Sentenza n. 543/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 74/1987
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma
dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio),
promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1988 dalla Corte
d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Pirhofer
Karl e Janser Siglinde Elisabeth in Pirhofer, iscritta al n. 186 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Pirhofer Karl nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di separazione personale fra
coniugi, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 15
novembre 1988 (r.o. n. 186 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo
1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di
matrimonio), nonché dell'art. 23, comma terzo, di quest'ultima
legge, nella parte in cui prevedono che l'appello avverso le sentenze
di separazione personale, pubblicate dopo l'entrata in vigore della
nuova normativa, è deciso in camera di consiglio.
Ad avviso del giudice a quo, l'introduzione del rito camerale, che
non consente di utilizzare quel complesso di norme che, nel rito
contenzioso ordinario, rappresentano altrettante garanzie processuali
a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, potrebbe
giustificarsi solo in presenza di effettive e superiori ragioni di
giustizia. Tale ragioni, tuttavia, non sussisterebbero nella
fattispecie normativa in esame, in quanto l'esigenza di imprimere al
giudizio di appello una maggiore celerità ben poteva essere
egualmente soddisfatta, nell'ambito delle scelte discrezionali
spettanti al legislatore, mediante l'introduzione di una disciplina
analoga a quella prevista per le cause di lavoro. Sotto tale profilo,
pertanto, le norme impugnate violerebbero il diritto di difesa
sancito dall'art. 24 della Costituzione dal momento che la deroga
alle generali norme processuali poste a tutela del predetto
principio, dovrebbe essere consentita solo in casi di "assoluta
eccezionalità", nella fattispecie insussistenti.
Per altro verso, le disposizioni denunciate si porrebbero in
contrasto, in assenza di valide ragioni giustificatrici, anche con il
generale principio della pubblicità delle udienze (art. 101 della
Costituzione), strumento di controllo della regolarità processuale
e, quindi, componente essenziale dello stesso diritto di difesa.
Un'ulteriore ed ultima censura viene poi formulata in relazione
all'art. 3 della Costituzione, sostenendosi che l'introduzione del
rito camerale in una fase processuale delicata ed importante, quale
quella che rende definitivo l'apprezzamento di merito, violerebbe il
principio di ragionevolezza, determinando, altresì, un'illogica
discriminazione rispetto al giudizio di primo grado e di cassazione
che, nella stessa materia, si svolgono con il rito ordinario.
2. - Delle parti private, una sola si è costituita peraltro fuori
termine, mentre, l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta
tempestivamente, ha preliminarmente osservato che le norme impugnate
prevederebbero la camera di consiglio per la sola "fase decisoria",
donde l'impossibilità di ledere il diritto di difesa delle parti con
la semplice esclusione dell'udienza collegiale e delle eventuali
comparse conclusionali.
La questione, poi, risulterebbe comunque infondata, in quanto, ad
avviso dell'interveniente, l'introduzione del rito camerale anche non
limitatamente alla fase decisoria, non sarebbe, di per sé, in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, come, del resto, questa
Corte avrebbe già ritenuto in relazione a fattispecie analoghe. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché
dell'art. 23, comma terzo, di quest'ultima legge, nella parte in cui
prevedono che l'appello avverso le sentenze di separazione personale,
pubblicate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, è deciso
in camera di consiglio.
Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che il rito camerale non
consentirebbe di utilizzare quel complesso di norme che, nel rito
contenzioso ordinario, rappresentano altrettante garanzie processuali
a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito e,
quindi, la loro attenuazione potrebbe essere giustificata solo in
presenza di effettive e superiori ragioni di giustizia. Mancando
queste ragioni dovrebbe ravvisarsi il contrasto delle norme
denunciate con l'art. 24 della Costituzione, mentre altro contrasto
sussisterebbe anche in riferimento agli artt. 3 e 101 della
Costituzione, non apparendo ragionevole l'introduzione del rito
camerale in una fase processuale delicata ed importante, con riguardo
alla quale si verrebbe a determinare una illogica discriminazione
rispetto al giudizio di primo grado ed a quello di cassazione che si
svolgono con il rito ordinario.
2. - La questione non è fondata.
In relazione al rilievo formulato dalla Avvocatura Generale dello
Stato secondo cui le norme denunciate prevederebbero la camera di
consiglio per la sola fase decisoria, onde verrebbero meno i profili
di illegittimità costituzionale denunciati, va preliminarmente
precisato che, ad avviso di questa Corte, il rito camerale riguarda
invece l'intero giudizio di appello, altrimenti non potrebbero
ritenersi soddisfatte quelle esigenze, enunciate nella relazione che
accompagna la legge 6 marzo 1987, n. 74, di celerità processuale che
il rito contenzioso ordinario non sarebbe in grado di assicurare. Pur
ritenendo esteso il carattere camerale alla intera fase del giudizio
di appello, non possono tuttavia condividersi le censure di
illegittimità costituzionale prospettate dal giudice a quo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
procedimento camerale non è di per sé in contrasto con il diritto
di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo è variamente
configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei
vari processi "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione",
cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni
ostacolo a far valere le ragioni delle parti (ordinanza n. 748 del
1988, sentenze nn. 103 del 1985, 202 del 1975, 119 del 1974, 126 del
1971, 16 del 1970, 122 del 1966, 5 del 1965, 46 del 1957).
L'adozione della procedura camerale, anche nei casi in cui si è
in presenza di elementi della giurisdizione contenziosa, risponde
dunque a criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione
che il legislatore compie circa l'opportunità di adottare
determinate forme processuali in relazione alla natura degli
interessi da regolare ed, in quanto tale, sfugge quindi al sindacato
di questa Corte "nei limiti in cui, ovviamente, non si risolve nella
violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da
irragionevolezza" (ordinanza n. 748 del 1988 e sentenza n. 142 del
1970).
Nella specie il procedimento camerale, caratterizzato, come è
noto, da una fase istruttoria solo eventuale e comunque più rapida,
in quanto non formale - purché, quando si tratta di giurisdizione
contenziosa, siano osservati i principi sulla prova propri di essa -
appare previsto in ragione delle esigenze di celerità che il
legislatore ha dichiarato di voler perseguire in un grado processuale
in cui, in determinate materie, l'istruttoria è certamente semplice
e al massimo avente carattere integrativo di quella già esperita in
primo grado. Aspetto questo che è stato tenuto presente dal
legislatore, risultando (Relazione al Senato della 2ª Commissione in
sede referente) che la scelta è stata sorretta dalla considerazione
che "l'esperienza ha permesso infatti di constatare che i giudizi in
appello sono, nell'attuale sistema, i più lunghi, pur non
modificando mai gli elementi di fatto acquisiti nell'istruttoria di
primo grado". Ciò comunque non senza tenere conto che, non avendo il
doppio grado di giudizio garanzia costituzionale (sentenze nn. 80 del
1988, 78 del 1984 e 186 del 1980) e, quindi, potendo essere
addirittura soppresso quello di appello, a maggior ragione non appare
in contrasto con il diritto alla difesa né irragionevole che, pur
addivenendosi per determinate controversie, al mantenimento del
secondo grado, si scelga un rito semplificato rispetto a quello di
primo grado nel quale le parti hanno già avuto possibilità di
esplicare nel modo più completo la propria attività difensiva.
In proposito va sottolineato che, in ogni caso, secondo la
richiamata giurisprudenza, è da escludere che ogni rito processuale
diverso da quello ordinario possa, di per sé, essere considerato in
contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e ciò perché
quest'ultimo rito non costituisce, come sembrerebbe invece ravvisarsi
nella prospettazione del giudice a quo, l'unico ed esclusivo
strumento di attuazione della garanzia costituzionale. Una volta
perciò verificato che il procedimento speciale e la specifica
disciplina di volta in volta presa in considerazione non contrastano
di per sé con lo scopo e la funzione del processo, la disciplina del
rito ordinario non può assumere il carattere di normativa
interposta.
3.1. - Sulla base delle considerazioni di carattere generale che
precedono, la scelta alternativa rispetto al procedimento ordinario,
specificamente considerata, non appare in contrasto con la garanzia
costituzionale del diritto alla difesa dal momento che risulta
assicurato il principio del contraddittorio, sia per la generale
applicabilità dell'art. 101 del codice di procedura civile, sia
perché, in grado di appello, il relativo giudizio non potrebbe non
svolgersi che nei confronti dei medesimi soggetti che sono già stati
parti nel giudizio di primo grado.
Quanto ai termini per la proposizione dell'appello non si
manifesta alcuna deroga ai principi del rito ordinario che possa
ritenersi lesiva del diritto ad appellare. Difatti, come ritiene la
prevalente giurisprudenza anche più recente, la mancanza di ogni
previsione in ordine ad essi, fa si che debbano osservarsi quelli
propri delle impugnazioni delle sentenze. Tale orientamento trova
ulteriore conforto nel rilievo che, nella specie, si è in presenza
di una sentenza emessa in un giudizio contenzioso ordinario, mentre
la circostanza che l'appello debba seguire il rito camerale attiene
alla forma da seguire, senza incidere - in difetto di espresse
disposizioni derogative - sui termini da osservare.
Neppure può ritenersi violato il diritto di prova, perché, a
parte il considerare che esso ha già avuto modo di esplicarsi
compiutamente nel giudizio di primo grado, va rilevato che anche nel
rito camerale in appello è possibile acquisire ogni specie di prova
precostituita e procedere alla formazione di qualsiasi prova
costituenda, purché il relativo modo di assunzione - comunque non
formale nonché atipico - risulti, da un lato, sempre compatibile con
la natura camerale del procedimento, e, d'altro lato, non violi il
principio generale della idoneità degli atti processuali al
raggiungimento del loro scopo (sentenza n. 238 del 1976). Inoltre va
osservato che in un sistema istruttorio nel quale alla limitazione
dell'iniziativa probatoria della parte corrisponde un più incisivo
potere ufficioso del giudice, rimane egualmente assicurata la
possibilità di accertamento dei fatti controversi.
È da ritenersi poi pienamente garantita l'assistenza del
difensore, in quanto "è nel sistema, anche a proposito dei
procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o
comunque assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma
che vieti detta assistenza, questa si deve ritenere implicitamente
ammessa e consentita" (sentenza n. 111 del 1972), il che implica la
possibilità che, qualora lo richieda, il difensore possa essere
sentito anche in modo non formale, comunque osservate le regole del
contraddittorio.
3.2. - Il giudice a quo sostiene poi che la carenza di tutela
offerta dal rito camerale, rispetto a quello ordinario, sarebbe fra
l'altro dimostrata dalla mancanza di norme che prevedano le
impugnative incidentali e la specificità dei motivi di impugnazione.
Al riguardo è sufficiente osservare che la locuzione usata dal
legislatore, nell'art. 8, comma dodicesimo, della legge n. 74 del
1987, secondo cui "l'appello è deciso in camera di consiglio", se,
da un canto, richiama il procedimento di cui all'art. 737 e ss. del
codice di procedura civile, d'altro canto non esclude
l'applicabilità di quelle norme che disciplinano l'appello nel
processo ordinario, come ad esempio quelle sull'appello incidentale e
sulla specificità dei motivi di appello, perché esse non sono
incompatibili con il rito camerale, né incidono sulla celerità del
giudizio. Quest'ultima esigenza il legislatore ha inteso perseguire
con una disciplina diretta essenzialmente alla fase istruttoria, che
la specialità del rito camerale consente di svolgere in modo non
formale e con i poteri ufficiosi propri di esso.
4. - Per quel che concerne infine il profilo di illegittimità
costituzionale prospettato con riferimento agli artt. 3 e 101 della
Costituzione, va rilevato che l'esigenza perseguita dal legislatore
di rendere più celere il grado di appello con una fase istruttoria
semplificata - e ciò nella constatazione, desumibile dalla
esperienza, di una sua sostanziale inutilità in relazione alla
materia da giudicare - giustifica pienamente il diverso trattamento
normativo che il legislatore ha voluto introdurre rispetto agli altri
gradi di giudizio, in particolare per quel che riguarda il regime
della pubblicità delle udienze. Per questo aspetto, la Corte ha più
volte ribadito (sentenze nn. 212 del 1986, 12 del 1971, 25 del 1965)
che quello della pubblicità è un principio che non può
considerarsi assoluto, ma può subire eccezioni, e ciò vale
soprattutto in questo caso, in cui si intende perseguire un migliore
e più rapido funzionamento del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23,
comma terzo, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di
appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte