Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1970

Altra decisione · depositata il 02/04/1970 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99 e 103

del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (testo unico della legge comunale e

provinciale), modificato con le leggi 27 giugno 1942, n.851, e 9 giugno

1947, n. 530, promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1968 dal

tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Domenichini

Guido ed altri ed il Comune di Ferrara, iscritta al n. 211 del registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 275 del 26 ottobre 1968.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Ferrara e del Ministro

per l'interno, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per il Comune di Ferrara, ed

il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da

Domenichini Guido ed altri contro il Comune di Ferrara, il tribunale di

Ferrara dopo avere con sentenza non definitiva del 12 giugno 1968

estromesso dal giudizio per difetto di giurisdizione l'amministrazione

degli interni, chiamata in causa dalla parte convenuta, ha sollevato,

con ordinanza in pari data, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 99 e 103 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive

modificazioni, per contrasto con gli artt. 5, 128 e 130 della

Costituzione (questione analoga ad altra dichiarata non fondata da

questa Corte con sentenza n. 94 del 1965);

che dagli atti di causa risulta che il Comune non si è opposto

all'accoglimento della domanda degli attori, fondantesi sul regolamento

speciale di gestione e del personale delle imposte di consumo

deliberato dal Consiglio comunale nelle sedute del 17 gennaio 1963 e

del 28 febbraio 1963 e approvato dalla G.P.A. il 28 giugno dello stesso

anno;

che la deliberazione in data 23 aprile 1964, con la quale la Giunta

comunale intendeva dare ulteriore attuazione al menzionato regolamento,

contiene esplicita conferma del ricorrere dei presupposti di fatto

addotti dagli attori a sostegno della domanda;

che tale delibera fu restituita dalla G.P.A. alla Giunta comunale

in base a rilievi attinenti alla interpretazione del regolamento e che

successivamente la stessa Giunta comunale in data 1 ottobre 1964 ebbe a

confermare integralmente la precedente deliberazione, senza più

ottenere l'approvazione;

che davanti a questa Corte si è costituito il Comune di Ferrara ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura dello Stato: si è anche costituito il

Ministro per l'interno, rappresentato dall'Avvocatura stessa, che

peraltro all'udienza di discussione ha dichiarato di recedere;

Considerato che l'ordinanza del tribunale, pur avendo motivato

quanto alla rilevanza della dedotta questione di legittimità

costituzionale sotto il profilo della incidenza del controllo tutorio

sulla efficacia della deliberazione comunale del 23 aprile 1964, se

equiparata a "confessione", ha omesso di porsi il problema della

necessità o meno dell'approvazione tutoria ai fini, invece,

dell'efficacia della delibera medesima quale mezzo di prova liberamente

valutabile dal giudice, anche con riferimento al comportamento

processuale delle parti;

che può esser dubbio, d'altronde, se la G.P.A. abbia esercitato

nella specie il controllo di merito previsto dalle disposizioni di

legge denunciate o non invece un controllo di legittimità, che sarebbe

come tale eventualmente suscettibile di disapplicazione da parte del

giudice ordinario;

che si rende perciò necessario un nuovo esame sulla rilevanza nei

sensi di cui sopra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte