Sentenza n. 54/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo
comma, lettera e), del codice di procedura penale, promossi con n. 2
ordinanze emesse il 25 febbraio ed il 21 marzo 1992 dal Pretore di
Milano, nel procedimento di convalida dell'arresto di Cara Graziella,
iscritte ai nn. 395 e 396 del registro ordinanze 1992 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Dovendo provvedere alla convalida dell'arresto di Cara
Graziella, il Pretore di Milano ha sollevato d'ufficio, con ordinanza
del 25 febbraio 1992, una questione di legittimità costituzionale
dell'art. 380, secondo comma, lettera e), del codice di procedura
penale, "nella parte in cui impone l'arresto nella flagranza del
delitto, consumato o tentato, di furto, ricorrendo la circostanza
aggravante prevista dall'art. 625, comma I, n. 2, prima ipotesi,
anche nel caso in cui la violenza sulle cose abbia cagionato un danno
esiguo, tale da non potere integrare un deterioramento di una certa
consistenza".
Premesso che nella specie il tentato furto aveva avuto ad oggetto
una giacca ed un "tailleur" sottratti dai banchi di vendita di un
grande magazzino e che la violenza sulle cose era consistita nella
rottura, tramite un tagliaunghie, delle placche antitaccheggio, e
rilevato che tale aggravante sussisterebbe anche nell'ipotesi della
rottura dell'involucro di cellophan di una musicassetta, il Pretore
rimettente osserva che con le previsioni di cui al secondo comma
dell'art. 380 il legislatore delegato ha dato attuazione al criterio
direttivo (c.d. qualitativo) enunciato al n. 32 dell'art. 2 della
legge delega per l'arresto obbligatorio in flagranza, predeterminando
le fattispecie delittuose rispondenti alle "speciali esigenze di
tutela della collettività" da esso postulate.
Dopo aver ricordato la delimitazione di tale concetto operata da
questa Corte - a proposito dell'abrogato art. 1 della legge n. 152
del 1975 - con la sentenza n. 1 del 1980, nonché quella dettata in
tema di misure cautelari dall'art. 274, primo comma, lettera c), in
attuazione della direttiva n. 59 della delega, il giudice a quo
sottolinea l'ulteriore circoscrizione che nel caso in esame si desume
dal ricorso all'aggettivo "speciali" ed assume che la direttiva n. 32
sarebbe violata - e con essa l'art. 76 della Costituzione - in quanto
la norma non limita l'obbligo dell'arresto alle ipotesi in cui il
furto con violenza sulle cose sia tale da porre in pericolo le
condizioni di base della sicurezza collettiva, imponendolo perciò
anche nei casi in cui la violenza abbia comportato un danno
estremamente esiguo. L'assimilazione di tali casi ad altri nettamente
differenti sotto il profilo del disvalore e della sintomaticità del
fatto (es. furto di denaro o preziosi mediante perforamento con
lancia termica del caveau di una banca) comporterebbe, inoltre,
violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sotto il medesimo profilo,
il giudice a quo sottolinea che l'arresto è invece facoltativo (art.
381, comma quarto, cod. proc. pen. ) per fattispecie obiettivamente
più gravi, suscettibili di determinare nella collettività un più
intenso allarme, quali il furto commesso da persona che porta indosso
armi, da tre o più persone, ovvero con destrezza; e che della
necessità di distinguere a seconda dell'entità del fatto il
legislatore si è dato carico recentemente per i delitti concernenti
sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali si è escluso
l'obbligo dell'arresto laddove per i mezzi, per la modalità o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle
sostanze, i fatti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
risultino di lieve entità (art. 2 legge n. 314 del 1991, che ha
sostituito la lettera h) del secondo comma dell'art. 380 cod. proc.
pen.).
1.1. - La medesima questione, motivata in termini sostanzialmente
identici, è stata nuovamente sollevata dallo stesso Pretore di
Milano, con ordinanza del 21 marzo 1992, nel corso di un successivo
procedimento per analogo reato nei confronti della medesima Cara
Graziella.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deduce innanzitutto
l'inammissibilità per irrilevanza delle questioni sollevate, rese
inutili dall'essersi i giudici a quibus spogliati della cognizione
sull'arresto. Infatti i procedimenti di convalida dell'arresto si
sono conclusi con le pronunce, contestuali all'ordinanza di
rimessione, di "immediata liberazione dell'arrestata .. sul rilievo
della carenza di valido titolo di detenzione".
Una seconda ragione di inammissibilità discende, secondo
l'Avvocatura, dal fatto che viene richiesta un'addizione alla norma
impugnata che non è concordemente descritta, dato che la prima
ordinanza accenna al "danno esiguo", la seconda ai "mezzi adoperati";
e ad una pronuncia additiva non può pervenirsi quando v'è da
compiere una scelta tra più alternative.
La questione sarebbe comunque infondata nel merito, essendo il
furto con violenza sulle cose un reato gravemente offensivo, come
può desumersi dall'ingente quantità di risorse che la collettività
è costretta a dedicare alla difesa privata da esso; ed andrebbe
altresì considerato che il timore dell'arresto obbligatorio è
l'unica effettiva remora per persone che del furto fanno una
"normale" attività "lavorativa".
Il richiamo, poi, agli enunciati della sentenza n. 1 del 1980,
sarebbe improprio, dato che essa atteneva non alla flagranza ma alla
cessazione delle esigenze cautelari c.d. finali della custodia
(allora preventiva) e dunque al venir meno dello stato di detenzione
in rapporto alla pericolosità potenziale del soggetto; e d'altra
parte l'apprezzamento delle particolarità del caso concreto ben
può, una volta che l'arresto sia convalidato, determinare la
cessazione rapida della custodia ex art. 391 cod. proc. pen.;
Infine, secondo l'Avvocatura, non sarebbe prospettabile un sia
pur limitato vizio di irrazionalità ex art. 3 della Costituzione,
giacché la connotazione generale e astratta della norma esclude che
possano introdursi, in una disposizione vincolante all'arresto,
selettori equivoci o zone grigie, come prospettato dai giudici
remittenti allorché sostanzialmente ipotizzano pronunce additive che
inseriscano nella normativa criteri vaghi e arbitrari. Considerato in diritto
1. - Data l'identità delle questioni sollevate, i due giudizi
vanno riuniti.
Con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di Milano dubita
che l'art. 380, secondo comma, lettera e), cod. proc. pen. , nella
parte in cui prevede l'arresto obbligatorio nella flagranza del
delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625, primo
comma, n. 2, cod. pen. ) anche nelle ipotesi in cui questa abbia
cagionato un danno esiguo, contrasti:
con l'art. 76 della Costituzione, non potendosi in tal caso
ravvisare quelle "speciali esigenze di tutela della collettività"
che la direttiva n. 32 dell'art. 2 della legge delega pone come
requisito (c.d. qualitativo) per l'obbligatorietà dell'arresto;
con l'art. 3 della Costituzione, dato che la mancata esclusione
dell'obbligatorietà dell'arresto comporta un'ingiustificata
parificazione con le ipotesi più gravi dello stesso delitto di cui
all'art. 625, n. 2, cod. pen. ed un'ingiustificata differenziazione
rispetto sia ad altre ipotesi di furto aggravato per le quali
l'arresto è solo facoltativo, sia rispetto alla esclusione
dell'obbligatorietà dell'arresto prevista per i delitti in materia
di sostanze stupefacenti qualora i fatti siano di lieve entità.
2. - L'Avvocatura dello Stato sostiene che le predette questioni
sarebbero inammissibili per irrilevanza, dato che nei casi di specie
i procedimenti di convalida dell'arresto si sono conclusi con le
pronunce, contestuali alla ordinanza di rimessione, di "immediata
liberazione dell'arrestata .. sul rilievo della carenza di valido
titolo di detenzione".
L'eccezione non è fondata, dato che presuppone un'interpretazione
di tale provvedimento antitetica rispetto al tenore testuale delle
due ordinanze, con le quali è stata disposta "l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il
giudizio di convalida in corso". In realtà, il provvedimento di
liberazione dell'arrestata era imposto, in entrambi i casi, dalla
disposizione di cui all'art. 391, settimo comma, ultima parte, del
codice di rito, il quale - nel testo sostituito dall'art. 25 del
decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 - prevede testualmente che
"l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di
convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a
disposizione del giudice". Poiché tale disposizione ricollega la
perdita di efficacia dell'arresto alla carenza, per qualsiasi
ragione, di un provvedimento positivo di convalida nel suddetto
termine, è ovvio che l'impossibilità di rispettarlo conseguente
all'elevazione della questione comportava (o avrebbe di li a poco
ineludibilmente comportato) l'intervento di tale autonoma causa di
carenza di valido titolo di detenzione, a prescindere
dall'esaurimento del procedimento di convalida, che con le ordinanze
era stato contestualmente sospeso. Tale procedimento non può perciò
ritenersi esaurito, né di esso i giudici si sono spogliati: e la sua
persistenza nonostante la liberazione trova ragione nell'interesse
generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur
sempre determinato una privazione di libertà.
La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di
stabilire se la liberazione dell'arrestata debba considerarsi
conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero,
più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della
disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti.
Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità che trae
spunto dalla parziale divergenza tra i petita delle due ordinanze, in
quanto - a parte che questi sono sostanzialmente simili -
l'alternatività delle prospettazioni che può comportare tale
conclusione processuale deve essere insita in ciascuna delle singole
ordinanze, sì da suscitare dubbio circa la pronuncia richiesta, e
non può invece riscontrarsi quando si rinvenga in provvedimenti
distinti, che devono formare oggetto di valutazione autonoma.
3. - La questione non merita analitiche considerazioni sotto il
profilo dell'invocato principio di uguaglianza, dato che, quando una
norma è astrattamente applicabile ad una pluralità di situazioni, i
margini di discrezionalità che vanno riconosciuti al legislatore
sono tali da non consentire, in via generale, un raffronto tra le
varie fattispecie che conduca a ritenere vulnerato il canone di cui
all'art. 3 della Costituzione.
Considerata, invece, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, la questione è fondata.
La legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 32 dell'art. 2,
ha fissato i principi direttivi in tema di arresto obbligatorio nella
flagranza di reato, indicando al legislatore delegato i criteri per
determinare i reati, consumati o tentati, in flagranza dei quali
l'arresto è obbligatorio. Un primo criterio assume come parametro la
pena prevista in astratto per il reato commesso (reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) e
indica quindi come obbligatorio l'arresto di chi è colto in
flagranza di reati che - per l'entità della pena prevista - sono di
rilevante (o rilevantissima) gravità. Con un secondo criterio viene
affidato al legislatore delegato il compito di prevedere l'arresto
obbligatorio anche in flagranza di altri reati - puniti in misura
meno severa - ma tali per cui la indicata misura sia imposta da
"speciali esigenze di tutela della collettività". È con riferimento
a quest'ultima specifica direttiva che il legislatore delegato ha
previsto casi di arresto obbligatorio "eccezionali" nella flagranza
di vari reati e tra questi ultimi anche del delitto di furto
aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 624 e 625, n. 2, prima
ipotesi).
La Relazione al progetto preliminare del codice (p. 95-96), per
precisare "il significato più pregnante della locuzione 'speciali
esigenze di tutela della collettivita "" - "che caratterizza la
direttiva in senso fortemente limitativo" - afferma esplicitamente
che esso va "colto nelle indicazioni contenute nella sentenza n. 1
del 1980 della Corte costituzionale ed in quelle esplicitate
nell'art. 279 del progetto preliminare del 1978 i cui principi sono
stati trasfusi nell'art. 274 comma 1 lett. c), in tema di misure
cautelari". E ricorda, da un lato, che la Corte, nella predetta
sentenza "giudicando dell'art. 1 l. 22 maggio 1975, n. 152
(Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) ha ritenuto che
l'espressione, indubbiamente generica, "esigenza di tutela della
collettività" trova delimitazione e senso concreto, sia pure nel e
dal contesto della legge 152 del 1975, in relazione ai reati che
hanno quali caratteristiche l'uso di armi o di altri mezzi di
violenza contro le persone, la riferibilità ad organizzazioni
criminali comuni e politiche, la direzione lesiva verso le condizioni
di base della sicurezza collettiva e dell'ordine democratico";
dall'altro, che l'art. 274, primo comma, lettera c) stabilisce,
analogamente, che le misure cautelari vanno disposte "quando, per
specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità
dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta
gravi delitti della stessa indole di quelli per cui si procede o
diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine democratico ovvero
gravi delitti di criminalità organizzata".
In riferimento a quest'ultima norma, la Relazione al progetto
preliminare (p. 71-72) precisa - a proposito del concetto di
"esigenze di tutela della collettività" - che "utilizzandosi anche
indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale, ed in
parte recepite dalla stessa legislazione vigente, si sono pertanto
individuate due - e due sole - categorie di fattispecie criminose
(quelle dei gravi delitti diretti contro la sicurezza collettiva o
l'ordine costituzionale e quella dei gravi delitti di criminalità
organizzata) la cui potenziale realizzazione da parte dell'imputato,
ricavabile da specifiche modalità e circostanze del fatto che
attualmente gli si addebita nonché dalla sua personalità
globalmente considerata, integra di per sé l'"esigenza cautelare" in
questione; mentre, con riferimento ad ogni altra situazione, la
"tutela della collettività" dovrà concretarsi nel pericolo
specifico di commissione di delitti collegati, sul piano della
medesimezza di indole, a quello per cui si è imputati".
Quanto all'art. 380 qui specificamente esaminato, la Relazione
conclude che, in definitiva, "si è ritenuto di seguire, come
criterio di massima per la predeterminazione degli 'altri delitti ..
avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettivita" di
cui alla lett. b) della direttiva 32, quello che ha riferimento
all'essere il delitto grave e diretto contro la sicurezza collettiva
o l'ordine costituzionale o l'essere un grave delitto di criminalità
organizzata";
Che l'intento del legislatore delegante in materia di arresto
obbligatorio in flagranza fosse particolarmente restrittivo e volto a
contenere tale misura precautelare in un alveo di eccezionalità
risulta quindi chiaramente dalla stessa Relazione al codice; ed è al
riguardo significativo che, mentre rispetto alla custodia in carcere
si è abbandonato, nella direttiva n. 59, il requisito della
"inderogabilità" delle esigenze di tutela della collettività (v. il
testo della corrispondente direttiva n. 58 approvato dall'Assemblea
della Camera dei deputati il 18 luglio 1984), per l'arresto
obbligatorio in flagranza si è invece mantenuto il carattere di
"specialità" di tali esigenze.
4. - Se si esaminano i casi rispetto ai quali il legislatore
delegato, nel formulare l'art. 380, secondo comma, ha ritenuto
sussistenti le suddette "speciali" esigenze, è dato riscontrare -
sulla scorta di un efficace categorizzazione dottrinaria - che esse
sono state individuate nella salvaguardia dell'ordine costituzionale
(lettere a), i) e talune previsioni della lettera l)), ovvero da
forme di criminalità organizzata (lettera l), nell'ipotesi di
delitti concernenti le associazioni di tipo mafioso, e lettera m)),
ovvero della sicurezza e incolumità pubblica (lettere b), g), h), e
lettera e), prima ipotesi), o ancora della libertà, incolumità e
sicurezza individuale da comportamenti posti in essere con mezzi di
violenza personale (lettere d) e f)).
Che il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non si
presti agevolmente ad essere accostato ad una simile
categorizzazione, e per ciò stesso ai criteri che l'hanno dettata,
sembra alla Corte potersi desumere dallo stesso tipo di
argomentazioni addotte dal legislatore a sostegno del suo
inserimento. Nella Relazione al progetto preliminare del codice, previa una discutibile considerazione unitaria di tale delitto e di
quelli di rapina ed estorsione, si afferma che la previsione per essi
dell'arresto obbligatorio in flagranza "trova giustificazione, da un
lato nell'estrema diffusione di tali reati, di guisa che non sembra
del tutto improprio un riferimento al criterio - sia pur ampiamente
inteso - di sicurezza collettiva, e dall'altro nella considerazione
che la coscienza sociale ritiene naturale ed imprescindibile la
misura coercitiva a carico del fur manifestus per lo scandalo e
l'emozione che tale reato suscita, di guisa che, confinato il reato
(con quelli di rapina ed estorsione semplice) fra i casi di arresto
facoltativo, verrebbe sottratto al privato - la cui facoltà
d'arresto è opportuno mantenere per i soli casi d'arresto
obbligatorio - ogni potere coercitivo con l'insorgere di possibili
questioni ove il reo fosse 'trattenuto'";
La congruità di tale motivazione rispetto al criterio delle
"speciali" esigenze di tutela della collettività dettato dal
legislatore delegante va qui esaminata non con riferimento alla
totalità delle ipotesi sussumibili nell'ambito della fattispecie di
furto (consumato o tentato) aggravato dalla violenza sulle cose,
bensì solo in relazione al caso in cui esso sia tale da comportare
un danno di speciale tenuità: nozione, questa, cui i giudici a
quibus, pur adottando espressioni diverse, hanno sostanzialmente
inteso riferirsi, come si desume dalle argomentazioni prospettate
nelle ordinanze e dalle fattispecie concrete oggetto di esame.
5. - Per valutare se le "speciali" esigenze di tutela della
collettività ricorrano o meno rispetto ad una fattispecie così
delimitata, occorre, ad avviso della Corte, che essa sia esaminata
alla stregua della considerazione che l'ordinamento positivo fa dei
suoi dati caratterizzanti, e cioè del reato di furto aggravato,
dall'attenuante del danno di speciale tenuità e dell'istituto
dell'arresto obbligatorio in flagranza.
Sotto il primo profilo, occorre ricordare che questa Corte, con la
sentenza n. 268 del 1986, ha sottolineato che i principi della
Costituzione hanno radicalmente mutato la considerazione che
l'ordinamento attribuisce "ai valori dell'essere e dell'avere", sì
che la legislazione che ne è seguita ha attenuato il rigido
trattamento riservato dal codice Rocco al reato di furto aggravato
eliminando (attraverso le modifiche all'art. 69 cod. pen. introdotte
con il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7
giugno 1974, n. 220) la limitazione posta al giudizio di
bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e consentendo che anche le
sole attenuanti generiche neutralizzino o persino prevalgano sulle
aggravanti del furto: onde la "gravità di questo delitto è
attualmente, perciò, soltanto nell'astratta comminazione della pena,
ma non lo è più nella realtà dell'esperienza giuridica, come ben
dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi
costituzionali";
Sotto il secondo profilo, occorre innanzitutto considerare che il
nuovo codice processuale stabilisce che la circostanza attenuante di
cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - applicabile, secondo il diritto
vivente, anche al furto tentato - rientra, a differenza di tutte le
altre attenuanti, tra i fattori di cui si deve tener conto per la
determinazione della pena ai fini sia dell'applicazione delle misure
cautelari (art. 278), sia della sottoposizione delle varie
fattispecie delittuose al regime dell'arresto obbligatorio o
dell'arresto facoltativo in flagranza, sia, infine, della verifica
circa la sussistenza dei livelli di pena edittale richiesti per
disporre o procedere al fermo di indiziato di delitto (art. 379);
In secondo luogo, va tenuto presente che una più incisiva
considerazione, in via generale, della speciale tenuità del danno
emerge dall'ampliamento dell'originario art. 62, n. 4 effettuato con
l'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ove è stabilito che
l'attenuante ricorre non solo quando un danno di speciale tenuità
sia arrecato alla persona offesa nei delitti contro il patrimonio, o
che comunque offendono il patrimonio, ma anche quando sia di speciale
tenuità l'evento dannoso o pericoloso nei delitti determinati da
motivi di lucro, sempreché si sia agito per conseguire, o si sia
comunque conseguito un lucro di speciale tenuità;
Né, infine, è priva di rilievo ai fini in discorso la modifica
allo stesso art. 380, secondo comma, introdotta con l'art. 2 del
decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, convertito con legge 5 ottobre
1991, n. 314, con cui si è stabilito - integrando il testo
originario della lettera h) - che l'arresto obbligatorio in flagranza
per i delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope puniti a
norma dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 va escluso se,
per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la
quantità e qualità delle sostanze i fatti ivi previsti siano "di
lieve entità";
Sotto il terzo profilo, vanno qui richiamate le considerazioni
già svolte dianzi circa l'eccezionalità - nell'ottica del
legislatore delegante - dell'istituto dell'arresto obbligatorio in
flagranza: eccezionalità che è sottolineata non solo dal requisito
di "specialità" delle esigenze di tutela della collettività
richieste perché vi si possa ricorrere, ma anche dal fatto che, nel
contempo, lo stesso legislatore ha abolito i casi di obbligatorietà
della custodia cautelare in carcere ed ha previsto condizioni più
rigorose che nel passato per il fermo di indiziati di delitto;
6. - Attenuazione della gravità del delitto di cui agli artt.
624-625 cod. pen. , più incisiva ed autonoma rilevanza
dell'attenuante del danno di speciale tenuità ed eccezionalità
dell'arresto obbligatorio in flagranza convergono, dunque, a far
escludere che, nell'ottica del legislatore delegante, tale misura
potesse essere prevista per la fattispecie in esame;
In tale quadro, le già riferite giustificazioni addotte nella
Relazione al progetto preliminare non appaiono affatto persuasive;
Non lo è, innanzitutto, quella che fa perno sull'"estrema
diffusione" del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose,
sia perché di un tale criterio non vi è traccia nella direttiva
dettata dal legislatore delegante, sia perché non minore diffusione
hanno altre ipotesi di furto aggravato (ad es., dalla destrezza) per
le quali l'arresto in flagranza è previsto come solo facoltativo;
Né più convincente è la tesi secondo cui "la coscienza sociale"
riterrebbe "naturale e imprescindibile" l'arresto nei casi in
questione, sia per l'evidente genericità ed opinabilità di tale
criterio, sia perché, ove anche lo si adottasse, si perverrebbe
probabilmente a conclusioni opposte, potendosi ragionevolmente
presumere che quanto meno una parte rilevante dei membri della
comunità riterrebbe più equo consentire alla polizia giudiziaria di
procedere facoltativamente, anziché obbligatoriamente, all'arresto,
così evitando tale misura traumatica quando, ad esempio, il danno
arrecato sia particolarmente lieve ed il fatto sia da addebitare a
persona a carico della quale non possano essere sollevati rilievi
circa la condotta anteatta;
Né è decisivo, infine, l'argomento secondo cui l'inclusione
della fattispecie in esame tra i casi di arresto facoltativo
comporterebbe la sottrazione al privato di ogni potere coercitivo -
"con l'insorgere di possibili questioni ove il reo fosse
'trattenuto'" - perché nulla impedirebbe al legislatore, ove lo
ritenesse, di prevedere espressamente, nell'art. 383, la specifica
attribuzione al privato del potere di arrestare chi fosse colto nella
flagranza del furto aggravato in questione; e del resto, un problema
analogo, ma che il legislatore non ha ritenuto degno di
considerazione, potrebbe porsi, ad esempio, per il caso del furto con
destrezza;
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 380, secondo
comma, lettera e) del codice di procedura penale deve essere
dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in
flagranza per il delitto di furto, quando ricorre la circostanza
aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi del
codice penale ma concorre la circostanza attenuante di cui all'art.
62, n. 4 dello stesso codice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 380, secondo
comma, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto
aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima
ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista
dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte