Sentenza n. 54/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4-bislegge 299/1991
- art. 3d.P.R. 643/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni
concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle
dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e
l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie
urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363 promosso con
ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dalla Corte di cassazione sui
ricorsi riuniti proposti da Impresa Generale Affissioni Pubblicità
S.p.a. contro Comune di Napoli, Comune di Napoli contro Impresa
Generale Affissioni Pubblicità S.p.a., iscritta al n. 523 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Impresa Generale
Affissioni Pubblicità;
Udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione del lodo emesso dalla
commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931,
n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la Corte di
cassazione - con riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102, primo
comma, della Costituzione - ha sollevato (con ordinanza del 30 marzo
1995) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
4 bis, primo comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,
convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui -
in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle
misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei
contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità - demanda la
revisione stessa alla commissione arbitrale suddetta.
In particolare la Corte rimettente - nel richiamare le pronunce con
cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie
previsioni di arbitrato obbligatorio (sentenze nn. 49, 206 e 232 del
1994) - rileva che dalla giurisprudenza costituzionale emerge il
principio generale che il fondamento dell'arbitrato, sulla base del
combinato disposto degli artt. 24, primo comma (diritto di agire in
giudizio e correlativo esercizio), e 102, primo comma, della
Costituzione (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici
ordinari), risiede nella libera scelta delle parti, perché soltanto
la scelta dei soggetti coinvolti (intesa come uno dei possibili modi
di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art.
24, primo comma, della Costituzione) può derogare al precetto
contenuto nell'art. 102, primo comma, della Costituzione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 102,
primo comma, della Costituzione - dell'art. 4-bis, primo comma, del
decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti
l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in
aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,
nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito nella
legge 18 novembre 1991, n. 363, nella parte in cui - in caso di
mancato accordo delle parti in ordine alla revisione delle misure
dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei
contratti di concessione del servizio per l'accertamento e la
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni - demanda la revisione stessa alla
commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931,
n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, per sospetta
violazione del principio secondo cui la previsione ex lege della
giurisdizione arbitrale è costituzionalmente legittima soltanto se
rimessa alla libera scelta delle parti.
2. - La questione è fondata.
Principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale
è quello per cui la legittimità dell'istituto dell'arbitrato
presuppone necessariamente il suo carattere facoltativo sicché
l'eventuale previsione, come nella fattispecie, di un'ipotesi di
arbitrato obbligatorio ex lege rappresenta una inammissibile
compressione del diritto di azione e di difesa (art. 24, primo comma,
della Costituzione) ed una negazione della tutela giurisdizionale
(art. 102, primo comma, della Costituzione). Ed infatti con sentenza
n. 232 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
18, quinto comma, del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito
nella legge n. 440 del 1987, nella parte in cui demandava la
revisione alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del citato
regio decreto-legge n. 36 del 1931, ritenendolo in contrasto con
l'art. 102, primo comma, della Costituzione, con connesso pregiudizio
del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.
Parimenti con sentenza n. 206 del 1994 questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge n. 318
del 1986, convertito nella legge n. 488 del 1986, nella parte in cui,
attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge n.
55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, demandava detta
revisione alla commissione arbitrale suindicata, nonché,
conseguentemente, l'illegittimità costituzionale del richiamato art.
25, secondo comma, del decreto-legge n. 55 del 1983. Analoga
dichiarazione di illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 26,
settimo comma, del decreto-legge n. 153 del 1980, convertito nella
legge n. 299 del 1980 (sentenza n. 49 del 1994).
Anche nella fattispecie la disposizione censurata - dopo aver
previsto che, con effetto dal 1 gennaio 1992, le tariffe in materia
di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni sono aumentate del 30 per cento - prescrive altresì che
le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso,
convenute nei contratti di concessione del servizio per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, devono essere
revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti da detto
aumento di tariffe; e stabilisce altresì che, in caso di mancato
accordo tra le parti, la revisione è demandata (necessariamente,
quindi) alla suddetta commissione arbitrale, configurando così
un'ipotesi di arbitrato obbligatorio. Soccorre quindi la medesima
ratio decidendi delle citate pronunce di questa Corte sicché deve
dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione
censurata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo
comma, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni
concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle
dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e
l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni tributarie
urgenti), convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, nella
parte in cui - in caso di mancato accordo delle parti in ordine alla
revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone
fisso convenute nei contratti di concessione del servizio per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - demanda la
revisione stessa alla commissione arbitrale di cui al regio
decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile
1931, n. 460.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte