Sentenza n. 54/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d. 267/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, ultima proposizione, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal
Tribunale di Savona nel procedimento su istanze di fallimento
proposte da Ottoboni Monica ed altri contro la Ditta Fratelli
Fontana, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Ottoboni Monica ed altri hanno chiesto al Tribunale di Savona
di dichiarare il fallimento della Ditta Fratelli Fontana. Con
ordinanza del 15 maggio 1990 (R.O. n. 504 del 1990) il Tribunale ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge
fallimentare), nella parte in cui, dopo avere escluso dalla procedura
fallimentare i piccoli imprenditori, dispone che "in nessun caso sono
considerate piccoli imprenditori le società commerciali".
Il giudice remittente, premesso che nella fattispecie si tratta di
una piccola società di fatto, il cui capitale si compone delle
scorte consistenti in confezioni e delle attrezzature indispensabili
per la vendita, e che il locale in cui si esercita l'attività
commerciale è condotto in locazione, ha rilevato che la
interpretazione letterale della disposizione de qua, secondo cui la
esclusione dal fallimento riguarda solo i piccoli imprenditori
individuali e non anche le piccole imprese sociali, importa
violazione dell'art. 3 della Costituzione. Infatti, applicandola alle
società di persone, per le quali vige la regola della illimitata
responsabilità patrimoniale dei soci, si crea una disparità di
trattamento fra il piccolo imprenditore individuale, non soggetto al
fallimento, ed i soci illimitatamente responsabili di una impresa
sociale, anch'essi imprenditori, ai quali ex art. 147 legge
fallimentare si può estendere il fallimento della società. La
disparità di trattamento sarebbe tanto più grave in quanto, per
giurisprudenza costante della Cassazione e dei giudici di merito, non
sono soggetti al fallimento né gli artigiani né le società
artigiane quando le dimensioni dell'impresa non superano certi
limiti. Si fa specifico richiamo alle sentenze della Corte
costituzionale nn. 94 del 1970 e 570 del 1989.
2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuta
l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o
la infondatezza della questione.
Ha osservato che la figura della piccola società commerciale è
ignota al nostro ordinamento, che riserva solo al piccolo
imprenditore individuale un regime differenziato, incompatibile con
quello proprio delle società commerciali; che le realtà poste a
confronto non sono omogenee in quanto anche la posizione del socio
illimitatamente responsabile non è riconducibile a quella
dell'imprenditore; che, comunque, la disciplina de qua risponde ad
una valutazione di politica economico-sociale incensurabile in sede
di legittimità costituzionale. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 1, secondo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, ai fini
dell'esclusione dalla procedura fallimentare, stabilisce che in
nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società
commerciali, violi l'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento che creerebbe tra i piccoli imprenditori individuali e le
piccole imprese commerciali, nonché tra queste ultime e le società
artigiane, per consolidata giurisprudenza, escluse dal fallimento.
2. - La questione è inammissibile.
La sottoposizione alla procedura fallimentare delle società anche
se di fatto e di modeste dimensioni trova adeguata giustificazione
nella presunzione di speculazione e di profitto che ne ha determinato
la costituzione. In via generale, quindi, la differenziazione tra le
società ed il piccolo imprenditore individuale non è irrazionale.
2.1. - Non sussiste nemmeno omogeneità tra la situazione del
piccolo imprenditore e quella dei soci di una società di persone
anche se di modeste dimensioni. Invero, è soggetta al fallimento
solo la società e ai soci illimitatamente responsabili può solo
estendersi il suo fallimento. In altri termini, il fallimento del
socio segue per legge quello della società, mentre rimane persino
irrilevante il fatto che egli non sia imprenditore commerciale e
versi o meno in istato di insolvenza. La estensione del fallimento è
diretta ad impedire che il socio possa compiere atti di disposizione
del suo patrimonio che, invece, deve servire a soddisfare i creditori
sociali.
3. - Il diverso trattamento fatto alla società artigiana trova
giustificazione nella natura e nel carattere di questo tipo di
società, la quale gode di uno status particolare ed è soggetta ad
una disciplina peculiare, la quale si applica, però, fino a che le
sue dimensioni siano modeste. Se essa si ingrandisce, se la sua
organizzazione si espande fino ad assumere le dimensioni di una vera
e propria impresa commerciale o industriale, se il suo guadagno, in
altri termini, assume i connotati del profitto, perde le
caratteristiche di impresa artigiana ed è soggetta al fallimento in
quanto è ritenuto prevalente il fine della speculazione e del
profitto. Ciò avviene, del resto, anche per l'artigiano il quale è
soggetto a fallimento quando si espande ed organizza la produzione su
basi speculative.
4. - Per quanto riguarda il precedente giurisprudenziale invocato
(sentenza Corte cost. n. 579 del 1989) si osserva che esso ha
riguardato la legittimità costituzionale della norma della legge
fallimentare che stabiliva un criterio fisso per la esclusione dalla
soggezione al fallimento del piccolo imprenditore, cioè il limite di
lire 900.000 del capitale investito nelle aziende, divenuto
addirittura irrisorio per il mutamento dei valori monetari successivi
all'emanazione della legge (1942). Tuttavia, alcune considerazioni
svolte in quella sentenza possono valere anche per le società
commerciali di modeste dimensioni. E cioè quelle relative alla
entità dell'impresa, alle dimensioni della sua organizzazione e dei
mezzi impiegati, agli effetti ed alle ripercussioni del dissesto
nell'economia nazionale generale, alla utilità del ricorso alla
procedura fallimentare per gli stessi creditori specie in relazione
all'esiguità del patrimonio attivo, per la sua durata e le spese e,
in genere, per la sua complessità, in relazione alla esiguità
dell'attivo con il conseguente rischio della mancata realizzazione
delle finalità di tutela degli interessi dei creditori.
Le dette considerazioni, però, attengono alla sfera della
discrezionalità del legislatore perché rientrano nell'ambito della
generale politica economica e giudiziaria e a lui spetta la scelta di
una delle varie soluzioni possibili.
Pertanto la questione va dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, ultima proposizione, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Savona con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte