Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/03/1972 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 22,

terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

promossi con 17 ordinanze emesse il 12 maggio e il 16 giugno 1971 dal

tribunale di Napoli in altrettanti procedimenti per la dichiarazione di

fallimento di Ripoli Vincenzo ed altri, Lento Filomena, ditta Ugo Di

Stefano, Salerno Carmine, quale titolare della Industria Luceneon,

Annunziata Assunta, Sommese Tommaso, Pellecchia Santo, Mottola Gennaro

e Durazzo Anna, società Imago Elettronica, Bianco Concetta, ditta Pan

di Pagano Aldo, Costantini Mario, Di Genua Giovanni, Meola Giuseppe,

Doriano Alfonso, Torre Giuseppina e Cimmino Ferdinando, iscritte ai nn.

da 336 a 352 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1972 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe, emanate dal

tribunale di Napoli, sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3

e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni incidentali di

legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), per la parte in cui

dispone che, se la Corte d'appello accoglie il ricorso per la

dichiarazione di fallimento in riforma della decisione contraria del

tribunale, rimette a quest'ultimo gli atti, onde proceda alla

dichiarazione di fallimento;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971 questa

Corte ha dichiarato non fondate le predette questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, della legge fallimentare;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (così detta legge fallimentare), sollevate, con le ordinanze di

cui in epigrafe, dal tribunale di Napoli e già dichiarate non fondate

con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte