Corte costituzionale

Ordinanza n. 543/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/12/2000 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 305 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1999

dal giudice istruttore presso il tribunale di Bassano del Grappa nel

procedimento civile vertente tra Giacomo Cortese ed altri e Giuliano

Lanza ed altri, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il giudice

istruttore presso il tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato la

questione di costituzionalità dell'art.305 del codice di procedura

civile, ritenendo che esso violi l'art.3 della Costituzione nella

parte in cui - in ipotesi di interruzione del processo conseguente

alla constatazione della scomparsa del convenuto ed alla segnalazione

al pubblico ministero per la promozione del procedimento di nomina di

un curatore, nei cui confronti il giudizio possa essere riassunto,

secondo i principi fissati dalla sentenza di questa Corte n. 220 del

1986 - prevede che il termine per la riassunzione decorra dalla data

del provvedimento di interruzione anziché dalla nomina del curatore;

che il giudice a quo riferisce che - emersa una situazione di

scomparsa di alcuni convenuti - il processo era stato dichiarato

interrotto con ordinanza del 28 settembre 1998;

che su richiesta del pubblico ministero il curatore era stato

nominato il 21 dicembre 1998;

che successivamente gli attori avevano riassunto il processo

in data 8 giugno 1999, ed i convenuti costituiti avevano eccepito

l'estinzione del processo per la mancata riassunzione nel termine di

sei mesi dall'interruzione di cui al citato art. 305;

che sulla base di tale premessa il rimettente - dopo avere

osservato che effettivamente l'eccezione di estinzione del giudizio

per tardività della riassunzione apparirebbe fondata, non essendo

possibile interpretare l'art. 305 del codice di procedura civile nel

senso, contrario al suo tenore letterale, che il termine semestrale

decorra dalla nomina del curatore - ritiene tuttavia tale

interpretazione "irragionevole"; e quindi in contrasto con l'art. 3

della Costituzione, perché, ove il procedimento per la nomina del

curatore durasse per l'intero arco di sei mesi dall'interruzione, il

processo non potrebbe mai essere riassunto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ritiene irragionevole, e quindi in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 305 del codice di

procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine per la

riassunzione del processo dichiarato interrotto per scomparsa del

convenuto, secondo quanto deciso da questa Corte con la sentenza

n. 220 del 1986, dal momento di tale dichiarazione, non essendo

possibile un'interpretazione in base alla quale il termine decorra

dal giorno della nomina del curatore dello scomparso, e soggiunge

che, a suo avviso, la denunciata irragionevolezza verrebbe eliminata

ove il termine di riassunzione decorresse dalla nomina del curatore;

che l'irragionevolezza è prospettata con specifico

riferimento all'ipotesi in cui la procedura di nomina del curatore

assorba l'intero arco di sei mesi dall'interruzione, utile per la

riassunzione, con conseguente impossibilità di una riassunzione

tempestiva;

che però lo stesso rimettente ammette che nella specie la

nomina del curatore degli scomparsi è avvenuta meno di tre mesi dopo

l'interruzione, quando cioè (ove pure il termine semestrale avesse

iniziato a decorrere dall'interruzione) ancora residuavano per la

riassunzione oltre tre mesi;

che, pertanto, la rilevanza della questione risulta

insussistente, per la palese estraneità alla fattispecie concreta

dell'ipotesi, formulata dal giudice a quo, di processo riassunto

tardivamente per essere la nomina del curatore dello scomparso

sopraggiunta dopo il decorso del semestre utile per la riassunzione;

che la questione di legittimità costituzionale deve quindi

essere dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito

ogni altro profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura

civile, sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

giudice istruttore presso il tribunale di Bassano del Grappa, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte