Corte costituzionale

Ordinanza n. 543/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/05/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18

giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1985 dal Pretore di

Pontedera, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Pontedera

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931, n.

773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nella parte in

cui punisce con la stessa pena l'ipotesi di cui al primo comma

(mancata esposizione nella sala da biliardo e da gioco della tabella

dei giochi d'azzardo e vietati) e quella - che sarebbe invece più

grave - di cui al terzo comma (divieto di uso di apparecchi

automatici e semi-automatici da gioco);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che l'equiparazione quoad poenam delle ipotesi

contravvenzionali contemplate nel primo e nel terzo comma dell'art.

110 T.U.L.P.S. costituisce scelta discrezionale del legislatore la

cui valutazione, non risultando arbitraria né palesemente

irragionevole, non è sindacabile in questa sede;

che, peraltro, in riferimento alle suddette ipotesi

contravvenzionali, il quinto comma dell'art. 110 T.U.L.P.S. -

prevedendo le pene edittali dell'arresto da un minimo di un mese al

massimo di due anni e dell'ammenda da lire 24.000 a lire 120.000,

oltre alla possibilità di revoca della licenza per pubblico

esercizio in caso di recidiva - dà al giudice la possibilità di

graduare le sanzioni in proporzione alla maggiore o minore

pericolosità dei reati accertati;

che, pertanto, appare manifestamente infondata la denuncia di

un'arbitraria parificazione di comportamenti diversi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 110 del r.d. 18 giugno 1931,

n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pontedera con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte