Sentenza n. 54/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1966 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5r.d.l. 1578/1933
- art. 6r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1965
dal Pretore di Rovato nel procedimento penale a carico di Vezzoli Mario
Gabriele, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del
Giudice Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 26 giugno 1965 il Pretore di Rovato, nel corso del
procedimento penale a carico di Vezzoli Mario, ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 del R.D. 27 novembre 1933, n.
1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore,
sotto il profilo della violazione degli artt. 24 e 33 della
Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 1 settembre 1965,
al pubblico ministero il 12 agosto 1965 e al Presidente del Consiglio
dei Ministri il giorno 13 successivo; è stata comunicata ai Presidenti
delle due Camere il 9 agosto 1965; ed è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 ottobre 1965, n. 273.
Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte, la quale ha quindi
proceduto ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi di
legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - La norma predetta è denunciata in quanto dispone che i
procuratori legali possono esercitare la professione avanti le preture
solo se fanno parte del distretto in cui è compreso il tribunale al
quale sono assegnati; e il Pretore ha ritenuto che essa non soltanto
limita il diritto di difesa sul piano concreto, perché non consente
all'imputato la libertà di scegliere procuratori di sua fiducia, ma
viola l'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in base al quale,
superato l'esame di Stato e ottenuta l'iscrizione nell'albo, il
procuratore legale dovrebbe potere esercitare senza limiti
territoriali, come è per gli avvocati e per gli altri professionisti.
L'ordinanza contiene divagazioni non conferenti alla questione di
costituzionalità; ma, pur ridotta nei limiti convenienti, la questione
si rivela prima facie priva di qualsiasi base.
2. - La limitazione territoriale della competenza del procuratore
legale, più che essere di ostacolo all'esercizio del diritto di
difesa, lo agevola, perché pone a disposizione della parte un
professionista che, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del
circondario del tribunale al quale è assegnato o, se autorizzato a
risiedere in altra località, avendo l'obbligo di avervi un ufficio
presso un altro procuratore (art. 10 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578),
è meglio idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività
processuale di cui la parte è onerata, spesso collegata al rispetto di
termini perentori, e a rappresentare al giudice con la necessaria
immediatezza ogni esigenza della difesa; né si vede come sia
ipotizzabile il caso in cui la parte o il giudice non riescano ad
esercitare il potere di scelta di un difensore tra gli iscritti in un
albo locale. Il Pretore non spiega come si sia trovato in difficoltà
del genere nel processo a quo, dato che l'art. 130, secondo e terzo
comma, del Codice di procedura penale gli dava poteri il cui esercizio
rende possibile avvisare ad ogni rimedio del caso; ma, a parte ciò,
egli ha denunciato, se mai, inconvenienti dell'attuale ordinamento
della professione legale, non vizi di legittimità costituzionale.
3. - La norma denunciata non rivela vizi di tal natura nemmeno
sotto il profilo dell'art. 33 della Costituzione; il quale non va più
in là dal richiedere un esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale, e non esclude perciò che la legge
ordinaria possa dettare limiti territoriali a quell'esercizio,
nell'interesse del buon ordinamento della professione, per rendere
possibile una ripartizione degli incarichi professionali fra gli
abilitati, per rispondere ad esigenze particolari della professione o
di coloro che richiedono l'opera degli abilitati. E questa
discrezionalità appare nella specie esplicata in un modo coerente ai
diritti costituzionali cui il Pretore si è richiamato.
4. - Rimane assorbita l'analoga questione proposta in merito
all'art. 6 dello stesso decreto; al quale il Pretore si è riferito,
nei motivi, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla Costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 5 e 6 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,
sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, proposta
dal Pretore di Rovato con ordinanza 26 giugno 1965, in riferimento agli
artt. 24 e 33 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte