Corte costituzionale

Ordinanza n. 540/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e 51 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto), promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1982 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Trieste e il 25 marzo 1982

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Venezia, iscritte

rispettivamente al n. 527 del registro ordinanze 1982 e al n. 126 del

registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4 dell'anno 1982 e n. 191 dell'anno 1983;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che l'Ufficio IVA di Trieste notificava a Lunardi

Giordano un avviso di accertamento in rettifica per l'anno 1975,

fondato su elementi acquisiti dalla Polizia tributaria nel corso di

indagini disposte dalla locale Procura della Repubblica per

imputazioni in materia valutaria;

che la stessa Procura aveva autorizzato l'uso a fini fiscali

della documentazione acquisita in dette indagini;

che, avendo adito il Lunardi la Commissione tributaria di primo

grado di Trieste, quest'ultima con ordinanza del 28 gennaio 1982

(reg. ord. n. 527 del 1982) sollevava questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 51,

n. 5 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che non prevedeva

l'utilizzazione ai fini IVA di dati bancari acquisiti dalla Polizia

tributaria per procedimenti penali;

che, secondo il Collegio rimettente, la detta omissione di

previsione causava una disparità di trattamento ingiustificata tra i

soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e

quelli tenuti al pagamento dell'Irpef e dell'Ilor: infatti per queste

ultime imposte l'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 rendeva

utilizzabili gli elementi acquisiti in sede di indagini effettuate

dalla Guardia di finanza presso banche;

che la detta ingiustificata limitazione dei poteri

d'accertamento della Polizia tributaria sembrava ledere anche il

principio di capacità contributiva;

che analoghe questioni venivano sollevate dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia

con ordinanza del 25 maggio 1982 (reg. ord. n. 126 del 1983), la

quale impugnava anche il citato art. 35,

d.P.R. n. 600 del 1973;

che secondo il collegio rimettente quest'ultima norma

confliggeva anzitutto con l'art. 10, n. 12 della legge delega 9

ottobre 1971, n. 825, e quindi con l'art. 76 Cost., in quanto ai fini

Irpef ed Ilor consentiva bensì agli uffici delle imposte dirette, in

deroga al segreto bancario, di chiedere notizie ad aziende e istituti

di credito, ma subordinava l'esercizio di questo potere

all'autorizzazione del presidente della commissione tributaria di

primo grado territorialmente competente, con ciò rendendo possibile

"un'ingerenza" di un organo giurisdizionale nell'attività

dell'amministrazione finanziaria;

che il cit. art. 35 sembrava contrastare anche con gli artt. 3 e

53 Cost., in quanto consentiva di chiedere dati e notizie alle

banche, ma non anche di effettuarvi accessi, ispezioni e verifiche,

ciò che impediva di adeguare il carico tributario all'effettiva

capacità patrimoniale dei contribuenti;

che, sempre ad avviso della Commissione tributaria di Venezia,

anche l'art. 51, n. 5, d.P.R. n. 633 del 1972 violava l'art. 76 Cost.

per avere il legislatore delegato rinunziato, in materia di IVA, a

derogare al segreto bancario, contrariamente a quanto previsto dal

legislatore delegante nel cit. art. 10, n. 12, l. n. 825 del 1971;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta in

entrambi i giudizi, notava la sopravvenienza del d.P.R. n. 463 del

1982 e comunque chiedeva che le questioni fossero dichiarate non

fondate;

Considerato che i giudizi, per l'analogia del loro oggetto,

debbono essere riuniti;

che dopo l'emanazione delle ordinanze di rimessione è entrato

in vigore il d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, contenente disposizioni

integrative e correttive dei citati dd.P.R. n. 633 del 1972 e 600 del

1973;

che, per quanto in particolare attiene ai giudizi qui riuniti,

il nuovo d.P.R. (art. 3) ha sostituito l'art. 53, d.P.R. n.600/1973

attribuendo agli uffici delle imposte dirette, tra l'altro, il potere

di accesso presso le aziende ed istituti di credito, ed ha altresì

(art. 4) modificato l'art. 51, d.P.R. n. 633/1972, consentendo

deroghe al segreto bancario in favore degli uffici IVA;

che pertanto è necessario restituire gli atti ai giudici

rimettenti onde accertino la persistente rilevanza delle questioni

nei giudizi pendenti davanti a loro, alla stregua della normativa

sopravvenuta;

che l'esercizio dei poteri di accertamento degli uffici delle

imposte dirette nei confronti delle aziende ed istituti di credito è

tuttora sottoposto all'autorizzazione del presidente della

commissione tributaria di primo grado territorialmente competente, ma

ciò, lungi dal contrastare con l'art. 10 n. 12 della legge-delega n.

825 del 1971, dà luogo ad un'ulteriore garanzia di imparzialità

dell'accertamento, trattandosi di potere attribuito ad un organo

giurisdizionale e rivelandosi così manifestamente infondata la

censura sollevata dalla Commissione tributaria di Venezia;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Trieste ed alla Commissione tributaria di secondo

grado di Venezia onde verifichino la persistente rilevanza delle

questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla stregua del

sopravvenuto d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - nella

parte attinente al potere di autorizzazione spettante ai presidenti

delle commissioni tributarie di primo grado - sollevata in

riferimento all'art. 76 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:540 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte