Sentenza n. 544/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma
primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 23 maggio 1990 dal Tribunale di Siena nel procedimento
civile vertente tra INAIL e Simonetti Giuseppe, iscritta al n. 451
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Simonetti Giuseppe,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'INAIL e l'Avvocato dello
Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione vertente tra
Simonetti Giuseppe, erede del lavoratore Simonetti Michele, deceduto
il 12 marzo 1982 per insufficienza cardiorespiratoria cagionata da
silicosi polmonare, e l'INAIL, e concernente il diritto
all'attribuzione della rendita in relazione alla predetta malattia
professionale, invano reclamato in vita dal lavoratore, a decorrere
dal suo insorgere fino alla data della morte - diritto del quale
l'INAIL aveva eccepito la prescrizione ex art. 112, primo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali) -, il Tribunale di Siena, con ordinanza emessa il 23
maggio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della suindicata
disposizione.
Osserva il giudice a quo che solo l'accertamento autoptico
effettuato il 14 maggio 1982 aveva consentito di diagnosticare una
forma silicotica non evidenziabile radiologicamente, presente sin dal
1976 in forma progressivamente ingravescente, e valutabile, al
momento della morte, nella misura del 50%. E poiché, in applicazione
dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, come
interpretato dalla Cassazione nel formulare il princi'pio di diritto,
la prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita
decorre, nonostante l'erroneità o l'insufficienza delle indagini
mediche eseguite in vita dall'assicurato, dal momento in cui la
malattia professionale abbia raggiunto la soglia indennizzabile, nel
caso in esame, risalendo al 1976 la malattia e risultando proposta la
domanda giudiziale da parte dell'erede il 1° aprile 1983, la
prescrizione sarebbe maturata.
Si evidenzia peraltro, ad avviso del Tribunale, una difformità di
trattamento tra il caso del lavoratore che venga riconosciuto affetto
da malattia professionale durante la sua vita, attraverso le indagini
a tale riconoscimento funzionali, ed il caso del lavoratore la cui
malattia professionale possa essere accertata esclusivamente dopo la
morte, mediante autopsia. Il lavoratore vivente sarà infatti sempre
in grado, con situazione di privilegio, di far valere tempestivamente
il proprio diritto al primo manifestarsi della malattia, laddove gli
eredi del lavoratore deceduto incorreranno nella prescrizione ogni
volta che l'esame autoptico, rivelatosi a posteriori l'unico mezzo di
verifica della malattia nella sua entità indennizzabile, accerti che
la malattia è insorta oltre tre anni prima.
L'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 sembra
pertanto contrastare, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui, nel sancire la prescrizione
triennale dell'azione diretta al conseguimento della rendita da
malattia professionale, non ne prevede la decorrenza, per gli eredi
del lavoratore assicurato deceduto, non iure proprio , ma iure
hereditatis, dal momento in cui la malattia professionale di grado
indennizzabile si riveli all'esame autoptico, risultato unico mezzo
possibile di verifica.
2. - Avanti a questa Corte si sono costituiti sia Simonetti
Giuseppe che l'INAIL: il primo per sollecitare l'accoglimento
dell'eccezione, il secondo per contestarne l'ammissibilità e la
rilevanza.
3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha
contestato la fondatezza della questione. Ciò in base al rilievo che
la prescrizione decorre dalla manifestazione del danno (Corte cost.
n. 129/1986), e cioè da un fatto la cui sussistenza va individuata
in concreto dal giudice della singola controversia, nell'ambito della
formula generale adottata dal legislatore. Considerato in diritto
1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 112, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui,
prevedendo la prescrizione triennale dell'azione giudiziaria diretta
al conseguimento della rendita da malattia professionale, ne
stabilisce la decorrenza, per gli eredi del lavoratore assicurato,
dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di
indennizzabilità della malattia anche quando questo non sia
accertabile, nella sua risalenza, se non mediante, o previo, esame
autoptico.
La norma, così interpretata dalla Corte di cassazione,
implicherebbe infatti - secondo il giudice a quo - una ingiustificata
disparità di trattamento della situazione dell'erede rispetto a
quella del lavoratore vivente.
2. - L'interpretazione cui il giudice a quo si riferisce, enunciata
più volte da quel supremo consesso dopo la sentenza di questa Corte
n. 116 del 1969, e ribadita con la sentenza di rinvio con cui il
giudice a quo era stato investito della causa, è nel senso che la
prescrizione in argomento decorre dalla data dell'effettivo
raggiungimento, quale obbiettivamente accertata - mediante prova a
carico peraltro dell'Istituto assicuratore (INAIL) - del grado di
indennizzabilità della malattia professionale, anche quando, al
momento della manifestazione della malattia, il termine
prescrizionale così decorrente sia già maturato.
Ora in realtà tale indirizzo non è giustificato dalla sentenza
di questa Corte n. 116 del 1969, la quale si è limitata a dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. (67, primo comma, del
regio-decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e, ex art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, dell'art.) 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124
del 1965, ora impugnato, in quanto fa decorrere il termine
prescrizionale dal giorno della manifestazione della malattia
professionale, anche quando quest'ultima - considerata come
situazione patologica ingravescente - abbia raggiunto il grado di
indennizzabilità successivamente alla detta manifestazione. La
pronuncia ha lasciato dunque ferma la decorrenza della prescrizione
dal giorno della manifestazione della malattia per l'ipotesi che il
grado di indennizzabilità sia stato raggiunto anteriormente alla
manifestazione stessa. Ciò nel quadro di una interpretazione
sistematica della normativa secondo un criterio di ragionevole favore
per l'assicurato, senza pregiudizio dell'esigenza di più sollecite,
e quindi di più sicure, indagini da parte dell'Istituto
assicuratore, esigenza che è soddisfatta dal riferimento alla
obbiettiva manifestazione della malattia.
E su tale risultato interpretativo non incide la questione se
debbano ancora ritenersi in vigore le norme di cui ai commi primo e
secondo dell'art. 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rivolte a far
coincidere la manifestazione in discorso, nel caso di astensione dal
lavoro dovuta alla malattia, dalla data di tale astensione (art. 135,
primo comma), e in tutti gli altri casi (particolarmente in quello di
mancata astensione dal lavoro o di manifestazione successiva alla
cessazione della prestazione d'opera nella lavorazione morbigena)
dalla data della denuncia di malattia. Infatti l'eventuale
conclusione negativa - non traibile affatto dalla sentenza di questa
Corte n. 116 del 1969, e solo per la seconda delle due norme
desumibile dal dispositivo caducatorio della sentenza di questa Corte
n. 206 del 1988 (che, proprio per essere caducatorio, conferma a
contrario la vigenza della prima delle due norme) - non impedisce che
continui ad essere rilevante ai fini della decorrenza della
prescrizione la manifestazione obbiettiva della malattia,
individuabile attraverso valutazioni medico-legali o attraverso
presunzioni juris tantum ricollegate anche a comportamenti
dell'assicurato.
Qui tuttavia non può che muoversi dalla interpretazione cui il
giudice a quo, in sede di rinvio, si è attenuto, e dalla ipotesi,
che egli prospetta, di una assoluta inaccertabilità, allo stato
della scienza diagnostica, ante mortem - vale a dire prima dei
risultati dell'esame autoptico - del grado di indennizzabilità della
malattia professionale.
3. - La questione è fondata.
In realtà le due ipotesi, messe a raffronto dal giudice a quo,
sono la ipotesi di assoluta inaccertabilità ante mortem del
raggiungimento del grado di indennizzabilità della malattia
professionale - vale a dire, ripetesi, prima dei risultati dell'esame
autoptico - e quella di accertabilità ante mortem, anche se per
avventura difficile o disagevole, del detto raggiungimento.
Ora non vi è dubbio che le due ipotesi siano nettamente
differenziate, non ricorrendo nella prima una situazione suscettiva
di esser considerata come la manifestazione univoca di una malattia
già divenuta indennizzabile, situazione che ricorre invece nella
seconda.
Pertanto il prevedere che anche nella prima la prescrizione
decorra da una data anteriore a quella della esperibilità del mezzo
diagnostico che si presuppone esser l'unico idoneo all'accertamento
della malattia e del raggiungimento del suo grado di
indennizzabilità, ancorché tale raggiungimento sia di gran lunga
risalente, implica violazione del princìpio di eguaglianza, che
vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente
differenziate.
D'altra parte, quando, per definizione, nessun mezzo diagnostico
è utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto
nessuna manifestazione della malattia ante mortem può dirsi univoca,
la prescrizione non può ragionevolmente farsi decorrere che dal
giorno della morte. Sarebbe viceversa irragionevole farla decorrere
da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione,
che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per
un dato tempo, a carico del detto titolare per non avere esso
proposto un'azione giudiziaria votata, allo stato della scienza e
quindi con ogni prevedibilità, a un sicuro insuccesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede
che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento
anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia
professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame
autoptico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:544 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte