Sentenza n. 54/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/03/1983 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) della legge approvata il 10 aprile 1975 e riapprovata il 23
gennaio 1976 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante
"Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie
in materia di agricoltura";
b) della legge approvata il 17 dicembre 1975 e riapprovata il 26
febbraio 1976 dal Consiglio regionale della Campania, recante
"Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1975 - Quarto
provvedimento";
c) della legge riapprovata il 31 marzo 1977 dal Consiglio regionale
della Valle d'Aosta, recante "Apertura di credito su mandato a favore
dell'Ente ospedaliero regionale ed integrazione delle leggi regionali
19.2.1975, n. 4, e 29.12.1975, n. 52";
d) della legge approvata l'11 maggio 1978 e riapprovata il 24
giugno 1978 dal Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia,
recante "Speciale finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6
settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed
assegnazioni di un contributo una tantum per i lavoratori delle
autolinee";
e) dell'art. 1 e dell'art. 4, comma secondo, del disegno di legge
n. 641, approvato dall'Assemblea regionale della Regione Sicilia il 3
agosto 1979, recante "Provvidenze per i sali potassici".
Giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorsi
rispettivamente notificati l' 11 febbraio e il 17 marzo 1976, il 21
aprile 1977, l'11 luglio 1978 e l'8 agosto 1979, depositati in
cancelleria il 20 febbraio e il 27 marzo 1976, il 29 aprile 1977, il 18
luglio 1978 e il 13 agosto 1979, iscritti ai nn. 8 e 14 del registro
ricorsi 1976, al n. 10 del registro ricorsi 1977, al n. 18 del registro
ricorsi 1978 e al n. 20 del registro ricorsi del 1979 e dei quali è
stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 78 e
105 del 1976, n. 127 del 1977 e n. 208 del 1978 e n. 230 del 1979.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Umbria, Campania,
Valle d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia e Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati dello Stato Giorgio Azzariti e Paolo D'Amico
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
uditi l'avv. Fabio Dean, per la Regione Umbria, l'avv. Giuseppe
Abbamonte, per la Regione Campania, l'avv. Gustavo Romanelli, per la
Regione Valle d'Aosta, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli -
Venezia Giulia, e l'avv. Giuseppe Fazio, per la Regione Sicilia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha prodotto ricorso
contro il Presidente della Regione Umbria per sentir dichiarare
l'illegittimità costituzionale della legge regionale approvata il 10
aprile del 1975 e riapprovata il 23 gennaio 1976, recante
"Anticipazioni finanziarie relative a provvidenze statali e comunitarie
in materia di agricoltura".
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nell'impugnato testo
normativo è indicata una mera partita di giro, non la fonte di
copertura delle spese relative alle dette anticipazioni: il che
implicherebbe l'inosservanza dell'art. 81 Cost..
La Regione Umbria, costituitasi nel presente giudizio, deduce
l'infondatezza della questione, rilevando, fra l'altro, come gli organi
regionali hanno a suo tempo chiarito, di fronte ai rilievi formulati
dal Commissario del Governo, che la semplice aleatorietà del momento
del recupero non intacca la sicurezza del finanziamento, con il quale
si provvede alla copertura delle spese previste. Osserva inoltre la
Regione che la legge umbra n. 12 del 1975 aveva adottato in una
precedente occasione analogo meccanismo di spesa, senza che il Governo
sollevasse dubbi di costituzionalità.
2. - Altro ricorso del Presidente del Consiglio è proposto nei
confronti del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della
Campania il 17 dicembre 1975 e recante: "Variazioni al bilancio per
l'anno finanziario 1975". Il suddetto disegno era rinviato dal Governo
al Consiglio regionale e da quest'organo riapprovato il 26 febbraio
1976. La variazione introdotta nel bilancio del 1975 consiste in un
aumento di 25 miliardi, relativamente sia allo stato di previsione
dell'entrata, sia a quello della spesa. La difesa dello Stato afferma
che l'impugnato disegno di legge manca di indicare la copertura della
maggiore spesa così prevista, con il risultato di disattendere la
prescrizione dell'art. 81 Cost.. La violazione di tale norma
risulterebbe non solo dal testo normativo in questione, ma dalla
relazione illustrativa e dalla lettera del Presidente della Giunta, in
cui si dà conto dell'urgenza del provvedimento adottato e si indicano
i mezzi per far fronte alla spesa che ne sarebbe derivata. Deduce
infatti l'Avvocatura che, a parte il rilievo che la spesa non può
trovare copertura in atti diversi dalla legge, la Regione ha qui inteso
disporre di somme, la cui erogazione non era stata nemmeno promossa con
alcuna iniziativa dei competenti organi statali. Nella specie si
avrebbe così l'aspettativa di una copertura futura ed eventuale e non
quella, sostanziale ed attuale, prescritta ai sensi dell'invocato
disposto della Costituzione.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, osserva che il
provvedimento di variazione del bilancio indica i mezzi della relativa
copertura. Comunque, agli organi legislativi non sarebbe precluso di
far riferimento ad entrate future, ai fini che contempla l'art. 81
Cost.. Inconferente, si osserva poi, è il richiamo del quarto comma di
tale statuizione da parte del Governo, dal momento che ivi si fa
riferimento a leggi diverse da quelle di bilancio e queste ultime
formano invece oggetto della previsione del terzo comma dell'art. 81.
In una memoria aggiuntiva prodotta in prossimità dell'udienza, la
Regione ha successivamente osservato che la copertura finanziaria della
maggiore spesa era offerta dall'art. 14 della legge n. 386 del 1974,
concernente l'istituzione del fondo nazionale ospedaliero: del quale,
si dice, era stato alla Regione Campania assegnato, per l'anno 1975, il
20%, pari a 40 miliardi; la spesa prevista dal disegno impugnato, di
soli 25 miliardi, sarebbe quindi risultata largamente coperta. Quanto
al disposto del quarto comma dell'art. 81, che viene in rilievo nella
specie, la Regione deduce che esso non implica la necessità di
accompagnare l'introduzione di nuovi oneri con quella di nuove entrate.
Il legislatore potrebbe infatti far fronte alle spese attraverso fondi
derivanti da entrate già previste dalla legislazione in vigore; nel
caso in esame, i mezzi della copertura sarebbero previsti nella citata
legge n. 386, nella quale si ravvisa quindi il titolo giustificativo
del disegno impugnato. Nessun rilievo avrebbe invece la materiale
detenzione da parte della Regione delle somme ad essa assegnate ai
sensi della legge statale.
3. - Il Presidente del Consiglio ha proposto ricorso contro il
Presidente della Regione Valle d'Aosta, deducendo l'incostituzionalità
del disegno di legge, riapprovato dal Consiglio regionale il 31 marzo
1977, recante "Apertura di credito su mandato a favore dell'ente
ospedaliero regionale, ad integrazione delle leggi regionali 19
febbraio 1975, n. 4 e 29 dicembre 1975, n. 52". Il disegno impugnato
autorizza l'apertura di un credito di due miliardi; l'art. 2 fa
riferimento, da un lato all'adeguamento della quota del fondo
ospedaliero spettante alla Regione per gli anni 1975/76 - adeguamento,
però, approvato solo dal CIPE - e, dall'altro, a varie fonti di
finanziamento, che non sarebbero state adeguatamente specificate.
La Regione Valle d'Aosta, costituitasi in giudizio, deduce che il
disegno impugnato è compatibile con l'art. 81 Cost.. In una memoria
aggiuntiva prodotta in prossimità dell'udienza, si soggiunge che il
finanziamento regionale riguardava l'unico ospedale regionale
valdostano di pertinenza dell'Ordine Mauriziano; a seguito di una
controversia instaurata avanti al giudice amministrativo, il Consiglio
di Stato ha confermato l'annullamento del provvedimento del Presidente
della Regione, che aveva istituito il suddetto ente ospedaliero
regionale. Di conseguenza, l'ospedale è attualmente gestito in regime
commissariale, mentre il futuro assetto dell'ente è oggetto di
trattative in corso tra Regione e Ordine Mauriziano.
4. - Un quarto ricorso riguarda il provvedimento legislativo
approvato dal Consiglio della Regione Friuli - Venezia Giulia in data
11 maggio 1978, riapprovato il 24 giugno 1978 e recante "Speciale
finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni, ed assegnazione di un
contributo una tantum per i lavoratori delle autolinee". Il
provvedimento impugnato prevede una spesa di un miliardo e mezzo,
relativa all'erogazione di contributi della Regione, in favore di
aziende concessionarie di servizi di linea extraurbani, nonché
l'erogazione alle medesime imprese della somma forfettaria di lire
seicentomila, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali a
carico dei datori di lavoro per ciascun dipendente, riguardo al periodo
1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1977.
Per far fronte ai relativi oneri finanziari viene istituito nello
stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi
1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 un capitolo recante
"Assegnazioni dello Stato sul fondo nazionale dei trasporti", con lo
stanziamento per l'esercizio 1978, di 2.075 milioni.
La difesa dello Stato rileva che il fondo nazionale dei trasporti
non era stato ancora costituito, né era stata fissata la sua
dotazione: di qui la dedotta violazione del quarto comma dell'art. 81
Cost..
La Regione Friuli - Venezia Giulia, costituitasi davanti a questa
Corte, deduce l'infondatezza della questione.
5. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava
il disegno di legge n. 641, approvato dall'Assemblea regionale il 3
agosto 1979. In tale disegno è previsto l'incremento del fondo di
dotazione dell'ente Minerario Siciliano per il triennio 1979/1981 nella
misura di lire 35 miliardi, così destinati: 26 miliardi, di cui due
per il 1979, alla ristrutturazione dell'attività produttiva dei sali
potassici, e nove miliardi, nell'anno 1979, per concorrere con gli
altri azionisti della ISPEA (S.p.A.) alla copertura delle perdite della
società medesima, quali risultavano al 31 dicembre 1978. L'onere di
11 miliardi, relativo all'esercizio 1979, è coperto dall'avanzo
finanziario, accertato con il rendiconto consuntivo della Regione per
il 1978. Il restante onere di 24 miliardi, relativo agli esercizi 1980
e 1981, avrebbe dovuto trovare riscontro nel bilancio regionale
pluriennale, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale
n. 47 del 1977. Senonché, si soggiunge, tale bilancio, approvato il 3
agosto 1979, non prevedeva alcuna copertura della spesa relativa alla
ristrutturazione ed al risanamento dell'attività produttiva nel
settore dei sali potassici.
Non soccorrerebbero infatti a tal riguardo i mezzi finanziari
individuati al cespite 05 - 02 - 01 - 01 del bilancio pluriennale, in
quanto essi derivano dal fondo di solidarietà nazionale e devono
perciò essere adoperati esclusivamente per gli scopi previsti
dall'art. 38 dello Statuto della Regione, al perseguimento dei quali fa
riferimento l'art. 7 della stessa legge di bilancio pluriennale. Resta
pertanto escluso, ad avviso del ricorrente organo statale, che la
Regione, da un canto riaffermi, nell'art. 7 della suddetta legge,
l'attuazione dell'art. 38 dello Statuto, e dall'altro deroghi la norma
statutaria con il provvedimento legislativo impugnato. Gli interventi
previsti dal bilancio pluriennale con riguardo alle infrastrutture
coprirebbero, del resto, un'area diversa, rispetto a quella in cui
s'inquadra il piano di ristrutturazione. Difettando, così, la prevista
copertura della spesa, vi sarebbe violazione dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione.
La difesa della Regione Sicilia, costituitasi nel giudizio di
costituzionalità, rileva che il Commissario dello Stato non ha
considerato valido, ai fini della copertura finanziaria, il riferimento
al bilancio pluriennale regionale. Tale bilancio, si osserva poi, è
stato tuttavia approvato in base al disposto del quinto comma dell'art.
1 della legge regionale n. 47 del 1977, che recepisce nell'ordinamento
regionale siciliano quanto dispone per le Regioni ordinarie il quarto
comma dell'art. 1 della legge n. 335 del 1976. Secondo quest'ultima
norma il bilancio pluriennale regionale "costituisce sede per il
riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese
stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri".
Le censure formulate dal Commissario dello Stato - deduce ancora la
difesa della Regione - discendono dall'erroneo concetto che il
ricorrente ha degli interventi nel settore estrattivo, ai quali fa
riferimento il bilancio pluriennale. La norma regionale è impugnata
sull'ingiustificato assunto che la ristrutturazione, ivi contemplata,
non possa includere alcuna infrastruttura o alcun opus che sia il
risultato di un'attività umana.
Ad avviso della Regione, l'attività di ristrutturazione
comporterebbe infatti, e necessariamente, la creazione di nuove
strutture e nel settore minerario si concreterebbe nella realizzazione
di opere, il cui piano, in base all'art. 2 del disegno di legge
impugnato, va approvato dal Governo regionale, previo parere della
Giunta per le partecipazioni regionali, in conformità di quel che
prevede, per i piani economici, appunto l'art. 38 dello Statuto.
Del resto - rileva la Regione - i dubbi sul significato di una
statuizione legislativa non possono determinare l'insorgere di
questioni di costituzionalità, quando della norma possa darsi
un'interpretazione, come nella specie, conforme al dettato
costituzionale, che secondo i principi va allora accolta, ad esclusione
di qualsiasi altra.
Comunque il combinato disposto del capoverso dell'art. 1 e del
secondo comma dell'art. 4 del disegno impugnato, sancirebbe
l'interpretazione autentica di quale contenuto abbia il cespite del
bilancio in questione, in quanto l'uno e l'altro precetto emanano dal
medesimo organo, sempre nell'esercizio della funzione legislativa.
6. - All'udienza pubblica del 28 aprile 1982 l'Avvocatura dello
Stato e la difesa delle Regioni resistenti hanno ribadito le
conclusioni già prese. Per quel che riguarda, in particolare, la
questione proposta dal Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 27
dello Statuto speciale per la Sicilia (vedi sopra n. 5), l'Avvocatura
ha innanzitutto prospettato alla Corte la possibilità di una pronunzia
che dichiari la cessazione della materia del contendere. Tale
soluzione, ha precisato la difesa dello Stato, andrebbe infatti
adottata se si ritiene applicabile alla specie la decisione resa in
altra occasione dalla Corte (sentenza 142/78), nella quale la
cessazione della materia del contendere è fatta discendere dalla
circostanza che la legge siciliana, contenente le disposizioni
impugnate dallo Stato era stata promulgata dal Presidente regionale in
pendenza del relativo giudizio, escludendo dal testo promulgato la
parte gravata da censura. La Regione conveniva sulla necessità di
definire questo preliminare profilo della specie. La cessazione della
materia del contendere è stata prospettata, nel corso della medesima
udienza, sia dall'Avvocatura, sia dalla difesa della Regione Friuli -
Venezia Giulia, con riguardo alla questione concernente la legge
regionale approvata il 24 giugno 1978 (v. sopra n. 4), sotto il
riflesso che le disposizioni ivi poste, e oggetto del presente
giudizio, sono state modificate da una successiva legge regionale, non
impugnata dallo Stato. Considerato in diritto :
1. - Le controversie di cui è investita la Corte concernono, per
asserita violazione dell'art. 81 Cost., disegni di legge approvati
dagli organi legislativi di varie Regioni: Umbria, Campania, Valle
d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia e Sicilia.
I relativi giudizi sono riuniti e definiti con unica sentenza, data
l'identità del precetto costituzionale che con tutti i ricorsi in
esame si assume leso.
2. - Le proposte questione di legittimità vanno dichiarate fondate
con riguardo ai disegni di legge approvati dai Consigli regionali
dell'Umbria, della Campania e della Valle d'Aosta. Soccorrono in
questo senso le considerazioni seguenti.
2.I - Il disegno di legge umbro autorizza (all'art. 1) la Giunta
regionale all'anticipazione di somme a favore di certe categorie di
aziende agricole, in riferimento a provvedimenti formali delle
competenti autorità, di provvidenze e contributi previsti in fonti
statali e comunitarie (legge dello Stato 18 aprile 1974 n. 118,
regolamenti comunitari nn. 1353/73, 1821/73, 2502/74 e le direttive CEE
nn. 159/72, 160/72 e 161/72), nonché a favore dei beneficiari del
regime di aiuti del Fondo europeo di orientamento e garanzia in
agricoltura, Sezione orientamenti, dove si tratti di realizzare
progetti per i quali sia intervenuta decisione favorevole della
Commissione delle Comunità Europee.
Nell'apposita norma concernente le modalità e i criteri
dell'erogazione (art. 2) è stabilito che, ai fini della garanzia del
recupero, le anticipazioni sono concesse previo rilascio, a favore
della Regione, di delega a riscuotere le somme spettanti ai beneficiari
in base al titolo suddetto; il beneficiario rimane direttamente
responsabile della restituzione della somma ricevuta, dandosi obbligo
di sottoscrivere apposita convenzione. Le norme finanziarie (cfr.
l'art. 3) fissano in L. 1.500.000 il massimo ammontare
dell'anticipazione consentita, da imputare, per l'esercizio degli anni
1975 e seguenti, ad un capitolo di nuova istituzione, nella parte
uscita del bilancio, mentre è istituito, nella parte entrata del
bilancio stesso, il corrispondente capitolo, al quale sono destinate le
somme rimborsate.
Il Governo aveva eccepito, in sede di rinvio, che il provvedimento
così congegnato non rispondeva ai precetti dell'art. 81 Cost., nel
senso, precisamente, che non veniva indicata, in relazione ai
finanziamenti, alcuna fonte immediatamente disponibile, ma si faceva
affidamento sul recupero delle somme anticipate, senza tener conto
della aleatorietà del momento in cui la previsione dell'entrata
avrebbe potuto concretamente operare. Di fronte alla riapprovazione
della legge da parte degli organi regionali, l'Avvocatura dello Stato
afferma, nel ribadire la lamentata infrazione dell'art. 81 Cost., che
ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo costo, che non può
essere compensato con la mera restituzione della somma anticipata. In
luogo dei mezzi per far fronte all'onere assunto - si conclude nel
ricorso del Presidente del Consiglio - il legislatore regionale ha qui
previsto una mera partita di giro.
Ora, tale ultima conclusione non può essere condivisa dalla Corte,
dal momento che, rispetto alla partita di giro in senso proprio, l'Ente
regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso momento e
per identico ammontare, mentre così non accade nella specie. Resta,
però, il decisivo rilievo che l'imputazione al capitolo di entrata dei
proventi del recupero non costituisce idonea copertura della spesa. Si
tratta, invece, di una soluzione imposta dallo stesso meccanismo
dell'anticipazione, perché altrimenti sarebbe stata duplicata la
sovvenzione erogata ai beneficiari. La via prescelta nella legge
regionale - quella di un'erogazione temporanea, e del connesso
riferimento ad altro e successivo provvedimento amministrativo -
implica, d'altra parte, la necessaria scissione fra la fase
dell'anticipazione e quella del recupero: ed è proprio questo
risultato ad offendere l'invocato precetto costituzionale, nonostante
le molteplici cautele che la Regione deduce di avere introdotto nel
disegno di legge per garantirsi del recupero delle somme anticipate.
Infatti, l'anticipazione costituisce pur sempre un nuovo onere a carico
del bilancio regionale, e la relativa copertura va reperita, ai sensi
dell'art. 81, ultimo comma, Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè
con quelle fonti di finanziamento della spesa, che consentono di non
alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di
previsione.
2.II - Il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale della
Campania il 26 febbraio 1976, consta di un solo articolo, in cui si
dispone che il capitolo, ivi individuato, dello stato di previsione
dell'entrata, è, per l'anno finanziario 1975, aumentato dell'importo
di lire venticinque miliardi, e che in pari misura è aumentato il
corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa. È
altresì previsto che la legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art.
127, secondo comma, Cost., entri in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione Campania".
Tale disegno era stato una prima volta approvato dal legislatore
campano, ma rinviato dal Governo, con il rilievo che non vi erano
indicate le ragioni della prevista variazione di bilancio. In sede di
riesame, il Consiglio regionale, prima di riapprovarne il testo, ha
richiamato una "relazione illustrativa" ed una lettera del Presidente
della Giunta, nella quale sarebbe motivata l'urgenza del provvedimento
e indicata la fonte di copertura della conseguente spesa. Nel ricorso
successivamente prodotto dal Presidente del Consiglio, la violazione
del citato precetto costituzionale è poi dedotta sull'assunto che,
alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, il terzo
comma forma sistema con il quarto comma dell'art. 81 Cost.. Di qui si
fa discendere che la legge di variazione del bilancio, non importa se
della Regione o dello Stato, è istituzionalmente vincolata ad operare
nell'ambito dell'ordinamento precostituito dalla legislazione
sostanziale: laddove, asserisce l'Avvocatura, l'onere finanziario
conseguente all'approvazione dell'impugnato disegno non trae idoneo
titolo di copertura dalla previgente normativa. La Regione oppone, dal
canto suo, che alla spesa prevista si fa fronte, come risulterebbe
dalla relazione e dalla lettera sopra ricordate, con le somme destinate
dal Tesoro nazionale ad integrazione del fondo nazionale ospedaliero.
Una legge di variazione del bilancio - e tale è quella che qui viene
in rilievo - non lede il sistema dell'art. 81 Cost. - si afferma, in
sostanza, dalla ricorrente - quando le nuove spese siano coperte con
fondi comunque derivanti da entrate già previste dalla normazione in
vigore; e si soggiunge che non rileva a tal riguardo se le somme siano,
oppur no, già introitate e materialmente detenute dalla Regione. Con
riferimento alla specie si assume, va precisato, che l'osservanza del
precetto costituzionale sia assicurata grazie al disposto degli artt.
14 e 16 della legge statale n. 386 del 17 agosto 1974, che ha
convertito il d.l. 8 luglio 1974, n. 264 e reca: "Norme per
l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli
enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio
della riforma sanitaria". Queste norme di legge prevedono, fra l'altro,
l'istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero della
Sanità, a decorrere dall'1 gennaio 1975, di un capitolo denominato
"Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" e destinato al
finanziamento della spesa per gli scopi che la legge stessa contempla;
dispongono come detto fondo è alimentato, e dettano procedure
modalità e criteri con riguardo alla ripartizione del fondo stesso fra
le Regioni. I relativi parametri vanno - è ivi stabilito - determinati
numericamente per ogni singola Regione, in base agli elementi di
valutazione appositamente indicati; le quote da assegnare alle Regioni
sono trasferite con decreto del Ministro per la Sanità, di concerto
con il Ministro del Tesoro ed il Ministro per il Lavoro e la Previdenza
Sociale.
Proprio in forza, dunque, delle testé riferite statuizioni, gli
organi regionali hanno, in sede di riapprovazione del disegno in esame,
ritenuto di poter dedurre che alla Campania dovessero essere assegnati,
per l'anno 1975, 40 miliardi di lire, corrispondenti a circa il 20 -
22% del fondo nazionale ospedaliero. La difesa della resistente ne trae
ora la conseguenza che la variazione approvata, di venticinque
miliardi, risultava largamente coperta. L'assunto va però disatteso.
La citata legge statale, ancor quando essa possa esser presupposta come
mezzo di copertura dell'onere in questione, attribuisce alla Regione la
relativa quota del fondo ospedaliero nazionale solo in seguito
all'intervento degli organi centrali, chiamati, sia pure in conformità
alle puntuali indicazioni del dettato normativo, al discrezionale
esercizio delle rispettive competenze. Una volta esaurita la serie
degli adempimenti procedurali, il prescritto decreto ministeriale
determina la quota da assegnare alla Regione. Non essendo, nella
specie, stato soddisfatto quest'ultimo requisito, risulta
ingiustificato il riferimento fatto dalla Regione all'assegnazione
suddetta come fonte di finanziamento, precostituita e già operante
nell'ordinamento positivo, in relazione all'impugnato provvedimento. In
conseguenza, sussiste la dedotta violazione dell'art. 81 Cost.
2.III - Analogo ordine di considerazioni conduce a ritenere la
fondatezza della questione che ha per oggetto il disegno di legge
approvato dal consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 31 marzo
1977, concernente "aperture di credito su mandato a favore dell'ente
ospedaliero regionale ad integrazione delle leggi regionali 19 febbraio
1975, n. 4, e 29 dicembre 1975, n. 52". Il provvedimento autorizza la
Giunta regionale a contrarre con proprie deliberazioni speciali, e fino
alla concorrenza di due miliardi, aperture di credito, che potranno
essere utilizzate dall'ente ospedaliero regionale; è altresì detto,
nell'art. 2, ultimo comma, del disegno che la "spesa per la copertura
degli oneri derivanti dall'utilizzazione dell'apertura di credito è
assicurata dall'adeguamento delle quote da assegnare alla Regione per
gli anni 1975 e 1976 sul fondo nazionale ospedaliero e da ogni altra
fonte integrativa di finanziamento, ivi compreso il ricavato di
eventuali mutui passivi, assistiti da garanzia regionale, da contrarre
dall'ente regionale ospedaliero della Valle d'Aosta a copertura di tale
apertura di credito". L'Avvocatura dello Stato deduce che simili
indicazioni non osservano il precetto dell'art. 81 Cost.. Il rilievo
era già stato mosso al disegno in esame dal Governo, in sede di
rinvio; l'organo regionale aveva, nel riapprovare la legge, replicato
che la copertura degli oneri assunti sussisteva, e veniva appunto
offerta dalle proposte, sia pure non ufficiali, allora già avanzate
dal CIPE, in ordine alle assegnazioni dello Stato al fondo ospedaliero
per gli anni 1975 e 1976.
I rilievi della Regione, va tuttavia avvertito, nulla tolgono alla
fondatezza della proposta questione. Infatti, come soggiunge la difesa
dello Stato, l'ammontare del fondo suddetto, determinato annualmente
nella legge di approvazione del bilancio di previsione, non può essere
in alcun caso modificato dal CIPE, che di anno in anno deve solo
verificarne l'andamento, quindi la sufficienza. A disporre eventuali
adeguamenti ed integrazioni del fondo, di cui il CIPE abbia rilevato
l'esigenza, provvedono, nell'autonomo esercizio delle rispettive
funzioni, Governo e Parlamento, compatibilmente con la possibilità di
reperire i mezzi finanziari occorrenti (cfr. artt. 14 e 16 del citato
d.l. n. 264/74 e della relativa legge di conversione "legge n. 386 del
1974"). Del resto, la legge impugnata è stata deliberata prima
dell'adozione del decreto ministeriale che secondo legge, come sopra si
osservava, opera il trasferimento della quota da assegnare alla Regione
(cfr. art. 16, ultimo comma, della citata legge n. 386 del 1974). La
copertura della spesa, assunta dalla Regione nella specie, viene dunque
fatta dipendere da assegnazioni che, quando è stato approvato il
disegno di legge, risultavano, per ammissione della stessa resistente,
soltanto da proposte ufficiose del CIPE. Così configurata, la
previsione della spese non è allora conforme alle prescrizioni
dell'art. 81 Cost.. Ai fini della decisione che si adotta, deve
aggiungersi, non rileva, d'altronde, quanto la Regione espone, nella
memoria aggiuntiva per l'udienza, circa le vicende del provvedimento
del Presidente della Regione, istitutivo dell'ente ospedaliero
regionale, che la legge in esame contempla.
3. - Dei giudizi riuniti ai fini della presente decisione residuano
all'esame della Corte quelli che riguardano i disegni di legge
approvati dal Consiglio della Regione Friuli - Venezia Giulia, e
dall'Assemblea regionale siciliana. Nell'uno e nell'altro caso, com'è
di seguito spiegato, va dichiarata la cessazione della materia del
contendere.
3.I - Il provvedimento legislativo del Friuli - Venezia Giulia
(disegno di legge n. 424 bis, approvato il 24 giugno 1978 "Speciale
finanziamento dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974 n. 47
e successive modifiche ed integrazioni ed assegnazione di un contributo
una tantum per i lavoratori delle autolinee") prevede l'approvazione in
favore di Aziende concessionarie di servizi pubblici di linea extra -
urbani, di contributi regionali per un ammontare di 1.500 milioni al
fine di far fronte ai maggiori introiti derivanti nell'anno 1978
dall'applicazione integrale dei benefici economici e normativi previsti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri e
dalle nuove tabelle d'inquadramento, di cui all'art. 1 della legge 1
febbraio 1978, n. 30; prevede altresì, a favore delle stesse Aziende
beneficiarie, l'erogazione della somma forfettaria di lire 600.000,
comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dei
datori di lavoro di ciascun dipendente per il periodo 1 gennaio 1976 -
31 dicembre 1977 (art. 2). Gli oneri suddetti ammontano rispettivamente
a 1.500 milioni (art. 1) ed a 575 milioni (art. 2) ed hanno, è detto
nella legge, carattere di anticipazione di pari quota dell'assegnazione
dello Stato alla Regione sul Fondo Nazionale Trasporti.
Conseguentemente, si contempla l'istituzione degli appositi capitoli,
da un canto nello stato di previsione della spesa del piano finanziario
per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario
1978, dall'altro nelle corrispettive voci dello stato di previsione
dell'entrata.
L'Avvocatura dello Stato reputa gli indicati mezzi di copertura
"non preesistenti né di sicura previsione", in quanto, essa afferma,
il fondo nazionale dei trasporti, la cui istituzione è prevista
dall'art. 9 quater della legge 17 marzo 1977 n. 62, che ha convertito
con modificazioni il d.l. 17 gennaio 1977 n. 2, non è stato ancora di
fatto costituito, né di esso sono state stabilite destinazione e
dotazione. Senonché, le previsioni dell'impugnato disegno sono state
rivedute dal legislatore del Friuli - Venezia Giulia con la successiva
legge regionale 22 novembre 1978 n. 84, che reca altre e diverse norme
quanto alla contestata copertura delle spese. Dispone, invero, l'art. 3
di tale legge che all'onere complessivo di 2.075 milioni si fa fronte
con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404
dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli
esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978,
il cui stanziamento viene elevato di 2.075 milioni per l'esercizio
1978. La spesa complessiva conseguente all'approvazione della legge è
poi disposto - ha bensì carattere di anticipazione, ma nei confronti
delle "future assegnazioni dello Stato a favore della Regione per
finalità analoghe", per modo che, riguardo a detta spesa, trova
applicazione il quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 19
aprile 1976 n. 12 "Norme finanziarie e di contabilità regionale". Per
questo verso, si fa riferimento alla facoltà riconosciuta alla
Regione, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle
ad essa assegnate dallo Stato per uno scopo determinato, di compensare
tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo,
nell'esercizio immediatamente successivo. L'anzidetta nuova legge
regionale non è stata impugnata dallo Stato e modifica quella oggetto
del ricorso in esame proprio sotto i profili investiti dalle censure
ivi formulate. È quindi venuta meno la materia del contendere.
3.II - La conclusione testé raggiunta s'impone, per altro verso,
in relazione alla controversia concernente la legge siciliana,
approvata il 3 agosto 1979 ("Provvidenze per i sali potassici") ed
impugnata dal Commissario dello Stato per i motivi riferiti in
narrativa: la quale risulta successivamente promulgata dal Presidente
regionale (legge 14 settembre 1979 n. 213) e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione (n. 41 del 15 settembre 1979), con
l'esclusione, però, delle disposizioni gravate da impugnazione. Come
la Corte ha in precedenti pronunzie spiegato (sentenze n. 142/81, n.
13/83), l'atto promulgativo, com'è qui congegnato, non può ricondursi
alla speciale facoltà - spettante secondo Statuto al Presidente della
Regione siciliana - di porre in vigore le leggi, nei confronti delle
quali lo Stato abbia prodotto ricorso. In pendenza del giudizio, la
promulgazione deve ubbidire all'esigenza che l'atto di cui si attesta
l'avvenuta perfezione e ogni singola statuizione in esso posta,
ancorché colpita da censura, acquistino, precisamente, la stessa
iniziale efficacia (cfr. sent. 13/1983): nella specie, l'organo della
promulgazione ha invece esplicato il potere che ad esso compete, con
riguardo a qualsiasi legge regionale, fuori dagli estremi che debbono
ricorrere perché possa sussistere la materia del contendere avanti la
Corte. Dell'impugnativa proposta dallo Stato il Presidente regionale
ha, infatti, tenuto conto al solo fine di scindere le disposizioni
censurate rispetto alle rimanenti altre della legge promulgata: ciò
nell'evidente presupposto che solo il residuo testo - quello indenne
dai rilievi del Commissario dello Stato - fosse assistito dal titolo,
che ne giustificava l'entrata in vigore. L'esercizio del potere qui
attribuito all'organo esecutivo si è, peraltro, esaurito nell'atto,
che tale organo ha già emesso in ordine alla legge dedotta in
controversia. Le disposizioni impugnate sono così state espunte dal
testo vigente una volta per tutte, senza che sussista la possibilità
di una loro successiva ed autonoma promulgazione. Ciò basta - sotto il
profilo al quale l'indagine della Corte andava in questa sede limitata
- per concludere che nel caso in esame soccorrono i sopra ricordati
precedenti giurisprudenziali. Deve quindi pronunziarsi la cessazione
della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) della legge della Regione Umbria 10 aprile 1975, riapprovata il
23 gennaio 1976;
b) della legge della Regione Campania 17 dicembre 1975, riapprovata
il 26 febbraio 1976;
c) della legge della Regione Valle d'Aosta 28 gennaio 1977,
riapprovata il 31 marzo 1977;
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai
ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio nei confronti della legge
della Regione Friuli - Venezia Giulia e dal Commissario dello Stato in
ordine agli artt. 1 e 4 del disegno di legge approvato dall'Assemblea
regionale siciliana, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte