Sentenza n. 54/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 167/1983
applicata al caso
- art. 3legge 167/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma, ultima parte e dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile
1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare), promossi
con n. 6 ordinanze emesse il 15 marzo 1994 dal Tribunale militare di
sorveglianza nei procedimenti di sorveglianza relativi a Bazzica
Graziano, Francinella Fabio, Muscarella Roberto, Bartolini Nico,
Todaro Caddonio Domenico e Massari Marco, rispettivamente iscritte ai
nn. 342, 361, 376, 377, 378, 483 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 25, 26, 27 e
37, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sei ordinanze di identico contenuto - pronunciate in
altrettanti procedimenti, relativi alla concessione dell'affidamento
in prova di condannati militari per reati originati da obiezione di
coscienza, ed iscritte ai nn. 342, 361, 376, 377, 378 e 483 del reg.
ord. 1994 - il Tribunale militare di sorveglianza solleva, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma,
ultima parte e 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167
(Affidamento in prova del condannato militare);
Secondo il giudice a quo con la pronunzia della Corte
costituzionale n. 358 del 1993 (che ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 27 del codice penale militare di pace nella
parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione
comune in quella della reclusione militare possa avvenire in
relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto
nell'art. 8, comma 2, legge 15 dicembre 1972, n. 772) viene posta in
discussione la perdurante applicabilità delle disposizioni
impugnate. E, per tale motivo, il Tribunale militare di sorveglianza
aveva cominciato a sottoporre i condannati per obiezione totale
all'affidamento in prova al servizio sociale anziché l'affidamento
in prova speciale ex art. 3, terzo comma, legge n. 167 del 1983. Ma
un tale indirizzo interpretativo è stato disatteso dalla Corte di
cassazione.
Pertanto, il Tribunale militare di sorveglianza pone la questione
di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
Cost., degli artt. 1, primo comma, ultima parte e 3, terzo comma,
della legge n. 167 del 1983, in quanto il regime di affidamento ivi
disciplinato appare "ben più gravatorio" rispetto a quello previsto
per qualsiasi altro condannato a pena detentiva diversa dalla
reclusione militare, concretandosi in una prestazione di servizio
(non militare) obbligatoria, da svolgere al di fuori della sfera
sociale propria del condannato, con possibile pregiudizio di
posizioni affettive, familiari, di studio o di lavoro.
Il Tribunale ritiene in contrasto con il principio di
ragionevolezza un sistema che da un lato rinuncia a chiedere la
rieducazione particolare connessa al regime carcerario militare
(oltre che la prestazione del servizio militare al termine
dell'espiazione) dall'altro si limita a differenziare la posizione
dell'obiettore da quella del condannato per altri reati, imponendogli
l'onere di una prestazione di servizio, ai fini dell'estinzione della
pena.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 27 della Costituzione,
il Tribunale militare di sorveglianza, sottolinea che prevedere come
contenuto dell'affidamento la prestazione di un servizio "civile",
una volta escluse le finalità rieducative specifiche connesse alla
scelta di una sanzione militare peculiare, come la reclusione
militare, significa affidare alle misure alternative un onere
sganciato dalla idoneità della pena alla rieducazione.
2. - In tre dei giudizi sollevati dal Tribunale militare di
sorveglianza (iscritti ai nn. 342, 361 e 483 del reg. ord. del 1994)
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per una declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che la disciplina ex art. 3, terzo comma,
legge n. 167 del 1983, a differenza di quanto avviene nel caso della
conversione della pena ordinaria in quella militare, si preoccupa di
prendere in esame la specifica situazione del condannato obiettore,
differenziandola completamente, quanto al rigore dell'affidamento in
prova, da quella del condannato militare.
Tale scelta del legislatore non appare censurabile in sede di
giudizio di costituzionalità in quanto di per sé non irragionevole. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze del Tribunale militare di sorveglianza sono di
identico contenuto; pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e
decisi congiuntamente.
In particolare, il giudice a quo prospetta la illegittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo
comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Le disposizioni impugnate, pur contenendo una speciale disciplina
dell'affidamento in prova del condannato per reati originati da
obiezione di coscienza, fanno parte di una legge che, più in
generale, si rivolge al condannato "militare", tanto che - sia pure
con una minore caratterizzazione - anche l'affidamento in prova dei
condannati per reati originati da obiezione di coscienza mantiene un
carattere "militare". Si attribuisce, infatti, al Ministro della
difesa la competenza a individuare gli uffici o enti pubblici - anche
se non militari - presso i quali l'affidato in prova deve prestare
servizio. In tal modo, si priva il giudice di sorveglianza del potere
di individuare le modalità più idonee a un reinserimento nella vita
civile e adeguate alla personalità del condannato, per attribuire
tale potere - esclusivamente per questa categoria di condannati - al
Ministro della difesa che, per la sua posizione istituzionale e
funzionale, non ha competenza in ordine al perseguimento delle
finalità di rieducazione e di reinserimento sociale del condannato.
D'altro canto, va considerato che il contenuto dell'affidamento in
prova, come disciplinato dalla disposizione impugnata,
sostanzialmente riproduce, sotto altra veste giuridica, il regime
riservato a chi venga ammesso al servizio sostitutivo civile ai sensi
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza). Vale a dire, proprio quel regime che
viene rifiutato dall'obiettore "totale", in quanto - sia pure
indirettamente - collegato all'organizzazione della difesa.
3. - Come rilevato dal giudice rimettente, una siffatta
regolamentazione dell'affidamento in prova del condannato militare
per reati originati da obiezione di coscienza non può più trovare
ragionevole giustificazione a seguito della sentenza n. 358 del 1993,
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 27 cod. pen. mil. di pace nella parte in cui
consente che la conversione della pena della reclusione comune in
quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla
sanzione penale comminata per i c.d. obiettori totali.
Più particolarmente, la sentenza ora citata ribadisce quanto in
precedenza affermato dalla Corte a proposito della finalità
rieducativa della pena militare, che consiste nel recupero al
servizio militare, contrariamente alla funzione rieducativa della
reclusione comune, che, invece, deve tendere al reinserimento sociale
del condannato (sentenza n. 414 del 1991).
Ora, poiché la funzione assolta dalle misure alternative alla
detenzione non può che rispecchiare quella assegnata alla pena
inflitta, appare irragionevole che sia possibile sostituire una pena
ispirata al reinserimento sociale del condannato con una misura -
quale quella dell'affidamento in prova del condannato militare, per
reati originati da obiezione di coscienza - anch'essa, come le altre
di cui alla legge n. 167 del 1983, finalizzata al recupero al
servizio militare.
4. - Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo
comma della legge n. 167 del 1983, in quanto prevedono l'affidamento
in prova del condannato per reati originati da obiezione di coscienza
esclusivamente ad uffici ed enti pubblici non militari individuati
dal Ministro della difesa anziché al servizio sociale ai sensi della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Va, d'altro canto, sottolineato che appare sempre più
indifferibile un intervento del legislatore che, tenendo conto
dell'ormai lunga serie di pronunce della Corte volte a conformare la
disciplina dell'obiezione di coscienza ai principi costituzionali,
dia una sistematica configurazione alla normativa in materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 1, primo comma, ultima parte, e 3, terzo comma, della legge 29
aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),
nella parte in cui prevedono l'affidamento in prova del condannato
per reati originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad
uffici ed enti pubblici non militari individuati dal Ministro della
difesa anziché al servizio sociale ai sensi della legge 26 luglio
1975, n. 354.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte