Sentenza n. 54/1981
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293, comma
primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Indennizzabilità delle
malattie professionali contratte all'estero) promosso con ordinanza
emessa il 10 novembre 1976 dal Pretore di Lecce, nel procedimento
civile vertente tra Ingrosso Vincenzo e l'INAIL, iscritta al n. 52 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 87 del 1977.
Visti gli atti di costituzione di Ingrosso Vincenzo e dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso al Pretore di Lecce, Giudice del lavoro, Ingrosso
Vincenzo chiedeva che l'INAIL fosse condannato a corrispondergli la
rendita relativa al 50% di inabilità al lavoro, derivantegli da
silicosi, contratta nel periodo 1955 - 1959, durante il quale egli
aveva prestato opera lavorativa in miniere di carbone in Belgio.
L'INAIL, costituitosi, eccepiva tra l'altro che l'Ingrosso aveva
presentato la relativa domanda nel 1975, vale a dire più di quindici
anni dopo che aveva cessato di prestare la sua opera in lavorazione
morbigena; pertanto la domanda non poteva essere accolta in ragione
dell'espresso richiamo che l'art. 293 del t.u. 30 giugno 1965, n.
1124, fa alla tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, la
quale stabilisce appunto in quindici anni dall'abbandono della
lavorazione morbigena il periodo massimo di indennizzabilità.
Con ordinanza datata 10 novembre 1976, il Pretore di Lecce,
ritenutala rilevante ai fini del decidere, considerava non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del citato art. 293, comma primo, del t.u. n. 1124/1965, in quanto
detta norma richiama, con riferimento ai lavoratori colpiti da
silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio, la tabella
allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, pure citato, che prevede un
periodo massimo di indennizzabilità, e non la tabella n. 8 allegata
allo stesso t.u. n. 1124/1965, che non prevede alcun periodo massimo
di indennizzabilità, e ciò per preteso contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Nella breve motivazione, il giudice a quo rileva che di fronte ad
uno stato morboso identico (la silicosi), la legge prevede una
disparità di trattamento tra i lavoratori che ebbero a contrarre la
silicosi in Belgio e quelli che l'hanno contratta in Italia. Tale
differenziazione sarebbe ingiustificata ed irrazionale, donde la
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata: si
costituivano l'Ingrosso e l'INAIL; il Presidente del Consiglio dei
ministri non interveniva.
Nella memoria di costituzione l'Ingrosso sostiene sostanzialmente
che la disparità di trattamento, ai fini della indennizzabilità
della silicosi, riscontrabile tra i lavoratori che tale malattia hanno
contratto in Italia e quelli che l'hanno contratta in Belgio non ha
alcuna plausibile giustificazione; e che, inoltre, l'attuale
normativa innova rispetto al regime precedente, in cui la tutela era la
medesima per gli uni e per gli altri.
Si osserva infine che, tanto premesso, e considerati i principi
contenuti nella legge delega, che si riferivano ad un "riordinamento"
e "miglioramento" dei trattamenti previdenziali preesistenti, si
potrebbe addirittura ravvisare nella citata norma del t.u. n.
1124/1965 un eccesso di delega, attesa la situazione deteriore
introdotta in danno dei lavoratori rimpatriati dal Belgio; si
conclude, pertanto, per l'accoglimento della proposta questione.
Diversa è la posizione dell'INAIL; l'Istituto infatti asserisce
che la giurisprudenza della Cassazione, riconosciuta la attuale
vigenza della legge n. 1115 del 1962, è pervenuta in maniera chiara
ad operare una perfetta equiparazione, quanto alla tutela, tra i
lavoratori colpiti da silicosi in Belgio e quelli colpiti da silicosi
in Italia, equiparazione che non può non concernere anche l'abolizione
del periodo massimo di indennizzabilità.
Su questa base autorevole di interpretazione giurisprudenziale,
peraltro testualmente suffragata dall'art. 1 della citata legge n.
1115/1962 che fa espresso richiamo alle "successive modificazioni", e
dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, atto ad evidenziare
"l'intento parificatore del legislatore", l'INAIL chiede che la
proposta questione venga ritenuta irrilevante, non senza aver
osservato che, a suo avviso, la questione stessa avrebbe dovuto
concernere anche l'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, che
espressamente prevede un periodo massimo di indennizzabilità. Considerato in diritto :
1. - La questione è fondata.
Correttamente il Pretore di Lecce ha attribuito all'art. 293,
comma primo, del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 - della cui legittimità
costituzionale egli dubita - il significato e la portata di limitare a
quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno il periodo massimo
di indennizzabilità della silicosi contratta nelle miniere di
carbone del Belgio da lavoratori italiani, poi rimpatriati.
Ciò è letteralmente stabilito dal citato art. 293 del t.u. n.
1124/1965, il quale dispone che ai detti lavoratori (ai quali i
benefici dell'assicurazione erano stati estesi dalla legge 27 luglio
1962, n. 1115) si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio
1963, n. 15 (matrice del t.u. n. 1124/1965), "nonché la tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.
648". Ora in questa tabella il periodo massimo di indennizzabilità
dalla cessazione del lavoro è appunto fissato in quindici anni mentre
invece nella tabella allegata n. 8 del t.u. n. 1124/1965, concernente
le "lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la
silicosi e l'asbestosi" e il "periodo massimo dell'indennizzabilità
dalla cessazione del lavoro", non è previsto alcun limite temporale
all'indennizzabilità stessa.
Non è quindi accettabile la tesi, sostenuta innanzi la Corte
dall'INAIL, di un'avvenuta unificazione, nella giurisprudenza e nella
prassi dell'Istituto, del trattamento dei lavoratori italiani colpiti
dalla silicosi in Italia o in Belgio quanto all'abolizione di ogni
limite temporale per l'indennizzabilità. A1 contrario di quanto
afferma l'Istituto, per dedurne l'irrilevanza della questione
sollevata dal Pretore di Lecce, non risulta che tale unificazione sia
stata affermata dalla Cassazione, che invece ha avuto occasione di
rilevare la specificazione del periodo massimo d'indennizzabilità per
i lavoratori provenienti dal Belgio espressamente indicato nella
tabella allegata al d.P.R. n. 648 del 1956, cioè del periodo di
quindici anni.
Né l'asserita unificazione si può chiaramente desumere, come
pure argomenta l'INAIL, dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1975, n.
780, che si limita ad estendere i benefici della legge n. 1115 del
1962 ai cittadini italiani residenti in Italia superstiti dei
cittadini deceduti per silicosi contratta nelle miniere di carbone in
Belgio.
Quanto, poi, all'invocata prassi dell'INAIL, è sufficiente
rilevare che proprio nel giudizio innanzi al Pretore di Lecce, nel
quale è stata sollevata la questione di legittimità in esame,
l'Istituto ha chiesto il rigetto della domanda dell'Ingrosso per
essere stata essa proposta dopo oltre quindici anni dalla cessazione
della lavorazione morbigena, e cioè oltre il termine fissato dalla
tabella del d.P.R. n. 648/1956 espressamente richiamata dall'art. 293
del t.u. n. 1124/1965.
2. - Le norme in esame stabiliscono, quindi, un diverso trattamento
fra i lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in patria e
quelli che l'hanno contratta in Belgio.
L'uguaglianza delle situazioni delle due categorie era stata
ritenuta e affermata dal legislatore italiano quando, nella legge n.
1115 del 1962, che pareggiava (quanto ai benefici assicurativi) la
silicosi contratta da lavoratori in Italia a quella contratta nel
Belgio sempre da lavoratori italiani, aveva fissato (art. 4) per
questi ultimi lo stesso periodo massimo di indennizzabilità di
quindici anni che la legge n. 648 del 1956 stabiliva per i primi.
Appare pertanto irragionevole la discriminazione, volutamente o
per errore tecnico, introdotta con il denunciato art. 293 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, che mentre nella sua tabella 8 abolisce ogni
limite temporale per la indennizzabilità, richiama per i lavoratori
italiani ammalatisi nel Belgio la tabella del d.P.R. n. 648/1956,
cioè il limite di quindici anni.
La violazione del principio di eguaglianza ne consegue con evidenza
e senza giustificazione alcuna.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma
primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle parole
"nonché la tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 648".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte