Sentenza n. 54/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 1496/1954
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 18legge 430/1953
- art. 11legge 430/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R.
30 novembre 1954, n. 1496, annesso all. A, tabella VI, riguardante il
trasferimento ad altre Amministrazioni del personale del soppresso
Ministero dell'Africa italiana, promosso con ordi nanza emessa il 23
novembre 1960, dal Consiglio di Stato in s.g. - Sezione IV - su ricorso
di Fiumi Guido contro il Ministero degli affari esteri e la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 171 del Registro ordinanze
1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280
dell'11 novembre 1961.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Fiumi Guido;
udita nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per Fiumi Guido, e il sostituito
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Un'ordinanza emessa il 23 novembre 1960 dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - Sezione IV - su ricorso del dott. Guido Fiumi
contro il Ministero degli affari esteri e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha denunciato a questa Corte l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496,
annesso all. A, tabella VI, riguardante il trasferimento ad altre
Amministrazioni del personale del soppresso Ministero dell'Africa
italiana. Ha rilevato il Consiglio di Stato che la norma predetta viola
i principi ed i criteri direttivi stabiliti nell'art. 18 della legge 29
aprile 1953, n. 430, e nell'art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431,
ed all'uopo ha considerato che, mentre la legge di delegazione
prevedeva l'inquadramento del personale coloniale nei ruoli ordinari o
in ruoli aggiunti, con l'istituzione del ruolo aggiunto del personale
dei commissari tecnici per l'Oriente, la norma delegata creò un ruolo
nuovo, essendosi conferito a coloro che dovevano inquadrarvisi,
funzioni istituzionali diverse da quelle spettanti al personale del
ruolo ordinario dei predetti commissari, secondo il R.D. 5 settembre
1940, n. 1497. Di più, ai dipendenti immessi nel ruolo aggiunto, non
fu garantita la conservazione della posizione giuridica acquisita, ivi
compreso il diritto di svolgere funzioni corrispondenti a quelle
espletate o inerenti ai ruoli di provenienza, e la piena parificazione
al personale della nuova Amministrazione: infatti, i dipendenti
suddetti furono esclusi dalle funzioni direttive della carriera
diplomatica, e inseriti in un ruolo destinato a sistemare personale
proveniente da ruoli diversi e diversamente rilevanti, quali erano il
ruolo direttivo di governo e quello degli interpreti tecnici, e con
funzioni diverse dalle funzioni originarie o in atto espletate.
2. - L'ordinanza del Consiglio di Stato è stata regolarmente
notificata il 25 agosto 1961 al dott. Guido Fiumi, comunicata al
Ministero degli affari esteri e al Presidente del Consiglio dei Mini
stri rispettivamente in data 21 e 22 agosto 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961.
Innanzi alla Corte si è costituito il Fiumi ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri; entrambi hanno presentato
deduzioni e memorie.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri contesta l'assunta
illegittimità delle norme impugnate sotto un duplice profilo:
a) il R.D. 5 settembre 1940, n. 1497, consente di incaricare i
commissari tecnici per l'Oriente di funzioni consolari nei Paesi di cui
conoscono la lingua: l'incarico non può essere dato ad un numero di
dipendenti superiore al sesto del totale dell'organico, e la norma
delegata altro non ha fatto che sopprimere questo limite del sesto, il
che non vuoi dire istituire un ruolo nuovo. Peraltro, l'art. 11 della
legge 9 luglio 1954, n. 431, che il Consiglio di Stato ha ritenuto
determinativa di criteri di delegazione aggiuntivi a quelli previsti
nell'art. 18 della precedente legge 29 aprile 1953, n. 430, ha
stabilito soltanto direttive per l'inquadramento individuale, onde non
ha modificato i limiti della delegazione originaria;
b) la legge delegante non assicurava la conservazione delle
funzioni, fra l'altro, impossibile dopo la perdita delle colonie e lo
scioglimento del Ministero dell'Africa italiana: garantiva soltanto
grado, anzianità di servizio e parificazione al personale dei ruoli
ordinari, lasciando arbitro il Governo di attuare la ripartizione del
personale secondo le esigenze delle varie Amministrazioni. Il predetto
art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, se pure avesse modificato il
contenuto della delegazione originaria, non avrebbe dettato un criterio
tassativo per l'inquadramento del personale, solo "di massima"
ammettendo che si potesse tener conto delle funzioni istituzionali dei
ruoli di provenienza e delle attitudini dei funzionari.
4. - Il Fiumi ribadisce le considerazioni svolte dal Consiglio di
Stato:
a) che la norma impugnata, nella prima parte, ammette in modo
esplicito che il personale può essere chiamato a svolgere funzioni
istituzionalmente diverse da quelle del corrispondente ruolo ordinario,
e pertanto non può essere intesa soltanto come diretta ad eliminare
quel limite del sesto cui allude il Presidente del Consiglio dei
Ministri; il R.D. 5 settembre 1940, n. 1497, solo straordinariamente
consentiva che potessero affidarsi funzioni consolari ai commissari per
l'Oriente, e comunque non avrebbe potuto applicarsi ai dipendenti ex
Africa, i quali conoscono le lingue africane e non quelle orientali;
b) che la garanzia della conservazione della posizione giuridica
acquisita non poteva dirsi assicurata quando coloro che svolgono
istituzionalmente funzioni diplomatiche e consolari vengono equiparati
agli interpreti;
c) che l'art. 11 della legge 9 luglio 1954, n. 431, da criteri di
massima circa l'esigenza di tener conto delle condizioni dei funzionari
soltanto per le singole assegnazioni ai ruoli, non per la creazione di
nuovi posti in base alla delegazione; in ogni caso si riferisce al
personale già comandato, ed è stato violato in modo flagrante,
perché presso il ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, al quale
è stata destinata la quasi totalità dei dipendenti ex Africa, non
preesisteva alcun comando; e, se veramente avesse inteso attribuire
all'amministrazione la discrezione alla quale allude il Presidente del
Consiglio, l'art. 11 predetto sarebbe incostituzionale, per aver omesso
la specificazione dei principi direttivi;
d) che la legge delegata ha riconosciuto che i dipendenti ex Africa
erano idonei a svolgere le funzioni diplomatiche e consolari presso i
Paesi africani o in connessione con i problemi africani, ma ha
conservato ad essi tali funzioni malgrado la illegittima assegnazione
ad un ruolo istituzionalmente destinato allo svolgimento di compiti
diversi.
5. - All'udienza del 6 febbraio 1963 il Fiumi e il Presidente del
Consiglio dei Ministri hanno illustrato i rispettivi assunti. Considerato in diritto :
1. - Non sussiste il denunciato eccesso di delegazione per nessuna
delle ragioni prospettate dal Consiglio di Stato.
2. - È esatto che l'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430,
poneva al Governo il limite della istituzione di posti aggiunti ai
ruoli ordinari o di separati ruoli aggiunti; ma non è parimenti esatto
che il D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496, con la creazione del ruolo
aggiunto del personale dei commissari tecnici per l'Oriente, sia andato
oltre quel limite, istituendo, in realtà, un ruolo nuovo.
Parte del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana
assegnato al Ministero degli affari esteri era già stato inquadrato
nel ruolo diplomatico-consolare; e non si contesta che questo ruolo si
era accresciuto di ben 34 nuovi posti, soddisfacendo ogni esigenza
inerente alle relative funzioni, né, del resto, su questo punto, si
può negare l'esistenza di una discrezionalità amministrativa. Non si
contesta nemmeno che il Ministero degli affari esteri aveva necessità
di disporre di funzionari ai quali fosse stato possibile affidare
compiti amministrativi anche presso gli uffici diplomatici e consolari
e presso l'amministrazione centrale; e l'esigenza di trarre questo
personale dal ruolo coloniale non avrebbe potuto essere soddisfatta se
non assimilandolo ai commissari tecnici per l'Oriente, che, in virtù
del R.D. 5 settembre 1940, n. 1497, avevano attribuzioni miste.
L'assimilazione al ruolo diplomatico-consolare non avrebbe appagato
quella necessità, perché tale ruolo ha funzioni rigorosamente
definite e ristrette.
Vero è che i commissari tecnici per l'Oriente potevano soltanto
per un sesto dei posti essere destinati a mansioni consolari; ma la
restrizione così disposta serviva a tutelare gli interessi del
personale diplomatico-consolare, senza disconoscere che i commissari
avessero le attitudini a svolgere quelle mansioni in alternativa con le
altre di ordine amministrativo. Sotto tal riflesso non a torto
l'Avvocatura dello Stato sostiene che il "nota bene" posto in calce
alla tabella IV, all. A, dal D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1496, nella
sostanza, non ha fatto altro che togliere, dall'art. 1, secondo comma,
del R.D. 5 settembre 1940, n. 1497, e per il personale del ruolo
aggiunto, il limite del sesto stabilito per quello del ruolo ordinario.
E sotto uguale profilo non può essere, invece, condiviso l'assunto per
cui l'assimilazione del personale del soppresso Ministero dell'Africa
italiana, che aveva funzioni di governo, a quello dei commissari
tecnici, che aveva assorbito l'antico ruolo degli interpreti (art. 8
del R.D. 5 settembre 1940, n. 1497), ha determinato, nel primo, un
pregiudizio al diritto di conservare la posizione giuridica acquisita.
Al ruolo dei commissari tecnici possono accedere pure coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed
amministrative, in scienze economiche e commerciali, in scienze
coloniali; il che dimostra che la funzione di esperto tecnico, propria
del ruolo, non è soltanto quella di interprete, tanto più che
l'approfondita conoscenza di lingue, secondo il predetto decreto del
1940, è necessaria per la formazione dei gruppi indicati nello art. 3,
non per l'accesso alla carriera.
3. - L'ordinanza del Consiglio di Stato afferma, altresì, che la
norma delegata contrasta con il diritto, che la legge di delegazione
assicurava al personale da sistemare, di svolgere funzioni
corrispondenti a quelle in atto espletate o a quelle inerenti ai ruoli
di provenienza. Ma nulla al riguardo si desume dalla citata legge.
Essa assicurava soltanto la conservazione della anzianità di
servizio, il grado, l'anzianità di grado, la parificazione al
personale dei ruoli di destinazione, un normale sviluppo di carriera.
La successiva legge 9 luglio 1954, n. 431, che regolò esclusivamente
il modo di assegnazione dei singoli funzionari nei ruoli di
destinazione, e non si può, quindi, intendere come modificatrice di
quella anteriore o essa stessa ulteriore legge di delegazione, statuì
che soltanto di massima si doveva tener conto delle funzioni o mansioni
istituzionali dei singoli funzionari e di quelle effettivamente
esercitate. Pertanto, questa seconda legge, se pure fosse idonea a
chiarire la prima, non si può assumere che abbia vietato
all'Amministrazione di tener conto anche delle esigenze di servizio nel
procedere all'equiparazione del personale nuovo al personale antico. La
specialità delle funzioni spettanti al personale del soppresso
Ministero dell'Africa italiana rendeva possibile, del resto, un
trasferimento solo in ruoli affini non in ruoli identici, e la
valutazione di questo rapporto di simiglianza non era vincolata ad
alcun limite di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale con l'ordinanza del 23 novembre 1960 sulla
legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. 30 novembre 1954, n.
1496, e dell'annesso all. A, tabella VI, in relazione all'art. 18 della
legge 29 aprile 1953, n. 430, e all'art. 11 della legge 9 luglio 1954,
n. 431, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte