Corte costituzionale

Sentenza n. 543/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 8legge 74/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma

dodicesimo, e 23, comma terzo, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove

norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio),

promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1988 dalla Corte

d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Pirhofer

Karl e Janser Siglinde Elisabeth in Pirhofer, iscritta al n. 186 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Pirhofer Karl nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di separazione personale fra

coniugi, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 15

novembre 1988 (r.o. n. 186 del 1989), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo

1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio), nonché dell'art. 23, comma terzo, di quest'ultima

legge, nella parte in cui prevedono che l'appello avverso le sentenze

di separazione personale, pubblicate dopo l'entrata in vigore della

nuova normativa, è deciso in camera di consiglio.

Ad avviso del giudice a quo, l'introduzione del rito camerale, che

non consente di utilizzare quel complesso di norme che, nel rito

contenzioso ordinario, rappresentano altrettante garanzie processuali

a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, potrebbe

giustificarsi solo in presenza di effettive e superiori ragioni di

giustizia. Tale ragioni, tuttavia, non sussisterebbero nella

fattispecie normativa in esame, in quanto l'esigenza di imprimere al

giudizio di appello una maggiore celerità ben poteva essere

egualmente soddisfatta, nell'ambito delle scelte discrezionali

spettanti al legislatore, mediante l'introduzione di una disciplina

analoga a quella prevista per le cause di lavoro. Sotto tale profilo,

pertanto, le norme impugnate violerebbero il diritto di difesa

sancito dall'art. 24 della Costituzione dal momento che la deroga

alle generali norme processuali poste a tutela del predetto

principio, dovrebbe essere consentita solo in casi di "assoluta

eccezionalità", nella fattispecie insussistenti.

Per altro verso, le disposizioni denunciate si porrebbero in

contrasto, in assenza di valide ragioni giustificatrici, anche con il

generale principio della pubblicità delle udienze (art. 101 della

Costituzione), strumento di controllo della regolarità processuale

e, quindi, componente essenziale dello stesso diritto di difesa.

Un'ulteriore ed ultima censura viene poi formulata in relazione

all'art. 3 della Costituzione, sostenendosi che l'introduzione del

rito camerale in una fase processuale delicata ed importante, quale

quella che rende definitivo l'apprezzamento di merito, violerebbe il

principio di ragionevolezza, determinando, altresì, un'illogica

discriminazione rispetto al giudizio di primo grado e di cassazione

che, nella stessa materia, si svolgono con il rito ordinario.

2. - Delle parti private, una sola si è costituita peraltro fuori

termine, mentre, l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta

tempestivamente, ha preliminarmente osservato che le norme impugnate

prevederebbero la camera di consiglio per la sola "fase decisoria",

donde l'impossibilità di ledere il diritto di difesa delle parti con

la semplice esclusione dell'udienza collegiale e delle eventuali

comparse conclusionali.

La questione, poi, risulterebbe comunque infondata, in quanto, ad

avviso dell'interveniente, l'introduzione del rito camerale anche non

limitatamente alla fase decisoria, non sarebbe, di per sé, in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, come, del resto, questa

Corte avrebbe già ritenuto in relazione a fattispecie analoghe. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898,

come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché

dell'art. 23, comma terzo, di quest'ultima legge, nella parte in cui

prevedono che l'appello avverso le sentenze di separazione personale,

pubblicate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, è deciso

in camera di consiglio.

Si sostiene nell'ordinanza di rimessione che il rito camerale non

consentirebbe di utilizzare quel complesso di norme che, nel rito

contenzioso ordinario, rappresentano altrettante garanzie processuali

a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito e,

quindi, la loro attenuazione potrebbe essere giustificata solo in

presenza di effettive e superiori ragioni di giustizia. Mancando

queste ragioni dovrebbe ravvisarsi il contrasto delle norme

denunciate con l'art. 24 della Costituzione, mentre altro contrasto

sussisterebbe anche in riferimento agli artt. 3 e 101 della

Costituzione, non apparendo ragionevole l'introduzione del rito

camerale in una fase processuale delicata ed importante, con riguardo

alla quale si verrebbe a determinare una illogica discriminazione

rispetto al giudizio di primo grado ed a quello di cassazione che si

svolgono con il rito ordinario.

2. - La questione non è fondata.

In relazione al rilievo formulato dalla Avvocatura Generale dello

Stato secondo cui le norme denunciate prevederebbero la camera di

consiglio per la sola fase decisoria, onde verrebbero meno i profili

di illegittimità costituzionale denunciati, va preliminarmente

precisato che, ad avviso di questa Corte, il rito camerale riguarda

invece l'intero giudizio di appello, altrimenti non potrebbero

ritenersi soddisfatte quelle esigenze, enunciate nella relazione che

accompagna la legge 6 marzo 1987, n. 74, di celerità processuale che

il rito contenzioso ordinario non sarebbe in grado di assicurare. Pur

ritenendo esteso il carattere camerale alla intera fase del giudizio

di appello, non possono tuttavia condividersi le censure di

illegittimità costituzionale prospettate dal giudice a quo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

procedimento camerale non è di per sé in contrasto con il diritto

di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo è variamente

configurabile dalla legge, in relazione alle peculiari esigenze dei

vari processi "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione",

cioè la garanzia del contraddittorio, in modo che sia escluso ogni

ostacolo a far valere le ragioni delle parti (ordinanza n. 748 del

1988, sentenze nn. 103 del 1985, 202 del 1975, 119 del 1974, 126 del

1971, 16 del 1970, 122 del 1966, 5 del 1965, 46 del 1957).

L'adozione della procedura camerale, anche nei casi in cui si è

in presenza di elementi della giurisdizione contenziosa, risponde

dunque a criteri di politica legislativa, inerenti alla valutazione

che il legislatore compie circa l'opportunità di adottare

determinate forme processuali in relazione alla natura degli

interessi da regolare ed, in quanto tale, sfugge quindi al sindacato

di questa Corte "nei limiti in cui, ovviamente, non si risolve nella

violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da

irragionevolezza" (ordinanza n. 748 del 1988 e sentenza n. 142 del

1970).

Nella specie il procedimento camerale, caratterizzato, come è

noto, da una fase istruttoria solo eventuale e comunque più rapida,

in quanto non formale - purché, quando si tratta di giurisdizione

contenziosa, siano osservati i principi sulla prova propri di essa -

appare previsto in ragione delle esigenze di celerità che il

legislatore ha dichiarato di voler perseguire in un grado processuale

in cui, in determinate materie, l'istruttoria è certamente semplice

e al massimo avente carattere integrativo di quella già esperita in

primo grado. Aspetto questo che è stato tenuto presente dal

legislatore, risultando (Relazione al Senato della 2ª Commissione in

sede referente) che la scelta è stata sorretta dalla considerazione

che "l'esperienza ha permesso infatti di constatare che i giudizi in

appello sono, nell'attuale sistema, i più lunghi, pur non

modificando mai gli elementi di fatto acquisiti nell'istruttoria di

primo grado". Ciò comunque non senza tenere conto che, non avendo il

doppio grado di giudizio garanzia costituzionale (sentenze nn. 80 del

1988, 78 del 1984 e 186 del 1980) e, quindi, potendo essere

addirittura soppresso quello di appello, a maggior ragione non appare

in contrasto con il diritto alla difesa né irragionevole che, pur

addivenendosi per determinate controversie, al mantenimento del

secondo grado, si scelga un rito semplificato rispetto a quello di

primo grado nel quale le parti hanno già avuto possibilità di

esplicare nel modo più completo la propria attività difensiva.

In proposito va sottolineato che, in ogni caso, secondo la

richiamata giurisprudenza, è da escludere che ogni rito processuale

diverso da quello ordinario possa, di per sé, essere considerato in

contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e ciò perché

quest'ultimo rito non costituisce, come sembrerebbe invece ravvisarsi

nella prospettazione del giudice a quo, l'unico ed esclusivo

strumento di attuazione della garanzia costituzionale. Una volta

perciò verificato che il procedimento speciale e la specifica

disciplina di volta in volta presa in considerazione non contrastano

di per sé con lo scopo e la funzione del processo, la disciplina del

rito ordinario non può assumere il carattere di normativa

interposta.

3.1. - Sulla base delle considerazioni di carattere generale che

precedono, la scelta alternativa rispetto al procedimento ordinario,

specificamente considerata, non appare in contrasto con la garanzia

costituzionale del diritto alla difesa dal momento che risulta

assicurato il principio del contraddittorio, sia per la generale

applicabilità dell'art. 101 del codice di procedura civile, sia

perché, in grado di appello, il relativo giudizio non potrebbe non

svolgersi che nei confronti dei medesimi soggetti che sono già stati

parti nel giudizio di primo grado.

Quanto ai termini per la proposizione dell'appello non si

manifesta alcuna deroga ai principi del rito ordinario che possa

ritenersi lesiva del diritto ad appellare. Difatti, come ritiene la

prevalente giurisprudenza anche più recente, la mancanza di ogni

previsione in ordine ad essi, fa si che debbano osservarsi quelli

propri delle impugnazioni delle sentenze. Tale orientamento trova

ulteriore conforto nel rilievo che, nella specie, si è in presenza

di una sentenza emessa in un giudizio contenzioso ordinario, mentre

la circostanza che l'appello debba seguire il rito camerale attiene

alla forma da seguire, senza incidere - in difetto di espresse

disposizioni derogative - sui termini da osservare.

Neppure può ritenersi violato il diritto di prova, perché, a

parte il considerare che esso ha già avuto modo di esplicarsi

compiutamente nel giudizio di primo grado, va rilevato che anche nel

rito camerale in appello è possibile acquisire ogni specie di prova

precostituita e procedere alla formazione di qualsiasi prova

costituenda, purché il relativo modo di assunzione - comunque non

formale nonché atipico - risulti, da un lato, sempre compatibile con

la natura camerale del procedimento, e, d'altro lato, non violi il

principio generale della idoneità degli atti processuali al

raggiungimento del loro scopo (sentenza n. 238 del 1976). Inoltre va

osservato che in un sistema istruttorio nel quale alla limitazione

dell'iniziativa probatoria della parte corrisponde un più incisivo

potere ufficioso del giudice, rimane egualmente assicurata la

possibilità di accertamento dei fatti controversi.

È da ritenersi poi pienamente garantita l'assistenza del

difensore, in quanto "è nel sistema, anche a proposito dei

procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o

comunque assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma

che vieti detta assistenza, questa si deve ritenere implicitamente

ammessa e consentita" (sentenza n. 111 del 1972), il che implica la

possibilità che, qualora lo richieda, il difensore possa essere

sentito anche in modo non formale, comunque osservate le regole del

contraddittorio.

3.2. - Il giudice a quo sostiene poi che la carenza di tutela

offerta dal rito camerale, rispetto a quello ordinario, sarebbe fra

l'altro dimostrata dalla mancanza di norme che prevedano le

impugnative incidentali e la specificità dei motivi di impugnazione.

Al riguardo è sufficiente osservare che la locuzione usata dal

legislatore, nell'art. 8, comma dodicesimo, della legge n. 74 del

1987, secondo cui "l'appello è deciso in camera di consiglio", se,

da un canto, richiama il procedimento di cui all'art. 737 e ss. del

codice di procedura civile, d'altro canto non esclude

l'applicabilità di quelle norme che disciplinano l'appello nel

processo ordinario, come ad esempio quelle sull'appello incidentale e

sulla specificità dei motivi di appello, perché esse non sono

incompatibili con il rito camerale, né incidono sulla celerità del

giudizio. Quest'ultima esigenza il legislatore ha inteso perseguire

con una disciplina diretta essenzialmente alla fase istruttoria, che

la specialità del rito camerale consente di svolgere in modo non

formale e con i poteri ufficiosi propri di esso.

4. - Per quel che concerne infine il profilo di illegittimità

costituzionale prospettato con riferimento agli artt. 3 e 101 della

Costituzione, va rilevato che l'esigenza perseguita dal legislatore

di rendere più celere il grado di appello con una fase istruttoria

semplificata - e ciò nella constatazione, desumibile dalla

esperienza, di una sua sostanziale inutilità in relazione alla

materia da giudicare - giustifica pienamente il diverso trattamento

normativo che il legislatore ha voluto introdurre rispetto agli altri

gradi di giudizio, in particolare per quel che riguarda il regime

della pubblicità delle udienze. Per questo aspetto, la Corte ha più

volte ribadito (sentenze nn. 212 del 1986, 12 del 1971, 25 del 1965)

che quello della pubblicità è un principio che non può

considerarsi assoluto, ma può subire eccezioni, e ciò vale

soprattutto in questo caso, in cui si intende perseguire un migliore

e più rapido funzionamento del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma dodicesimo, e 23,

comma terzo, della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla

disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di

appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte