Sentenza n. 54/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314 e
317 del cod. di proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre
1978 dal giudice istruttore del Tribunale di Torino nel procedimento
penale a carico di L. C. U., iscritta al n. 642 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52 dell'anno 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza
10 ottobre 1978 e nel processo penale contro U. L. C.,
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 146, 314
e 317 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 13, secondo e quarto
comma Cost.
Esponeva il magistrato nell'ordinanza che, a seguito di denuncia da
parte del Tribunale minorile di Torino, il Procuratore della Repubblica
aveva promosso azione penale nei confronti del L. C. per il
delitto di alterazione di stato, prevista nell'art. 567, secondo comma,
cod. pen., quale indiziato di falsità nel riconoscimento di sua
paternità naturale effettuato nei confronti del minore F.. Il
P.M. aveva, quindi, investito esso Giudice Istruttore per la formale
istruttoria, nel corso della quale il giudice stesso aveva disposto
perizia medico-legale, al fine di accertare la veridicità o meno del
riconoscimento, attraverso l'esame del gruppo sanguigno del prevenuto,
della madre naturale Ida Sgrò, e del minore stesso.
Senonché, all'udienza peritale del 19 settembre 1978, l'imputato,
assistito dal difensore di fiducia, rifiutava di prestarsi al prelievo
ematico, e depositava nel contempo memoria scritta mediante la quale,
nell'ipotesi che il Giudice ritenesse ciononostante di insistere nel
provvedimento, chiedeva che gli atti, sospeso il giudizio, fossero
trasmessi a questa Corte per l'esame della compatibilità degli
articoli citati del codice processuale penale con gli artt. 13 e 24
Cost.
Il Giudice, sul conforme parere del P.M., ritenuta la manifesta
infondatezza del profilo concernente il parametro di cui all'art. 24,
secondo comma, Cost., sollevava per il resto la cennata questione
incidentale di legittimità costituzionale.
Interveniva nel giudizio davanti a questa Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che chiedeva dichiararsi l'infondatezza della sollevata
questione. Considerato in diritto :
Osserva il magistrato nell'ordinanza che l'attuale sistema
processuale non porrebbe limite alcuno ai poteri dispositivo e coattivi
del Giudice penale nella scelta dei mezzi d'indagine e nell'uso della
coazione fisica per eseguirli in caso di opposizione. Sulla base di
tale premessa, ritiene il Giudice che la questione proposta possa avere
fondamento, in riferimento al secondo comma dell'art. 13 Cost., specie
in considerazione dell'eventualità che la perizia coinvolga anche
terzi estranei all'imputazione, e del fatto che - secondo il rimettente
- non è nemmeno imposta dall'ordinamento giuridico-processuale alcuna
motivazione al provvedimento del Giudice. Per di più, la forzosa
limitazione della libertà personale, che verrebbe a verificarsi a
seguito della costrizione a sottoporsi alla perizia comporterebbe
altresl' la violazione del quarto comma dell'art. 13 nel momento in cui
si procedesse al prelievo ematico, in quanto si integrerebbe
un'inequivocabile violenza fisica su persona sottoposta a restrizioni
di libertà.
La questione non è fondata.
Va innanzitutto contestata la premessa del ragionamento del Giudice
rimettente.
Non è esatto, infatti, che il Giudice non incontri limite alcuno
ai suoi poteri dispositivi in materia penale ed ai mezzi per attuarli,
perché l'ordinamento giuridico- processuale va letto nel contesto
della Costituzione e con i limiti opposti dai suoi principi
fondamentali. Così non potrebbe il giudice disporre mezzi istruttori
che mettessero in pericolo la vita o l'incolumità o risultassero
lesivi della dignità della persona o invasivi dell'intimo della sua
psiche, perché sarebbero in contrasto con la tutela dei diritti
fondamentali ex art. 2 Cost. Come non potrebbe il Giudice, mediante i
mezzi istruttori, mettere in pericolo la salute del periziando perché
violerebbe l'art. 32 Cost.
Ma, per quanto si riferisce ai limiti alla libertà personale, non
tiene conto il giudice a quo che il Costituente ha inteso appunto
tutelare la libertà del cittadino affidandone al giudice la garanzia e
dal secondo comma dell'art. 13 si evince che la Costituzione consente
sia la detenzione che "qualsiasi altra restrizione della libertà
personale" proprio e soltanto se vi sia "atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".
Orbene, le ragioni relative alla giustizia penale, e
all'accertamento della verità che la concerne, rientrano sicuramente
fra i "casi" previsti dalla legge: e la perizia medico-legale è
altrettanto certamente uno dei "modi" legittimi mediante i quali è
lecito al giudice previa congrua motivazione (sent. nn. 156/1967 e
64/1970) attuare una "qualsiasi restrizione della libertà personale",
nei limiti ovviamente sopra accennati. Ma il prelievo ematico, ormai di
ordinaria amministrazione nella pratica medica, talché può essere
persino effettuato da infermiere professionali, né lede la dignità o
la psiche della persona, né mette in alcun modo in pericolo la vita,
l'incolumità o la salute della persona, salvo casi patologici
eccezionali che il perito medico-legale sarebbe facilmente in grado di
rilevare.
Sul punto, del resto, questa Corte si è già indirettamente
pronunziata allorquando, in tema di art. 4 della legge di pubblica
sicurezza, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui
consentiva alla polizia di eseguire rilievi segnaletici comportanti
restrizioni della libertà personale: e nella motivazione si portava
appunto l'esempio del caso in cui si "richiedono prelievi di sangue"
(sent. 22 marzo 1962 n. 30).
Ma la censura d'illegittimità in parte qua dell'articolo impugnato
è seguita proprio perché, essendo abilitata a quegli atti la polizia,
venivano a mancare al cittadino le guarentigie giurisdizionali imposte
dall'art. 13 Cost..
Tanto meno, poi, può venire in causa il quarto comma dell'invocato
parametro costituzionale, perché le violenze cui quel comma fa
riferimento sono evidentemente quelle illecite, anche nel senso sopra
specificato e non le minime prestazioni personali imposte all'imputato
o a terzi, da un normale e legittimo mezzo istruttorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 146, 314 e 317 cod. proc. pen., sollevata dal Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Torino, con ordinanza 10 ottobre
1978, in riferimento all'art. 13, secondo e quarto comma,
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte