Sentenza n. 54/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2-terlegge 114/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della
legge 16 aprile 1974 n. 114 (Conversione, con modificazioni del d.l.
2 marzo 1974 n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni
trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con l'ordinanza
emessa l'8 novembre 1978 dal Tribunale di Padova nel procedimento
civile vertente tra Venturato Maria ed altri e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 71 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Venturato Maria
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Udito l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al pretore di Padova, Venturato Maria, premesso
che era vedova di Frizzarin Angelo, titolare di pensione a carico
della gestione speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1
gennaio 1965, che quest'ultimo, dopo tale data, avendo continuato a
svolgere lavoro agricolo autonomo, era rimasto iscritto in detta
gestione per altri cinque anni e fino alla data del decesso avvenuto
il 7 luglio 1972, che siffatta iscrizione le conferiva, in
applicazione dell'articolo 2-ter legge 16 aprile 1974 n. 114, il
diritto a pensione di riversibilità, consentendo il superamento
della circostanza, altrimenti ostativa ex art. 25 legge 30 aprile
1969 n. 153, dell'anteriorità all'1 gennaio 1970 della data di
pensionamento del dante causa, conveniva in giudizio l'I.N.P.S.
chiedendo l'accertamento del suo diritto al menzionato trattamento
pensionistico.
Analoga domanda proponeva Zanantonio Olinda, vedova di Scolaro
Gino, deceduto il 7 luglio 1973, titolare di pensione nella gestione
speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1 novembre 1964 e
rimasto iscritto in tale gestione fino a tutto il 3 dicembre 1970.
Il giudice adito, riunite le cause, respingeva entrambe le
domande. Il tribunale di Padova, adito in sede di gravame, con
ordinanza emessa l'8 novembre 1979, ritualmente comunicata,
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo
1979, sollevava, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della citata legge n.
114/74, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione di
riversibilità per il superstite di pensionato nella gestione
speciale coltivatori diretti che, pur godendo del relativo
trattamento con decorrenza anteriore al primo gennaio 1970, abbia,
successivamente al pensionamento, svolto lavoro autonomo per un
periodo superiore ai cinque anni.
Ritenuta la sussistenza di tale ultima circostanza nel caso di
specie (e perciò, implicitamente, la rilevanza della questione,
circa la quale, peraltro, difettano specifiche argomentazioni), il
giudice a quo rilevava altresi che le ricorrenti, pur avendo i
requisiti richiesti dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153
per ottenere la pensione di riversibilità nella gestione speciale
coltivatori diretti, non potevano beneficiare di tale norma per
carenza dell'ulteriore requisito, dalla medesima legge imposto, della
posteriorità della decorrenza del pensionamento del dante causa alla
data dell'1 gennaio 1970.
Osservava, poi, che ai sensi dell'art. 2-ter della legge n.
114/74, il titolare di pensione a carico della gestione speciale
coltivatori diretti, dal 1° gennaio 1970, ove svolga, successivamente
alla decorrenza di detta pensione, lavoro "dipendente", e versi i
relativi contributi all'A.G.O per il periodo minimo di cinque anni,
può optare per la pensione a carico della stessa assicurazione
generale obbligatoria. Ai sensi della medesima norma, il superstite
di pensionato a carico della gestione speciale, titolare di tale
ulteriore periodo di contribuzione all'A.G.O, ha diritto alla
liquidazione della pensione di riversibilità a carico di
quest'ultima, anche se il trattamento pensionistico del dante causa
abbia decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970.
Invece non ha lo stesso diritto il superstite del pensionato
iscritto alla gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia
continuato a prestare lavoro "autonomo" per altri cinque anni.
Di qui la lamentata violazione del principio di uguaglianza, non
ravvisandosi, secondo il giudice a quo, idonea giustificazione del
diverso trattamento riservato ai superstiti, rispettivamente di
pensionati a carico della gestione speciale che dopo il pensionamento
abbiano prestato lavoro "autonomo" o "dipendente", nella diversa
natura dell'attività alla cui stregua i pensionati stessi continuano
a rivestire la qualità di assicurati (nell'A.G.O o nella stessa
gestione speciale). Siffatta diversità non potrebbe avere più
giuridica rilevanza dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile
1969 n. 153 che, con l'art. 25, ha esteso ai superstiti di
coltivatori diretti il medesimo trattamento riservato ai superstiti
di coltivatori dipendenti.
2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è
costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri; entrambi hanno concluso nel senso dell'infondatezza
della questione.
L'Avvocatura dello Stato ha osservato che la norma impugnata
conferisce ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori "autonomi" che, dopo il pensionamento, abbiano prestato
lavoro "subordinato", utile di per sé al conseguimento della
pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, facoltà di optare
per il trattamento previdenziale dei lavoratori "dipendenti". Solo in
conseguenza di questa opzione e del conseguente passaggio dalla
gestione speciale all'assicurazione generale, si determina la
possibilità, per i superstiti, di fruire della pensione di
riversibilità senza i limiti posti dall'art. 25 della legge n.
153/69 per i soli superstiti di pensionati a carico della gestione
speciale. Il diverso trattamento praticato ai superstiti di quei
lavoratori i quali sono sempre rimasti iscritti nella gestione
speciale o, comunque, dopo il pensionamento, non hanno prestato
lavoro dipendente per un tempo sufficiente a determinare la
possibilità del loro pensionamento a carico dell'A.G.O. è
giustificato dall'avvenuta prestazione di lavoro dipendente per un
periodo tale da far maturare il diritto a pensione nell'A.G.O..
I superstiti dei lavoratori autonomi incorrono nelle limitazioni
previste dal citato art. 25 legge n. 153/69, nonostante l'avvenuta
prosecuzione di versamenti contributivi nella gestione speciale per
oltre un quinquennio successivo alla data di pensionamento del dante
causa. In tale situazione nessun elemento di novità si aggiunge alle
censure già esaminate da questa Corte, relativamente alla norma
suddetta, allorché con la sentenza n. 33/75 ha ritenuto razionale
tale diversità, giudicandola rispondente ad una scelta di politica
legislativa, diretta a realizzare l'ampliamento della tutela
previdenziale con la gradualità imposta dalla disponibilità
finanziaria.
La difesa dell'I.N.P.S. ha sottolineato in particolare che anche
la norma censurata dal giudice a quo costituisce un momento del
graduale processo di miglioramento della tutela previdenziale. In
ispecie, essa appare rispondente allo scopo di enucleare tutti quei
periodi di contribuzione all'A.G.O., idonei a determinare il diritto
alla relativa pensione secondo le norme proprie di questa, al fine di
garantire identica tutela previdenziale e pensionistica a parità di
condizioni assicurative e contributive conseguite da chi abbia
prestato lavoro dipendente. Per contro, la diversità di condizione
che caratterizza i lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati,
particolarmente nel settore agricolo, costituisce sufficiente
giustificazione dell'avvenuto esercizio della discrezionalità
legislativa nel senso di conservare per i superstiti dei primi le
ricordate condizioni limitative del diritto a pensione di
riversibilità.
La stessa difesa dell'I.N.P.S. ha, peraltro, eccepito
l'irrilevanza della questione limitatamente alla domanda proposta nel
giudizio a quo da Zanantonio Olinda, essendo stato in detto giudizio
dedotto che il dante causa di quest'ultima non risultava avere
effettuato versamenti contributivi successivamente alla data di
pensionamento, neanche nella gestione speciale.
3. - La Venturato Maria si è costituita tardivamente.
Nell'imminenza della pubblica udienza hanno presentato memorie la
difesa della Venturato e dell'I.N.P.S.. Della prima non si può
tenere conto essendo stata tardiva la sua costituzione nel giudizio.
La difesa dell'I.N.P.S., dopo avere richiamato la giurisprudenza
di questa Corte circa la legittimità di trattamenti differenziati in
materia previdenziale, discrezionalmente attuati dal legislatore al
fine di procedere, con gradualità e nel rispetto necessario delle
compatibilità finanziarie, sulla via del miglioramento delle
prestazioni, ha sottolineato che dall'ordinamento vigente può
enuclearsi il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale
dell'assicurazione ordinaria rispetto alle sue gestioni speciali e
della utilizzabilità in essa soltanto in casi eccezionali, non
estensibili analogicamente, della contribuzione effettuata nella
gestione speciale dei lavoratori autonomi: esempio specifico ne è
l'art. 6 della legge n. 9/63 (intesa quale completamento della legge
n. 1047/57, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e
coloni).
Deroghe al principio per cui il diritto alla pensione secondo le
norme dell'assicurazione ordinaria si configura nel solo caso in cui
tutti i requisiti risultino raggiunti nel regime generale predetto,
possono essere talora poste dal legislatore, ma, in quanto tali, sono
di stretta intepretazione e non alterano la sostanza del principio
stesso: così, ad esempio il d.P.R. n. 1434/70 nel disciplinare il
reinserimento di mezzadri e coloni nell'assicurazione generale
obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti ha eccezionalmente
consentito la computabilità in essa dei contributi versati nella
gestione speciale nella quale gli assicurati erano ancora iscritti al
momento dell'entrata in vigore del provvedimento.
In questo contesto si inserisce anche la norma impugnata,
improntata appunto al principio dell'autonomia dell'A.G.O. rispetto
alle gestioni speciali e della rilevanza della contribuzione compiuta
nella prima, a fini di liquidazione del relativo trattamento secondo
le norme proprie di essa, nei soli casi in cui risultino verificati
tutti i requisiti dalla medesima previsti. La norma poi rappresenta
un ulteriore momento di sviluppo e miglioramento del sistema
previdenziale, essendosi con essa assicurata detta rilevanza anche
nei confronti dell'assicurato già pensionato, mentre
antecedentemente essa era limitata soltanto nei confronti degli
iscritti non pensionati.
Né può richiamarsi a sostegno della censura per cui è causa una
supposta equiparazione fra lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo
dipendente, operata dalla legge n. 153/69, posto che le due forme di
lavoro restano soggettivamente ed oggettivamente diverse nella loro
proiezione previdenziale, sotto il profilo della base di calcolo dei
relativi trattamenti nonché dei criteri di determinazione della
contribuzione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Padova dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2-ter
della legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede, a
favore del superstite di pensionato nella gestione speciale
coltivatori diretti, il diritto alla pensione di
riversibilità, qualora il suo dante causa, pur avendo goduto del
trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio
1970, sia rimasto iscritto in detta gestione versandovi i contributi
assicurativi per un periodo pari o superiore al quinquennio e
condiziona il diritto al trattamento di riversibilità più
favorevole alla circostanza della concessione della pensione del de
cuius successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
Detto trattamento sarebbe irrazionalmente deteriore rispetto a
quello riservato nell'analogo caso al superstite di pensionato nella
stessa gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia versato
contributi per lavoro dipendente per almeno un quinquennio nella
gestione ordinaria assicurativa in quanto in tale caso sussiste la
facoltà di optare per la liquidazione della più favorevole pensione
a carico della detta gestione e, per il superstite, il diritto di
ottenere il trattamento di riversibilità anche in difetto della
condizione di concessione di pensione al de cuius nella gestione
speciale posteriormente al 1° gennaio 1980.
2. - La questione non è fondata.
La norma denunciata (art. 2-ter della legge n. 114/74 di
conversione con modificazioni del d.l. n. 30 del 1974), la quale
persegue finalità di riassetto e di miglioramento del trattamento
pensionistico, ha consentito ai titolari di pensioni a carico di
gestioni speciali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e
commercianti) di ottenere la riliquidazione della pensione a carico
della più favorevole assicurazione obbligatoria ordinaria per i
lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, al raggiungimento
di tutti i requisiti della detta assicurazione ordinaria,
indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale.
In altri termini, la detta norma ha concesso il beneficio del
passaggio dalla gestione speciale alla gestione ordinaria a quei
pensionati che, dopo il pensionamento, abbiano prestato lavoro
dipendente iscrivendosi alla relativa assicurazione obbligatoria
ordinaria e pagando i relativi contributi.
La stessa norma ha riconosciuto ai superstiti dei detti pensionati
il diritto di liquidare la pensione di riversibilità a carico
dell'assicurazione ordinaria generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti quando il loro dante causa abbia maturato il diritto al
relativo trattamento pensionistico diretto.
Lo stesso diritto non è stato riconosciuto ai superstiti dei
pensionati i quali, dopo il pensionamento, hanno prestato lavoro
autonomo continuando ad essere iscritti nella gestione speciale con
il versamento dei relativi contributi. Per essi ha trovato ancora
applicazione l'art. 25 della legge n. 153 del 1969, alle condizioni
ivi previste, norma peraltro ritenuta costituzionalmente legittima
(sent. n. 33/75).
La norma suddetta non ha creato alcuna discriminazione. La
situazione regolata è diversa da quella disciplinata
precedentemente; una riguarda i pensionati da lavoro dipendente e
l'altra i pensionati da lavoro autonomo. Già questa Corte (sent. n.
31/86) ha ritenuto la diversità di trattamento né arbitraria né
irragionevole, trovando essa la sua giustificazione proprio nella
differenza delle situazioni. Anzitutto i due rapporti di lavoro sono
qualitativamente diversi; i lavoratori dipendenti godono di una
retribuzione fissa mentre i lavoratori autonomi di un reddito. Essi,
inoltre, hanno una diversa posizione economica e sociale, ma
sopratutto sussiste una diversità di sistemi di contribuzione; per
gli uni essa è legata ad un reddito, più o meno statico, mentre per
gli altri è legata alla dinamica salariale.
Il rapporto contribuzione-retribuzione è diverso dal rapporto
contribuzione-reddito. La massa contributiva aumenta in proporzione
alla retribuzione, il che non si verifica, o almeno nelle stesse
proporzioni, per il reddito.
Essendo il trattamento pensionistico legato anche alla
contribuzione, è adeguatamente giustificata la diversità dei
trattamenti per l'una e per l'altra categoria di lavoratori.
3. - Vero è che vi è una tendenza alla uniformità dei
trattamenti pensionistici ma, trattandosi di scelte di politica
legislativa per l'ampliamento della tutela dei pensionati e dei
superstiti che richiedono aggravi finanziari, il passaggio al
trattamento più favorevole deve necessariamente essere graduale
secondo le disponibilità finanziarie del Paese.
È proprio il principio della gradualità che giustifica la
sussistenza della diversità dei trattamenti ed importa perciò la
legittimità costituzionale delle norme di previsione. E questa Corte
più volte ha deciso nei suindicati sensi (sentt. nn. 33/75, 126/77,
42/82).
Le fattispecie hanno riguardato proprio la determinazione in
concreto dei trattamenti pensionistici, la concessione di trattamenti
più favorevoli, il passaggio dalle gestioni speciali alla più
favorevole gestione ordinaria.
Per quello che più particolarmente interessa la fattispecie, la
legge n. 1047/57 ha esteso l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai coltivatori diretti,
mezzadri e coloni ed ha istituito presso l'I.N.P.S. una gestione
speciale autonoma per provvedere al loro trattamento di previdenza
che, però, includeva solo le pensioni dirette e limitava la
concessione della pensione di riversibilità solo ad alcuni casi. La
norma (art. 18), però, veniva dichiarata costituzionalmente
illegittima da questa Corte nella parte in cui escludeva dal
trattamento pensionistico altri superstiti (sent. 33/75).
La legge n. 9 del 1963 ha elevato, poi, i trattamenti minimi di
pensione ed ha riordinato la materia prevedendo, tra l'altro, anche
la possibilità di cumulo con le contribuzioni versate in altra
gestione o nell'assicurazione generale obbligatoria ordinaria (sent.
n. 126/77).
La legge n. 903 del 1965 ha avviato la riforma ed ha attuato
alcuni miglioramenti dei trattamenti pensionistici. L'art. 22 ha
regolato le prestazioni ai superstiti.
La legge n. 613/66 ha introdotto una norma derogatoria (art. 21)
in favore dei superstiti di pensionati a carico della gestione
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che ha
consentito la liquidazione della pensione indiretta a carico della
gestione ordinaria o altra speciale allorché, alla data del decesso
del dante causa, tutti i requisiti di legge risultavano raggiunti
nella forma assicurativa in cui il diritto veniva a perfezionarsi con
la neutralizzazione dei contributi accreditati nella gestione
speciale.
L'art. 26 della medesima legge n. 613/66 ha previsto il diritto al
supplemento della pensione a carico delle gestioni speciali per
l'utilizzo anche dei contributi eventuali versati nell'assicurazione
ordinaria (Corte Cost. n. 42/82).
La legge n. 153/69 ha rivisto gli ordinamenti pensionistici ed ha
dettato alcune norme in materia di sicurezza sociale. L'art. 25 ha
previsto per i superstiti di cui all'art. 22 della legge n. 903/65,
il diritto alla pensione diretta o di riversibilità a carico della
gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con
le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti ad alcune condizioni, con l'applicazione
dell'art. 18 della legge n. 1047/57, nel caso della loro non
sussistenza (sent. n. 126/77).
Il d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1434, nel disciplinare il
reinserimento dei soli mezzadri e coloni e loro familiari
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
eccezionalmente ha sancito la computabilità in detta assicurazione
dei contributi versati nell'apposita gestione speciale presso la
quale gli stessi fossero stati iscritti alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina normativa.
In questo assetto normativo si è inserita poi la norma censurata
che continua ad attuarne la ratio e le finalità.
Come esattamente ha rilevato la difesa dell'I.N.P.S.,
dall'excursus legislativo di cui innanzi si desume il principio
dell'autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria
rispetto alle gestioni speciali e l'utilizzazione in essa, in via
eccezionale e perciò non estensibile analogicamente, dei periodi di
contribuzione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi per il
conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario solo a
tassative condizioni fra le quali la fissazione di una determinata
base di calcolo dei contributi da versare e la determinazione
dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella
stessa misura in vigore nel regime ordinario (art. 32, lett. b),
della legge n. 153/69). Consegue la maggiore onerosità del
contributo dovuto all'assicurazione generale e la separazione
contabile del pro rata a carico di ciascuna delle due gestioni in
materia di ricongiunzione nell'A.G.O. dei periodi assicurativi dei
lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali amministrate
dall'I.N.P.S.
Si rileva altresì la volontà del legislatore di realizzare, con
la gradualità imposta dal quadro delle compatibilità finanziarie,
la par condicio normativa ed economica fra assicurati e pensionati
nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e loro familiari i
quali possono far valere diritti alla pensione a carico del regime
generale ordinario allorché, secondo il regime proprio di questa,
risultino perfezionati tutti i requisiti che condizionano l'insorgere
del diritto stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114, sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Padova con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte