Sentenza n. 54/1958
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1958 · relatore Antonio Manca
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea del Consiglio regionale per la Regione autonoma della
Sardegna nella seduta del 24 gennaio 1956, avente per oggetto
"Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, e modifiche
alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 dicembre 1957,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 dicembre
1957 ed iscritto al n. 27 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per
il ricorrente e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la
Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La legge della Regione sarda 4 febbraio 1950, n. 3, contenente
"Provvedimenti a sollievo della disoccupazione" disponeva,
nell'articolo 1, che l'Assessore al lavoro e previdenza sociale, di
intesa con gli altri Assessori competenti per materia, poteva
autorizzare nei comuni, o nei consorzi di comuni che ne facessero
richiesta, tenuto conto dell'indice e del tipo della disoccupazione,
l'apertura di cantieri scuola di lavoro per disoccupati, allo scopo di
eseguire piccole opere di pubblica utilità di esclusivo interesse
comunale o intercomunale. Disponeva, nell'articolo 2, che le domande
per la istituzione dei cantieri dovevano essere inoltrate dagli enti
interessati all'amministrazione regionale, cui spettava anche il
controllo dei cantieri e del collaudo delle opere; nell'articolo 3, che
la gestione dei cantieri di cui all'articolo 1 era affidata alle
amministrazioni comunali e nell'articolo 4 disciplinava l'ammissione ai
cantieri dei lavoratori disoccupati.
Negli articoli 5 e 6, che più particolarmente riguardano l'attuale
controversia, si determinava (art. 5) l'indennità da attribuirsi ai
lavoratori occupati nei cantieri nella stessa misura delle indennità
corrisposte nei cantieri statali; e si stabilivano le modalità per il
finanziamento dei cantieri stessi.
Con la ricordata legge del 14 febbraio 1952 furono apportate
modifiche alla precedente legge del 1950 e precisamente, con l'articolo
1, fu sostituito l'articolo 5 di quest'ultima, disponendosi che, ai
lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti del sussidio
ordinario e straordinario di disoccupazione, era corrisposta
un'indennità di L. 600 per ogni giornata di effettivo lavoro; che agli
allievi aventi famiglia a carico spettava inoltre un assegno
integrativo di L. 60 giornaliere per ogni familiare a carico; che
l'indennità complessiva giornaliera spettante agli allievi aventi
famiglia a carico non poteva comunque essere inferiore a L. 700 né
superiore a L. 800; mentre ai lavoratori, che percepivano il sussidio
di disoccupazione, era attribuita un'indennità globale pari a L. 400
al giorno.
Con l'articolo 2 fu sostituito l'articolo 6 e si stabiliva che le
spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali
necessari, nonché quelle relative ad eventuali espropri, erano a
carico dell'ente gestore; che a tali spese l'amministrazione regionale
poteva concorrere con un contributo non superiore al 10% della somma da
essa stanziata per ciascun cantiere; e che le spese per
l'organizzazione e il funzionamento dei cantieri di lavoro e le
indennità ai lavoratori che vi erano ammessi, gravavano sul bilancio
della Regione.
La successiva legge deliberata il 24 gennaio 1956 ha abrogato la
legge del 14 febbraio 1952, modificando ulteriormente gli articoli 5 e
6 della legge del 1950: per i lavoratori occupati nei cantieri di
lavoro e non fruenti di sussidio di disoccupazione, o di altro assegno
a carattere continuativo, l'indennità era aumentata a L. 700. Agli
allievi aventi famiglia a carico era attribuito inoltre un assegno
integrativo pari a L. 60 giornaliere per ogni convivente a carico
avente diritto agli assegni familiari, purché l'indennità complessiva
giornaliera per gli allievi, con famiglia a carico, non superasse L.
1000 giornaliere. Per i lavoratori con sussidio di disoccupazione
l'indennità era stabilita in L. 500 al giorno.
La modificazione dell'articolo 6 riguardava, in particolare, il
contributo finanziario della Regione stabilito nella misura del 20%,
per i materiali di consumo, e l'assunzione, a carico della Regione,
insieme con le spese per l'organizzazione e il funzionamento dei
cantieri e per le indennità agli operai, anche di quelle concernenti
l'utilizzo, a mezzo di nolo, dei rulli compressori stradali.
Come già si è accennato le due leggi del 1950 e del 1952 non sono
state impugnate. È stata impugnata invece dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, debitamente autorizzato con deliberazione del
Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 1957, la legge deliberata il
24 gennaio 1956, con ricorso notificato il 4 dicembre 1957 e
depositato, con le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il 9
dicembre 1957.
Del ricorso è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 310
del 14 dicembre 1957 e nel Bollettino regionale n. 49 del 29 dicembre
1957.
La difesa dello Stato pone a base dell'impugnazione le norme
contenute nell'articolo 5, lettere a e b, dello Statuto speciale per la
Sardegna, secondo le quali, sia in materia di lavoro, previdenza e
assistenza sociale, sia in materia di istruzione, per quanto attiene ai
cantieri scuola, la Regione ha facoltà di adattare alle sue
particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica,
mediante norme di integrazione ed attuazione.
Si osserva al riguardo che tale potestà normativa, che viene
definita terziaria - in relazione alla potestà normativa primaria e a
quella complementare stabilita negli articoli 3 e 4 dello Statuto -
sarebbe da considerare nella sostanza come potere regolamentare,
sebbene, dal punto di vista formale, si eserciti con provvedimenti
legislativi. Detta potestà quindi consentirebbe alla Regione soltanto
l'emanazione dei provvedimenti diretti a dare attuazione alle leggi
statali con norme particolareggiate, per adattare dette leggi alle
esigenze locali, e ad estendere le leggi stesse a settori e a
situazioni non particolarmente preveduti. Con la conseguenza quindi
che non sarebbe consentito al legislatore regionale portare innovazioni
sia ai principi delle leggi dello Stato, sia alle disposizioni
sostanziali contenute nelle leggi stesse.
Nella specie, invece, secondo la tesi dell'Avvocatura, la legge
regionale del 1956, non soltanto non farebbe alcun riferimento alla
legge nazionale (che costituirebbe il presupposto e segnerebbe i limiti
dell'attività normativa della Regione in base all'articolo 5 dello
Statuto), ma avrebbe il carattere di legge autonoma in deroga alle
norme statali relative all'organizzazione dei cantieri, alle competenze
degli organi statali e alla determinazione della indennità ai
lavoratori. La misura della quale avrebbe importanza sostanziale sia
nei rapporti dei cantieri scuola istituiti dallo Stato nella Regione,
sia in relazione alla situazione economica generale, per quanto attiene
al lavoro nell'agricoltura e nell'industria.
Dalla difesa dello Stato si fa altresì rilevare che le spese per
l'organizzazione e il funzionamento dei cantieri scuola, in base agli
articoli 59 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono poste
a carico del "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la
rieducazione dei lavoratori", con stanziamento riguardante tutto il
territorio dello Stato; che si tratterebbe di provvedimenti relativi
alla previdenza sociale, nei quali avrebbero carattere fondamentale sia
il rapporto fra i fondi disponibili e la estensione delle provvidenze
da attuare, sia il carattere assistenziale, per cui le indennità
dovrebbero essere notevolmente inferiori ai salari normali dei
lavoratori occupati; e che perciò la Regione, nell'attuare la legge
dello Stato, non avrebbe potuto modificare la misura delle indennità,
senza alterare il carattere della legge e porsi in contrasto con
l'interesse nazionale.
L'Avvocatura accenna inoltre agli inconvenienti pratici derivanti
dall'applicazione della legge regionale impugnata, a causa della
sperequazione che si verificherebbe fra le indennità fissate per i
cantieri scuola statali e le indennità prevedute per quelli istituiti
in base alla legge regionale. Aggiunge d'altra parte che alla Regione
non spetterebbero attribuzioni ammministrative nella materia preveduta
dall'articolo 5 dello Statuto, poiché l'articolo 6 limiterebbe le
funzioni amministrative alle materie indicate negli articoli 3 e 4,
cioè a quelle per le quali è riconosciuta potestà normativa primaria
e complementare. Con la conseguenza che la Regione non potrebbe
sostituire organi propri a quelli dello Stato, né organizzare,
dirigere e controllare la gestione dei cantieri scuola.
Osserva infine che, in contrasto con l'articolo 81 della
Costituzione, la legge impugnata pone le spese indicate all'articolo 2,
sostitutivo dell'articolo 6 della legge del 1950, a carico del bilancio
della Regione, senza indicare né i limiti della spesa né i mezzi di
copertura.
Per quanto attiene alle precedenti leggi regionali sulla materia,
del 1950 e del 1952, l'Avvocatura sostiene che la questione di
legittimità, proposta in via diretta contro la legge del 1956,
investirebbe anche le altre due leggi; e che quindi, sebbene queste non
siano state tempestivamente impugnate, la loro illegittimità,
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso proposto contro la legge del
1956, deriverebbe, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, come conseguenza del riconoscimento del difetto di
potestà legislativa autonoma e di potestà amministrativa della
Regione. Conclude perciò chiedendo che la Corte dichiari la
illegittimità costituzionale della legge regionale deliberata il 24
gennaio 1956 e, come conseguenza dei principi affermati, anche la
illegittimità delle leggi 14 febbraio 1952, n. 2, e 4 febbraio 1950,
n. 3.
Il Presidente della Regione, rappresentato dagli avvocati,
professori Egidio Tosato e Pietro Gasparri, si è costituito ed ha
depositato le deduzioni in data 23 dicembre 1957.
In opposizione alle tesi sostenute nel ricorso, la difesa della
Regione deduce, in via pregiudiziale e principale:
a) l'inammissibilità del ricorso per mancanza di oggetto, in
ordine alla legge 14 febbraio 1952, n. 2, e riguardo agli articoli 5 e
6 della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3;
b) l'irricevibilità, per difetto di tempestiva impugnazione,
relativamente a tutte le altre disposizioni di quest'ultima legge;
c) l'improponibilità rigardo alle leggi regionali del 1950, del
1952 e del 1956, in quanto il ricorso sarebbe fondato su motivi di
merito, circa i quali la Corte costituzionale difetterebbe di
competenza a decidere.
In via subordinata deduce la infondatezza sostanziale del ricorso.
Sotto l'aspetto formale, in ordine alle eccezioni di
inammissibilità dedotte nelle lettere a e b, osserva che, riguardo
alla legge 1952, n. 2, e riguardo agli articoli 5 e 6 della legge 1950,
considerati nella redazione originaria, il ricorso sarebbe privo di
oggetto, in quanto la legge del 1952 sarebbe stata già abrogata da
quella del 1956, e gli articoli 5 e 6 della legge del 1950 sostituiti
dagli articoli 1 e 2 della stessa legge del 1956.
Aggiunge che soltanto nell'ipotesi di accoglimento del ricorso
relativamente a quest'ultima legge, rivivrebbero quella del 1952 e le
altre norme della legge del 1950, che peraltro non potrebbero essere
ritenute illegittime, non essendo state a suo tempo denunciate alla
Corte costituzionale. Secondo la difesa della Regione l'articolo 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, non sarebbe utilmente invocato,
poiché tale articolo, come si desumerebbe dal testo dell'articolo 34,
secondo comma, riguarderebbe le questioni di legittimità
costituzionali sollevate nel corso di un giudizio e quindi in via
incidentale, e non sarebbe perciò applicabile nelle controversie di
legittimità costituzionale promosse in via principale, come nella
specie.
D'altra parte l'improponibilità del ricorso dedotta nella lettera
c deriverebbe dal fatto che le critiche, che si muovono in particolare
alla legge del 1956, riguarderebbero non una questione di legittimità,
ma una questione di merito, per contrasto di interessi, di competenza
del Parlamento ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto
speciale per la Sardegna.
Quanto alla infondatezza sostanziale del ricorso la difesa della
Regione sostiene che (a parte il fatto che l'impugnazione si sarebbe
dovuta proporre contro la legge del 1952 che già dispose l'aumento
dell'indennità) il legislatore sardo non avrebbe esorbitato dai limiti
posti dall'articolo 5 dello Statuto, poiché non avrebbe portato
innovazioni alla legge statale, ma si sarebbe limitato a creare una
organizzazione di cantieri scuola modellata su quella statale,
integrandone e sviluppandone la funzione sociale, per ovviare, con
maggiore efficacia, alla grave situazione della disoccupazione nella
Regione. I quali cantieri costituirebbero un mezzo per la realizzazione
dei "lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione". Le leggi
emanate al riguardo sarebbero perciò comprese comunque nella potestà
normativa primaria della Regione, ai sensi dell'articolo 3, lettera e,
dello Statuto.
Circa le funzioni amministrative osserva che dalla disposizione
dell'articolo 6 dello Statuto non si può desumere che la Regione
sarebbe incompetente ad esercitare le funzioni amministrative
necessarie per la esecuzione delle norme legislative di integrazione
comprese nell'articolo 5.
L'Avvocatura generale, con la memoria depositata il 28 maggio 1958,
ribadisce ed illustra i motivi del ricorso. Insiste nel sostenere che
la potestà normativa, attribuita alla Regione sarda dall'articolo 5
dello Statuto, consente l'emanazione di norme integrative e di
attuazione, che non potrebbero contenere modificazioni o innovazioni
alle leggi dello Stato, come sarebbe invece accaduto nella specie; che
il fatto che la istituzione dei cantieri nell'Isola possa servire alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse locale, non
legittimerebbe l'applicazione dell'articolo 3, lettera e, dello
Statuto, poiché tale istituzione riguarderebbe direttamente materie
diverse, cioè l'assistenza ai lavoratori disoccupati, e soltanto
indirettamente la materia di cui al predetto articolo 3, lettera e.
Insiste infine nel sostenere l'applicabilità dell'articolo 27
della legge n. 87 per quanto attiene alle due leggi del 1950 e 1952,
non tempestivamente impugnate, osservando, fra l'altro, che una
eventuale dichiarazione di illegittimità limitata alla legge del 1956
farebbe risorgere le norme anteriori abrogate o modificate, con la
conseguenza che la precisazione dei limiti della potestà legislativa
regionale in base all'articolo 5 rimarrebbe una pronuncia astratta e
senza effetto pratico.
Anche la difesa della Regione ha depositato, il 29 maggio 1958, una
memoria illustrativa delle deduzioni.
In ordine all'ammissibilità del ricorso si ribadisce che, non
essendosi impugnate le leggi del 1950 e del 1952, il ricorso non
potrebbe essere diretto contro la legge del 1956, in quanto questo non
proporrebbe motivi nuovi e diversi da quelli che si sarebbero potuti
dedurre (e non furono dedotti) contro le leggi precedenti. E secondo
la difesa della Regione, non sarebbe motivo diverso neppure quello
concernente il nuovo aumento dell'indennità ai lavoratori occupati nei
cantieri regionali, poiché, anche se fosse esatto (il che la Regione
contesta e confuta), che tale indennità fosse superiore a quanto
complessivamente viene assegnato ai lavoratori nei cantieri statali,
tale motivo si sarebbe dovuto proporre contro la legge del 1952, che
aveva già aumentato le indennità anzidette.
Nel merito la difesa della Regione conferma che alla Regione stessa
sarebbe consentito istituire i cantieri scuola in base alla potestà
normativa di integrazione in armonia col sistema della legge statale; e
rileva che se, per il trattamento economico dei lavoratori nei cantieri
regionali, potessero eventualmente sorgere situazioni di disagio
rispetto ai cantieri statali, come sostiene l'Avvocatura, ciò
integrerebbe se mai un conflitto di interessi fra Stato e Regione di
esclusiva competenza del Parlamento.
Contesta l'applicabilità dell'art. 27 della legge n. 87, perché
non si rientrerebbe nell'ambito dell'accennata disposizione, in quanto
le leggi del 1950 e del 1952 non deriverebbero dalla legge del 1956, ma
di questa invece costituirebbero il presupposto e il fondamento.
Per ciò che riguarda infine la violazione dell'articolo 81 della
Costituzione rileva che alle spese poste a carico del bilancio
regionale si provvederebbe con la riduzione del numero dei cantieri da
istituire e si sarebbe quindi fuori dell'ambito dell'articolo 81. Considerato in diritto :
Per precisare l'ambito della controversia ora sottoposta al
giudizio della Corte occorre ricordare che, come emerge dalla
esposizione del fatto, nella materia dei cantieri scuola per lavoratori
disoccupati, la Regione della Sardegna ha provveduto con tre leggi: una
del 4 febbraio 1950, n. 3, l'altra del 14 febbraio 1952, n. 2, e la
terza deliberata il 24 gennaio 1956. Con la prima si dava facoltà
all'Assessore per il lavoro e per la previdenza sociale di autorizzare,
su richiesta di comuni o di consorzi di comuni, l'apertura e la
gestione di cantieri scuola sotto il controllo dell'amministrazione
regionale, ponendo a carico dei detti enti la gestione e le spese per
l'acquisto delle attrezzature e dei materiali e quelle di eventuali
espropri; si stabilivano le condizioni e le modalità per l'ammissione
dei lavoratori, entro il numero massimo da fissarsi dall'Assessore
competente; si determinavano le indennità da corrispondersi ai
lavoratori anzidetti, restando a carico del bilancio della Regione sia
l'onere per le indennità, sia le spese per l'organizzazione e il
funzionamento dei cantieri. Con la seconda legge si modificava quella
del 1950, negli articoli 5 e 6, limitatamente alla misura della
indennità, aumentata rispetto a quella preveduta dalla legge
precedente, mentre la Regione contribuiva anche nella misura del 10%
alle spese lasciate a carico degli enti gestori dei cantieri. Ed
infine con la legge deliberata nel 1956, da un lato si disponeva
l'abrogazione di quella del 1952, dall'altro si modificavano
ulteriormente gli articoli 5 e 6 della legge del 1950, aumentando la
misura dell'indennità e ponendo a carico della Regione, oltre le spese
per l'indennità, un contributo del 20% per quelle inerenti ai
materiali di consumo.
È pacifico che le due leggi del 1950 e del 1952 non sono state
impugnate dallo Stato; il quale invece ha proposto tempestivamente
ricorso a questa Corte soltanto contro la terza legge del 1956. Il che
porta come conseguenza che, contrariamente a quanto pare ritenga
l'Avvocatura, non possono più formare oggetto di discussione,
nell'attuale dibattito, come sostanzialmente contrastanti con i
precetti dell'articolo 5, lett. a e b, dello Statuto speciale della
Sardegna (a parte le disposizioni della legge del 1952 già abrogate)
quelle contenute nella legge del 1950, che non sono modificate dalla
legge del 1956, che riguardano la istituzione, la organizzazione dei
cantieri scuola e la competenza degli organi amministrativi regionali.
Il tema del dibattito è circoscritto quindi all'indagine se possano
ritenersi costituzionalmente legittime le norme della impugnata legge
del 1956, in quanto contengono un aumento nella misura dell'indennità
ai lavoratori occupati nei cantieri, ed hanno posto a carico del
bilancio regionale le maggiori spese da tale aumento derivanti, oltre
al maggiore onere per il contributo finanziario della Regione,
stabilito nel 20% in relazione all'acquisto dei materiali di consumo.
La difesa della Regione peraltro, nelle deduzioni e nella memoria
sostiene che, anche limitatamente alla legge deliberata il 24 gennaio
1956, il ricorso sia inammissibile; e su tale eccezione ha
particolarmente insistito nella discussione orale. Assume al riguardo
che i motivi di illegittimità proposti contro la ricordata legge non
hanno una autonoma ragion d'essere, in quanto questa legge ha soltanto
modificato parzialmente e senza alcuna sostanziale innovazione quella
del 1950. Di guisa che il ricorso proposto contro la legge del 1956
non contiene motivi nuovi e diversi da quelli che si sarebbero dovuti
dedurre sia riguardo alla legge del 1950, sia riguardo a quella del
1952, che invece non furono denunziate a questa Corte. Non potendosi
considerare, si aggiunge, motivo diverso quello che investe la legge
del 1956 per avere ulteriormente aumentato la misura dell'indennità da
corrispondersi ai lavoratori, rispetto a quella corrisposta dallo
Stato. Poiché, anche sotto tale aspetto, la questione di
illegittimità si sarebbe dovuta sollevare rispetto alla legge del
1952, la quale, per la prima volta stabiliva una diversità di
trattamento a favore dei lavoratori occupati nei cantieri regionali, in
confronto di quelli ammessi ai cantieri aperti dallo Stato nella
Regione.
Ad avviso della Corte l'eccezione non appare fondata. È da tenere
presente che la legge regionale del 1956 apporta modificazioni alle
norme contenute nelle due precedenti leggi regionali, sia in ordine
alle spese poste a carico degli enti gestori dei cantieri, sia riguardo
al modo di erogare le spese a carico della Regione. L'ultima legge
quindi, direttamente impugnata, si presenta formalmente, ai fini
dell'ammissibilità del ricorso, come provvedimento legislativo
contenente disposizioni che hanno portato innovazioni rispetto a quelle
contenute nelle due leggi precedenti. Giova anche ricordare in
proposito che, con la sentenza n. 44 del 1957, questa Corte ha ritenuto
ammissibile l'impugnazione di una legge regionale interpretativa di una
legge precedente emanata dalla stessa Regione; di una legge cioè la
cui novità, nell'ordinamento giuridico, consiste soltanto nello
stabilire, in modo obbligatorio per tutti, il significato e la portata
di norme già in vigore. Il che offre altro valido argomento per
ritenere a maggior ragione ammissibile l'attuale ricorso.
Passando al merito della controversia, l'Avvocatura dello Stato,
come si è già accennato, deduce la illegittimità costituzionale
della legge deliberata dalla Regione sarda il 24 gennaio 1956, perché
comprende disposizioni che contrastano, oltre che con l'articolo 81
della Costituzione (per ciò che attiene ai maggiori oneri finanziari
assunti dalla Regione), anche con i precetti contenuti nell'articolo 5,
lett. a e b, dello Statuto speciale per la Sardegna. I quali
stabiliscono che, nelle materie dell'istruzione, del lavoro, della
previdenza e assistenza sociale, la Regione, per adattare alle sue
particolari esigenze le leggi statali, ha potestà normativa di
integrazione e di attuazione. Nelle deduzioni e nella memoria, la
difesa dello Stato sostiene che, in base al limitato potere
riconosciuto dallo Statuto, alla Regione è consentito soltanto di
emanare norme intese a specificare e precisare quelle contenute nella
legge statale; o ad integrare le norme stesse estendendole a casi e
situazioni non direttamente da queste preveduti, escludendo perciò
qualsiasi deroga sia ai principi cui si informa la legge dello Stato,
sia alla sostanza delle singole norme. E, secondo l'Avvocatura, il
denunciato contrasto deriverebbe non soltanto dal fatto che la legge
regionale avrebbe carattere autonomo, senza alcun riferimento alla
legge nazionale del 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati, ma avrebbe derogato illegittimamente
alle disposizioni relative all'organizzazione dei cantieri, alla
competenza degli organi statali e alla determinazione dell'indennità.
Sennonché è da osservare anzitutto che, profilando in questi
termini la materia del contendere, si viene ad allargare l'ambito della
controversia oltre i limiti ormai irrevocabilmente fissati dal difetto
di impugnazione della legge regionale del 1950; la quale, essendo
rimasta viva ed operante nelle parti che non sono modificate dalla
legge del 1956, consente alla Regione di istituire direttamente, di
organizzare, ponendoli sotto il controllo dei propri organi, e
finanziare cantieri scuola e di lavoro nell'ambito del territorio
regionale. Limitando perciò l'indagine alle disposizioni della legge
del 1956, la Corte rileva che, secondo la tesi del ricorrente, dedotta
nel ricorso e ribadita nella memoria, l'aumento dell'indennità da
corrispondersi ai lavoratori occupati nei cantieri istituiti dalla
Regione, è fissato in misura eccessiva rispetto al limite in cui detta
indennità è contenuta per i cantieri aperti dallo Stato; che alla
determinazione dell'anzidetta indennità si procede, nel sistema della
legge statale del 1949, in base a valutazioni di carattere economico,
sociale e politico, ed a calcoli da effettuarsi sul piano nazionale; di
guisa che la deroga a tale sistema non può essere consentita.
L'Avvocatura fa rilevare altresì che l'organizzazione dei cantieri
scuola, in base agli articoli 59 e seguenti della citata legge del
1949, è posta a carico del "Fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori" e che perciò i provvedimenti da attuare, in
particolare circa i compensi da corrispondere, rientrano nel campo
dell'assistenza ai disoccupati, e data, l'analogia con i sussidi di
disoccupazione, sono fondamentalmente condizionati sia ad un equilibrio
fra i fondi disponibili e l'estensione dei provvedimenti da attuare,
sia alla necessità che i compensi anzidetti debbano essere
notevolmente inferiori ai salari dei lavoratori occupati. Con la
conseguenza perciò che la Regione, intendendo attuare la legge
statale, non può modificarne il sistema, alterando il carattere della
legge e ponendosi in contrasto con l'interesse nazionale.
Queste osservazioni, peraltro, se possono essere condivise in linea
astratta, non hanno tuttavia carattere risolutivo per la decisione
dell'attuale controversia.
È certo (e questa Corte ha già avuto occasione di precisarlo
nella sentenza n. 8 del 1957, a proposito della legge 6 agosto 1940, n.
1278, che istituì una cassa unica per gli assegni familiari ai
lavoratori) che, nella complessa ed estesa materia della previdenza
sociale, cui, oltre alla legge del 29 aprile 1949, n. 264,
sull'assistenza ai lavoratori disoccupati, si riferiscono anche altre
leggi di carattere fondamentale, come quelle che concernono
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (decreto legislativo
del 25 gennaio 1947, n. 14) e l'assicurazione contro le malattie (legge
19 febbraio 1951, n. 74) i relativi provvedimenti legislativi
disciplinano la materia stessa sul piano nazionale, in particolare per
quanto attiene al sistema delle prestazioni e delle contribuzioni, con
necessari riflessi anche sulla misura delle indennità da
corrispondersi al lavoratore.
Sennonché, nella specie, nell'esame della legittimità
costituzionale della legge regionale ora impugnata (quella del 1956),
non si può prescindere dal tener conto di due elementi di particolare
importanza che si ricollegano, l'uno al fatto che la Regione può ormai
istituire direttamente, organizzare e finanziare cantieri scuola,
l'altro al sistema adottato dalle leggi regionali per sopperire alle
spese necessarie al funzionamento dei cantieri stessi (comprese le
indennità ai lavoratori) diverso dal sistema della legge statale del
1949.
L'articolo 61 di questa legge stabilisce infatti che le spese
anzidette sono a carico del fondo speciale di cui all'articolo
successivo il quale, a sua volta, stabilisce che il fondo è
alimentato, oltreché da un contributo annuo da parte dello Stato, da
contributi volontari, da contributi straordinari da stabilirsi sulla
gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi
assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione.
Invece per la legge regionale del 1950, e per quelle successive,
l'onere finanziario non è coperto da vari contributi, ma è assunto
direttamente dalla Regione a carico del proprio bilancio.
Lo Stato peraltro si è astenuto dall'impugnare la legge del 1950,
che è basilare per la istituzione dei cantieri scuola regionali, ed ha
per di più acconsentito alla promulgazione della successiva legge del
1952, che già aumentava l'indennità ai lavoratori, come risulta dalle
comunicazioni fatte dal Rappresentante del Governo al Presidente della
Regione, in data 6 marzo 1952. Ne consegue quindi che si è
consolidato legislativamente nella Regione sarda un particolare sistema
di adattamento alle esigenze locali, delle provvidenze disposte con la
legge statale del 1949; adattamento che ha già avuto applicazione per
notevole periodo di tempo.
Ora, da tale situazione deriva logicamente che l'ulteriore aumento
dell'indennità da corrispondersi ai lavoratori, che è apportato dalla
legge regionale deliberata nel 1956, il quale ha determinato, in
sostanza, l'impugnazione di questa legge, non può considerarsi come
una deroga non consentita alla legge statale del 1949; bensì piuttosto
come un ulteriore adattamento alle particolari esigenze della Regione
(del resto riconosciute anche dallo Stato), nello stesso ambito della
materia già disciplinata dalle precedenti leggi emanate dalla Regione
e dei principi in esse contenuti. E pertanto, alle disposizioni
stabilite nelle lettere a e b dell'articolo 5 dello Statuto speciale
per la Sardegna, circa la potestà normativa della Regione nella
materia, non si può fare fondato riferimento, ai fini della decisione
della causa, poiché le modificazioni che sono apportate dalla legge
regionale del 1956, restano fuori della sfera di applicazione delle
disposizioni stesse, delle quali perciò diviene ora superfluo
esaminare il significato e la portata. Disposizioni che, del resto,
l'Avvocatura dello Stato ha richiamato, in quanto, come risulta dalle
deduzioni, ha ritenuto di poter rimettere in discussione tutta la
materia dei cantieri scuola istituiti dalla Regione; materia che, in
base a quanto si è detto, non può più formare oggetto di discussione
in questa sede.
Che se, d'altra parte, l'aumento dell'indennità ai lavoratori
occupati nei cantieri regionali avesse dato luogo, come pure, rileva
l'Avvocatura dello Stato, non è contestato dalla Regione, ad una
sperequazione di trattamento fra i lavoratori occupati nei cantieri
istituiti dalla Regione e i lavoratori occupati nei cantieri istituiti
dallo Stato nell'Isola, provocando malcontento ed agitazione con
pericolo per l'ordine pubblico, tutto ciò non può avere rilevanza
giuridica ai fini del giudizio di legittimità costituzionale della
legge deliberata dalla Regione, poiché si tratterebbe di un contrasto
con gli interessi dello Stato, la cui risoluzione esula dalla
competenza di questa Corte.
Riconosciuta pertanto, sotto l'aspetto esaminato, la legittimità
costituzionale delle norme contenute nella legge del 1956, restano
ovviamente assorbite le altre due questioni sollevate dalla difesa
dello Stato. Quella cioè relativa all'applicazione dell'articolo 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine della dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle due leggi emanate dalla Regione nel
1950 e nel 1952; in quanto dalla stessa Avvocatura, l'applicazione
dell'anzidetta norma è condizionata alla dichiarazione di
illegittimità della legge regionale del 1956. Ed inoltre resta pure
assorbita la questione relativa al difetto di potestà amministrativa
della Regione nella materia, in base all'articolo 6 dello Statuto,
poiché, anche su tal punto, la discussione è ormai preclusa dalla
mancata impugnazione della legge del 1950.
Resta da esaminare se nella legge del 1956 si possa ravvisare
violazione dell'art. 81 della Costituzione, perché, secondo l'assunto
dell'Avvocatura, in questa legge si prevedono cospicue spese a carico
del bilancio della Regione, senza che si indichino i limiti delle spese
stesse e i mezzi di copertura.
È da premettere che questa Corte, con la sentenza n. 9 del 25
febbraio 1958, ha affermato che la disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 81 della Costituzione riguarda, oltre che lo Stato, anche le
Regioni, non potendo queste sottrarsi alla fondamentale esigenza di
chiarezza e solidità del bilancio. Ha in conseguenza ritenuto che
pure le leggi emanate dalle Regioni con istituzione di nuove spese
devono indicare positivamente ed esplicitamente i mezzi per farvi
fronte.
Tali principi rispondono alle esigenze cui è ispirato l'art. 81,
ultimo comma, della Costituzione e devono essere confermati. Tuttavia,
nel caso in esame, l'interpretazione dell'articolo 2 della legge
regionale del 1956, che ha sostituito l'art. 6 della legge del 1950,
chiarisce che il precetto dell'articolo 81 non è stato violato.
Dispone infatti l'articolo 2 che le spese per l'organizzazione e il
funzionamento dei cantieri, nonché quelle concernenti l'utilizzo, a
mezzo di nolo, dei rulli compressori stradali da impiegare nei relativi
lavori, e le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, gravano sul
bilancio della Regione, rubrica dell'Assessorato al lavoro. Ma è da
tenere presente al riguardo che l'assunzione a carico del bilancio
della Regione delle spese riguardanti i cantieri scuola è stata già
stabilita dalla legge del 1950 e confermata, con identica formulazione,
anche nella legge del 1952.
Quando poi è stata deliberata la legge del 1956, nel bilancio
della Regione era già compresa una somma complessiva destinata alla
finalità anzidetta. Ora, poiché nell'articolo 2 di quest'ultima
legge, quanto all'onere finanziario, si è mantenuta la stessa
formulazione della legge del 1950 non impugnata, dal collegamento delle
due disposizioni deriva logicamente che i maggiori oneri, derivanti
dall'articolo 2 della legge del 1956, non esigono un corrispondente
aumento delle somme stanziate, ma devono ritenersi in queste compresi.
Con la conseguenza che detti maggiori oneri non possono spostare, nel
complesso, il carico finanziario assunto dalla Regione per istituire e
organizzare i propri cantieri di lavoro, ma si riflettono soltanto sui
coefficienti variabili del numero dei cantieri stessi e dei lavoratori
che vi sono ammessi.
Il citato articolo 2 quindi, non modificando, relativamente al
bilancio della Regione, la situazione di bilancio già fissata
nell'articolo 6 della legge precedente, non può ritenersi
costituzionalmente illegittimo. È d'altra parte da notare che il
citato articolo 2 è stato correttamente inteso, nel senso sopra
accennato, anche dalla commissione per la finanza regionale, a quanto
risulta dalla memoria prodotta dalla Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
disattesa l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dedotta
dalla Regione sarda;
respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri il 4 dicembre 1957 contro la legge deliberata dal Consiglio
regionale della Regione autonoma della Sardegna il 24 gennaio 1956,
contenente "Abrogazione della legge regionale 14 febbraio 1952, n. 2, e
modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1958:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte