Sentenza n. 54/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 30d.P.R. 1032/1960
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1965 dal
Pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di Rossi Domenico,
iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con verbale in data 20 agosto 1965 l'ispettore Pietro Candela,
addetto all'Ispettorato del lavoro di Trento, elevava una
contravvenzione a certo Domenico Rossi, titolare di una impresa
edilizia di Pozza di Fassa, avendo accertato che tale imprenditore non
aveva corrisposto a diversi lavoratori da lui dipendenti le
retribuzioni loro spettanti entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza; per uno di essi, Giovanni Battista Pederiva, il ritardo
sarebbe stato - a quanto si legge nel verbale - addirittura di circa 9
mesi, essendo cessato il rapporto di lavoro fin dal 30 novembre 1964.
L'ispettore riferiva di essersi recato presso il cantiere della
ditta e di avere accertato che essa è soggetta alla osservanza delle
disposizioni sul trattamento economico e normativo degli operai
dipendenti dalle imprese esercenti attività edilizia, contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 24 luglio 1959 ed
esteso erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032. La ditta stessa
infatti esercita attività di costruzioni edili o non risulta iscritta
all'albo delle imprese artigiane. Si fa presente inoltre che, a norma
dell'art. 30 del contratto collettivo citato, essa avrebbe dovuto
provvedere a liquidare le retribuzioni non oltre i quindici giorni
dalla scadenza dei periodi di paga cui esse si riferivano.
Dal verbale risulta infine che la ditta stessa, diffidata
formalmente a liquidare le somme dovute e ad esibire la relativa
documentazione, non dette alcun riscontro alla diffida ricevuta.
Con ordinanza emessa il 26 ottobre 1965 il Pretore di Cavalese
sospendeva il giudizio, sollevando d'ufficio la questione della
legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.
30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, in
relazione all'art. 76 della Costituzione.
Si osserva nella ordinanza che il fatto attribuito all'imputato
consiste nel non avere pagato ai suoi dipendenti la retribuzione
pattuita entro il termine previsto dall'art. 30 del contratto
collettivo suddetto; che per una persona non iscritta alla associazione
dei datori di lavoro che stipulò con la categoria dei lavoratori il
contratto collettivo, il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento
della retribuzione sembra costituire inadempimento di una obbligazione
civile prevista dall'art. 2099 del Codice civile, piuttosto che
violazione dei minimi inderogabili del trattamento economico pattuito
con i suoi dipendenti; che il prestatore di lavoro può far valere il
suo diritto alla retribuzione citando in giudizio l'obbligato davanti
al competente giudice civile; che, pertanto, il termine entro il quale
deve essere soddisfatta l'obbligazione non sembra corrispondere alla
specifica finalità che la legge intendeva raggiungere ed assicurare,
così che la norma in questione avrebbe ecceduto i limiti della delega
contenuta nell'art. 1 della legge n. 741 del 1959, nella parte che
rende obbligatorio erga omnes l'art. 30 del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 326 del 31 dicembre 1965).
È intervenuto in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
che ha sostenuto decisamente la tesi della evidente infondatezza della
questione proposta, richiamando in particolare la giurisprudenza della
Corte costituzionale sull'argomento.
Alla udienza del 1 febbraio 1967 è intervenuto il rappresentante
della Avvocatura generale dello Stato, che ha ribadito gli argomenti e
le conclusioni esposti nell'atto di intervento. Considerato in diritto :
La Corte non ritiene fondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Cavalese, né può considerare
validi gli argomenti addotti nella motivazione dell'ordinanza, con la
quale la questione di legittimità è stata proposta.
La menzione del fatto che l'imputato Domenico Rossi non fosse
iscritto all'Associazione costruttori edili non è rilevante,
trattandosi di contratto collettivo esteso erga omnes, né può
giustificare - non soltanto in sede di processo civile, ma anche ed
ancor più in sede penale - l'enorme ritardo (circa nove mesi in uno
dei casi riferiti nella esposizione del fatto) nel pagamento dei
salari, che soprattutto nei riguardi di semplici operai hanno precipuo
carattere alimentare e perciò devono essere corrisposti entro breve
tempo dalla prestazione del lavoro (precisamente entro quindici giorni
dalla scadenza, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro
esteso erga omnes con il D.P.R. n. 1032 del 1960).
Né la Corte può considerare accettabile la tesi, esposta nella
ordinanza di rimessione, che la disposizione in esame non corrisponda
"alla specifica finalità che la legge intendeva raggiungere ed
assicurare, così che la norma in questione avrebbe ecceduto i limiti
della delega", essendo noto ed ovvio che i contratti collettivi hanno
sempre avuto, fin dalla loro origine, anzitutto il fine di garantire ai
lavoratori subordinati un trattamento economico minimo, non esposto
alle falcidie, che avrebbero facilmente potuto essere provocate dalla
concorrenza fra gli stessi lavoratori.
Si può convenire con la tesi sostenuta nell'ordinanza, che il
mancato o ritardato pagamento della retribuzione costituisca - anche -
inadempimento di una obbligazione civile, prevista dall'art. 2099 del
Codice civile; ma si deve subito aggiungere che il legislatore ha
ritenuto opportuno, ed anzi necessario, rafforzare le garanzie a favore
della parte più debole e bisognosa, introducendo, accanto all'azione
civile - che richiede spesso molto tempo e non poche spese prima che si
pervenga alla sentenza definitiva ed al possesso del titolo esecutivo -
la previsione di una sanzione penale, più pronta ed assai più
efficace. Né occorre dire che la previsione e la scelta della
sanzione, anche penale, nonché del tipo e della misura di essa,
rientra pienamente nei poteri del legislatore.
D'altra parte, la tesi che l'esercizio dell'azione civile da parte
di un lavoratore subordinato, al fine di ottenere il pagamento di una
retribuzione non percepita da molti mesi, e che - come si è osservato
- ha carattere alimentare, sia la soluzione più adeguata alle
situazioni previste, non sembra davvero convalidata dalla esperienza, a
tutti nota, della lentezza e della durata dei procedimenti, nei loro
diversi gradi, né potrebbe comunque essere presa in considerazione in
questa sede.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in
cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 30 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 luglio 1959, in relazione all'articolo 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte