapporto di
fiducia che deve esistere tra il potere delegante ed il potere al quale
l'esercizio concreto della potestà è conferito;
b) il D. M. 8 luglio 1924 deve ritenersi illegittimo perché
emanato dopo il termine del 31 dicembre 1923, fissato al Governo per
l'esercizio della delega legislativa;
c) il citato decreto ministeriale è da ritenersi illegittimo
perché emanato senza il prescritto parere del Consiglio di Stato in
adunanza generale. Considerato in diritto :
Nelle due cause, che sono state congiuntamente discusse, può
emettersi un'unica pronuncia, stante la identità delle questioni
sottoposte alla decisione della Corte.
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che nelle ordinanze in esame
non sono indicate le norme della Costituzione che sarebbero state
violate: dal che deriverebbe una ragione di inammissibilità. Per
respingere questa eccezione, basta richiamare, nei suoi presupposti
essenziali, la precedente sentenza n. 37 del 24 gennaio 1957, con la
quale è stata affermata la competenza di questa Corte a sindacare la
legittimità costituzionale dei decreti delegati di data anteriore alla
Costituzione, e sono stati fissati i confini di questo sindacato, che,
pur movendo dai principi fondamentali espressi nelle disposizioni degli
artt. 70 e 77, primo comma, della Costituzione, deve constatare
l'esistenza di due condizioni: a) una delega legislativa; b) il
rispetto dei limiti in essa delega segnati. Da ciò discende che negli
atti introduttivi di queste controversie non si può richiedere la
indicazione di precise norme della Costituzione attuale, che sarebbero
state violate.
La decisione di questa causa dipende tutta dalla soluzione di un
solo quesito, che è quello relativo al carattere del testo unico
approvato con D. M. 8 luglio 1924. Se detto testo costituisse una legge
delegata, ne sarebbe chiara l'illegittimità costituzionale. In primo
luogo, esso sarebbe stato emanato in base ad una sub-delegazione: il
Governo, delegato con legge 3 dicembre 1922, n. 1601, a provvedere al
riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione,
non avrebbe potuto conferire, a sua volta, altra delega legislativa ad
un Ministro. In secondo luogo, l'esercizio del potere di delega sarebbe
stato tardivo, in quanto l'art. 1 della citata legge 3 dicembre 1922 ne
aveva fissato il termine al 31 dicembre 1923.
Ma la Corte reputa che, nell'autorizzare il Ministro a raccogliere
in testo unico le disposizioni di legge concernenti la imposta sugli
spiriti, l'art. 2, secondo comma, del R. D. 10 maggio 1923, n. 1792,
emanato in base alla ripetuta legge 3 dicembre 1922, non abbia
conferito al Ministro una delega di carattere legislativo.
Per quanto ormai la complessità delle leggi renda poco facile, in
pratica, la formazione di un testo unico se al Governo non sia
conferito il potere di modificare ed integrare le norme da coordinare e
riunire, tuttavia resta esatta la distinzione dei testi unici in due
categorie: quelli che per la loro formazione non richiedono esercizio
di potestà legislativa delegata e quelli che sono vere e proprie leggi
delegate. Stabilire a quale delle due categorie appartenga un
determinato testo unico è cosa che deve essere esaminata alla stregua
della norma in base alla quale il testo unico è stato emanato. Bisogna
vedere se tale norma contiene una delega legislativa, nel qual caso il
Governo riceve facoltà di modificare, integrare, coordinare le norme
vigenti, o se quella norma conferisce una autorizzazione alla
formazione del testo unico. Com'è noto, la differenza fondamentale tra
i due tipi di testi unici è che, mentre nel testo unico emanato
nell'esercizio di poteri legislativi delegati, il testo unico è una
vera e propria legge delegata, nel testo unico di mera compilazione la
forza di legge delle singole norme, raccolte nel testo unico, resta
sempre ancorata alle leggi dalle quali le norme stesse sono tratte. Ai
fini della presente controversia, non occorre stabilire quale sia la
categoria degli atti amministrativi ai quali il testo unico di mera
compilazione appartenga, né occorre indagare quale sia la portata
della norma legislativa che autorizzò la formazione di un testo unico
di tale natura ed in particolare non giova risolvere il quesito se il
Governo potrebbe emanare un testo unico dello stesso tipo in virtù di
poteri propri senza l'autorizzazione legislativa: ciò che unicamente
serve ai fini del decidere è che, come si è detto, questo genere di
testi unici non costituisce una manifestazione di volontà legislativa,
bensì di potestà amministrativa.
Nel caso in esame, la formula "coordinamento e pubblicazione dei
testi unici", che fu usata nell'art. 2, secondo comma, del R. D.L. 10
maggio 1923, n. 1792, senza alcun accenno al potere di modificare ed
integrare le norme vigenti, non esprime la volontà di conferire una
delega legislativa. Né può indurre a diverso avviso l'accenno che si
fa al coordinamento, perché è noto che, quando il Governo non ha il
potere di integrare e modificare le disposizioni vigenti, il
coordinamento si limita a quei semplici adattamenti formali che sono
necessari per la struttura unitaria del testo.
Se, dunque, la norma dell'art. 2 del R. D.L. 10 maggio 1923 non
conferì al Governo una delega legislativa ma autorizzò semplicemente
la pubblicazione di testi unici, resta chiaro che non si ebbe
sub-delegazione di poteri legislativi e non ci fu ritardo
nell'esercizio di tali poteri, in quanto la pubblicazione del testo
unico non era vincolata al termine posto dalla legge di delega per
l'esercizio dei poteri legislativi conferiti al Governo.
La questione da esaminare è se possa considerarsi
costituzionalmente legittima la norma dell'art. 2, secondo comma, del
R. D.L. 10 maggio 1923 in quanto autorizza il Ministro e non il Governo
ad emanare il testo unico. Questa indagine deve essere condotta sulla
base del sistema vigente nel tempo in cui fu emanata la norma che
autorizza il testo unico (1923) ed in cui esso fu pubblicato (1924).
Ora, ritiene la Corte che, tenuta presente la natura amministrativa del
testo unico di cui trattasi, l'autorizzazione data al Ministro, quale
organo preposto a quel determinato ramo della pubblica Amministrazione,
non possa dirsi illegittima, in quanto l'autorizzare il Ministro a
riunire in unico corpo ed a coordinare le disposizioni nel senso sopra
chiarito non poté costituire una menomazione della sfera di
attribuzioni del Governo, nella sua unità, tale da importare
violazione di una norma o di un principio di natura costituzionale.
Accertata la non fondatezza della questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 2 del
R. D.L. 10 maggio 1923, n. 1792, resterebbe da esaminare la
legittimità costituzionale del D. M. 8 luglio 1924 in relazione
all'altra questione sollevata nel presente giudizio, in relazione,
cioè, alla mancata audizione del Consiglio di Stato sul detto testo
unico, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del T.U. delle leggi sul Consiglio
di Stato, approvato con R. D.L., 26 giugno 1924, n. 1054. Ma tale esame
non è proponibile in questa sede. Escluso che il testo unico in esame
abbia, per se stesso, forza di legge, ogni questione relativa alla sua
legittimità esula dalla competenza di questa Corte, la quale è
chiamata a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge (art. 134 della Costituzione).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in
epigrafe, respinta ogni altra eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 2 del R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1792;
2) dichiara improponibile la questione di legittimità
costituzionale del D.M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di
fabbricazione degli spiriti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte