Corte costituzionale

Ordinanza n. 545/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 del

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1986

dalla Commissione tributaria di 2° grado di Udine, iscritta al n. 571

del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saia;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento avente per oggetto il

rimborso di una somma erroneamente ritenuta e versata a titolo di

Irpef dal datore di lavoro del contribuente Cossio Gianfranco, la

Commissione tributaria di secondo grado di Udine con ordinanza del 12

maggio 1986 (reg. ord. n. 571 del 1986) sollevava, in riferimento

all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli

artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;

che secondo il collegio rimettente, mentre il citato art. 37

stabiliva il termine decennale di prescrizione ordinaria (art. 2946

cod. civ.) per ricorrere all'intendenza di finanza onde ottenere il

rimborso del tributo versato per "errore dovuto al contribuente",

l'art. 38 concedeva soltanto il termine di decadenza di diciotto mesi

"quando l'errore è imputabile al sostituto d'imposta"; tale

diversità di trattamento sembrava contrastare col principio di

eguaglianza;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,

chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza della

questione;

Considerato che - contrariamente a quanto si afferma

nell'ordinanza di rimessione - il termine di diciotto mesi è

stabilito dall'art. 38 non solo nel caso di errore del sostituto

d'imposta (secondo comma) ma anche, in genere, nel caso di errore del

contribuente che effettui il versamento diretto (primo comma), mentre

l'art. 37 si applica solo per le ritenute dirette, ossia quelle

operate dalle amministrazioni pubbliche;

che trattasi quindi di situazioni eterogenee che ben poteva il

legislatore, nella sua discrezionalità, regolare diversamente, come

questa Corte ha già dichiarato con ordinanza n. 305 del 1985;

che la Commissione tributaria di Udine non adduce alcun motivo

nuovo;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte