Sentenza n. 545/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9d.l. 77/1989
usata come parametro
- art. 22d.P.R. 1113/1953
- art. 8d.P.R. 1113/1953
citata
- art. 9legge 77/1989
- art. 21legge 160/1989
- art. 22legge 160/1989
- art. 14legge 160/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma
sesto, del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in
legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in materia di
trasporti e di concessioni marittime), promossi con ricorsi della
Regione Sicilia e del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia,
notificati il 2 giugno 1989, depositati in cancelleria il 10 giugno
successivo ed iscritti ai nn. 46 e 47 del registro ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore
Cheli;
Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello
Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 2 giugno 1989, la Regione siciliana
ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 5 maggio 1989, n.160, nella parte in
cui converte in legge il sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, per violazione degli artt. 17, 20, 21 e 22 dello
Statuto della Regione siciliana nonché degli artt. 1 e 8 delle norme
di attuazione dello Statuto stesso, relative alla materia dei
trasporti ed approvate con i decreti del Presidente della Repubblica
17 dicembre 1953, n. 1113 e 6 agosto 1981, n. 485.
La Regione espone che la disposizione impugnata prevede l'aumento,
dal 1° gennaio 1989, delle tariffe per i servizi sovvenzionati di
collegamento con le isole maggiori e minori, ma dispone anche che gli
aumenti tariffari siano ridotti, per i residenti delle isole e per le
merci da e per le isole, "nella misura stabilita con decreto del
Ministro della Marina mercantile, previa intesa con i Ministri del
Tesoro e delle Partecipazioni statali".
Ad avviso della ricorrente tali norme inciderebbero sulle
attribuzioni che lo Statuto speciale di autonomia e le relative norme
di attuazione in materia di trasporti garantiscono alla Regione
siciliana.
Nel ricorso si lamenta, in primo luogo, che il Presidente della
Regione siciliana non sia stato invitato a partecipare alla seduta
del Consiglio dei Ministri nel corso della quale è stato deliberato
il decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, nonostante che la materia
dell'aumento delle tariffe passeggeri e merci sui collegamenti
marittimi con la Sicilia e con le isole minori della Regione debba
collocarsi tra quelle "che interessano la Regione". Non sarebbe stata
perciò rispettata la statuizione contenuta nel terzo comma dell'art.
21 dello Statuto siciliano secondo cui il Presidente della Regione
siciliana partecipa, col rango di Ministro e con voto deliberativo,
al Consiglio dei Ministri nelle materie che interessano la Regione.
Sotto altro profilo la Regione sostiene che la norma censurata ha
violato la competenza regionale così come delineata dagli artt. 17 e
20 dello Statuto siciliano e disciplinata, in sede operativa,
dall'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953, norma di attuazione dello
Statuto stesso in materia di trasporti.
Mentre, infatti, quest'ultima norma - certamente sopraordinata
alla legge statale ordinaria - prevede che debba essere
preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale in
sede di istituzione e di regolamentazione dei servizi nazionali di
comunicazioni e di trasporti che si svolgano nell'ambito della
Regione Sicilia o direttamente la interessino, la disposizione
censurata, da un lato, avrebbe eluso l'adempimento della preventiva
richiesta del parere, essendo stata emanata attraverso l'adozione di
un decreto-legge e la sua successiva conversione in legge, e,
dall'altro lato, non avrebbe contemplato il parere preventivo
dell'Amministrazione regionale siciliana, stabilendo che la misura
degli aumenti tariffari ridotti per i residenti delle isole e per le
merci da e per le isole venga fissata con decreto del Ministro della
Marina mercantile previa intesa con i Ministri del Tesoro e delle
Partecipazioni statali.
Sempre con riferimento alla stessa norma di attuazione si
sostiene, infine, che la disposizione impugnata violerebbe anche
l'art. 22 dello Statuto speciale di autonomia, in base al quale la
Regione ha diritto di partecipare, con un suo rappresentante "alla
istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni
e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei che possano comunque
interessare la Regione".
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di costituzione si sostiene che l'intervento dei
Presidenti delle Regioni ad autonomia speciale al Consiglio dei
Ministri, previsto dagli statuti speciali, non può ritenersi
prescritto anche per atti legislativi o per atti comunque collegati,
quali presupposti, al procedimento legislativo come le deliberazioni
dei decreti-legge.
La Presidenza contesta inoltre l'esistenza, nella specie, di un
interesse della Regione come ente esponenziale di poteri giuridici di
autonomia, osservando che la disposizione che prevede gli aumenti
tariffari (nell'ottica di un parziale adeguamento delle tariffe al
costo dei servizi) è di ispirazione unitaria, rientra nel quadro
della iniziativa di risanamento della finanza pubblica ed è rivolta
ad alleviare l'onere delle "sovvenzioni di equilibrio" per i servizi
marittimi di collegamento con le isole, previste dall'art. 9, terzo
comma, del decreto-legge n. 77 del 1989.
Data la natura non amministrativa delle deliberazioni adottate dal
Consiglio dei Ministri, risulterebbe poi inapplicabile - a giudizio
della Presidenza - l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953 che peraltro
non sarebbe riferibile alle tariffe delle comunicazioni marittime, ma
alla sola "regolamentazione dei servizi, vale a dire alla
strutturazione delle linee, alla loro periodicità, velocità e
relativi calendari".
Comunque - secondo l'interveniente - il decreto-legge n. 77 del
1989 fa parte del complesso dei provvedimenti, riguardanti l'intera
situazione economica finanziaria del Paese, collegati alla manovra di
finanza pubblica ( ex art.1- bis lett. c), legge n. 468 del 1978) ed
alla legge finanziaria del 1989 (legge 24 dicembre 1988, n. 541), per
l'esame del cui disegno, contestuale a quello dei decreti collegati,
furono invitati ad intervenire al Consiglio dei Ministri - per mere
ragioni di opportunità - i Presidenti delle Regioni a statuto
speciale.
La Presidenza nega poi che vi sia stata violazione degli artt. 17
e 20 dello Statuto siciliano, sul rilievo che la norma censurata
riguarda servizi nazionali di trasporto e non trasporti regionali.
Infine, nell'atto di intervento si sostiene che l'ultima parte del
censurato art. 9, comma sesto, del decreto-legge n. 77 del 1989 non
disciplina sotto nessun aspetto il modo di esercizio del potere: con
la conseguenza che non può affermarsi che la norma impugnata detti
una disciplina contrastante con l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953
e con l'art. 22 dello Statuto siciliano.
La Presidenza ha concluso pertanto per la reiezione del ricorso.
3. - Con ricorso notificato il 2 giugno 1989 il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha impugnato lo stesso art. 9, sesto
comma, del decreto-legge n. 77 del 1989 per violazione degli artt.
21, 22, 14 lett. n), dello Statuto speciale della Regione siciliana,
anche in relazione agli artt. 5, 115 e 116 Cost.
Nel ricorso il Commissario dello Stato rivendica la sua
legittimazione ad impugnare anche atti legislativi dello Stato,
sostenendo che né il mancato esercizio, in passato, di questa
potestà commissariale né l'assenza di specifiche norme di
attuazione o, in ipotesi, di norme ordinarie concernenti lo ius
postulandi o altri aspetti procedurali delle prerogative
commissariali possono, di per sé, far ritenere caducato quanto
previsto dall'art. 27 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Nel merito il ricorrente sostiene che la norma impugnata viola gli
artt. 21 e 22 dello Statuto regionale siciliano e l'art.8 del d.P.R.
n.1113 del 1953, svolgendo argomentazioni del tutto analoghe a quelle
prospettate dalla Regione siciliana. A queste censure il Commissario
dello Stato ne aggiunge un'altra, relativa all'art. 14 lett. n),
dello Statuto speciale, dove si prevede la competenza esclusiva della
Regione siciliana in materia di turismo.
4. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per sostenere l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza del ricorso.
In primo luogo l'Avvocatura contesta che il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana possa ancora considerarsi dotato del
potere di impugnativa di leggi statali.
A suo avviso, infatti, la previsione originaria degli artt. 27 e
30 dello Statuto siciliano risponderebbe alla logica di un "patto di
autonomia", che non può avere spazio nella sopravvenuta attuazione
di un ordinamento costituzionale nel quale le autonomie regionali
(anche quelle qualificate da forme e condizioni particolari) sono
saldamente ancorate all'unità ed all'indivisibilità dello Stato.
La limitazione delle funzioni del Commissario dello Stato, organo
amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, si sarebbe,
pertanto, determinata al momento dell'entrata in vigore della
Costituzione, che ha operato l'inserimento dello Statuto nel nuovo
ordinamento costituzionale.
D'altro canto - secondo l'Avvocatura dello Stato - la previsione
di un potere di impugnativa di leggi statali da parte di un organo
amministrativo dello Stato lungi dal realizzare una condizione
particolare di "autonomia" della Regione, rappresenterebbe una sorta
di tutela che non può trovare spazio in un sistema di autonomia
direttamente garantita dallo stesso ordinamento statale.
In conclusione, l'Avvocatura sottolinea come lo stesso sistema di
garanzie assicurato dalla Costituzione postuli l'esclusività delle
valutazioni positive o negative del soggetto titolare dei poteri
giuridici di autonomia e l'inconfigurabilità di qualsiasi diversa
forma di legittimazione all'impugnativa diretta della norma statuale.
Nel merito l'Avvocatura ripropone argomentazioni identiche a
quelle già svolte nel giudizio promosso dalla Regione siciliana.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione la Regione siciliana ha
depositato una memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto
1. - I due ricorsi investono la stessa norma (art. 9, sesto comma,
del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti
in materia di trasporti e di concessioni marittime, convertito nella
legge 5 maggio 1989, n. 160) sotto profili pressoché coincidenti:
va, pertanto, disposta la loro riunione al fine di addivenire ad
unica pronuncia.
2. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di
inammissibilità per difetto di legittimazione prospettata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del ricorso
proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
L'eccezione merita di essere accolta.
Il Commissario dello Stato - esercitando per la prima volta un
potere sinora mai impiegato - ha ritenuto di poter proporre ricorso
avverso una norma contenuta in una legge statale ai sensi degli artt.
27 e 30 dello Statuto speciale, dove si riconosce allo stesso organo
la competenza a promuovere davanti all'Alta Corte per la Regione
siciliana i giudizi di costituzionalità "delle leggi e dei
regolamenti emanati dallo Stato, rispetto allo Statuto speciale ed ai
fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione".
Tale competenza deve, peraltro, ritenersi non più operante, non
tanto (come accenna lo stesso Commissario nel proprio ricorso) per la
mancata adozione di specifiche norme di attuazione o per effetto di
desuetudine, quanto per la caducazione dello speciale potere di
impugnativa di cui è causa, intervenuta a seguito dell'entrata in
vigore della Costituzione repubblicana e del conseguente assorbimento
delle attribuzioni conferite dallo Statuto speciale all'Alta Corte
per la Regione siciliana nella competenza generale assegnata dalla
stessa Costituzione alla Corte costituzionale.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare -
prima, attraverso l'affermazione della propria competenza esclusiva a
giudicare della costituzionalità delle leggi statali e regionali
(sent. n. 38 del 1957) e, successivamente, in sede di dichiarazione
di incostituzionalità delle norme dello Statuto siciliano
concernenti la competenza penale dell'Alta Corte (sent. n. 6 del
1970) - l'inderogabilità del principio dell'unità della
giurisdizione costituzionale: traendo da tale principio sia la
valutazione relativa alla natura provvisoria "che ebbe a
caratterizzare sin dall'inizio l'istituzione dell'Alta Corte,
introdotta per far fronte a situazioni politiche particolari e
contingenti", sia l'affermazione del superamento delle competenze di
tale organo determinatosi in conseguenza della
"costituzionalizzazione" dello Statuto speciale (L. cost. 26 febbraio
1948, n. 2), attraverso cui si determinò anche il "coordinamento" e
l'adeguamento di tale Statuto ai principi posti dalla Costituzione
dello Stato (cfr. il secondo comma dell'articolo unico del r. d.-l.
15 maggio 1946, n. 455). Ma lo stesso principio di unità della
giurisdizione costituzionale non può non condurre anche ad
affermare, in questa sede, l'avvenuta caducazione del potere di
impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali già attribuito al
Commissario dello Stato, stante il nesso indissolubile che gli artt.
27 e 30 dello Statuto vengono ad evidenziare tra tale potere e lo
speciale sistema di giustizia costituzionale incentrato sulle
competenze dell'Alta Corte per la Regione siciliana.
D'altro canto, anche per chi voglia considerare l'aspetto relativo
alla particolare natura dell'organo commissariale nell'ambito della
Regione siciliana, un potere di impugnativa quale quello in esame se
si poteva ben giustificare nella fase di primo impianto
dell'ordinamento siciliano, quando, in assenza di un sistema di
garanzie definitivamente fissate in sede costituzionale, si tendeva
ad individuare nel Commissario il garante imparziale del "patto di
autonomia" tra l'ordinamento siciliano e l'ordinamento statale - non
si giustifica certamente più nell'ambito di un ordinamento
costituzionale quale quello attuale, dove il quadro dei rapporti tra
Stato e Regioni, ordinarie e speciali, risulta completamente
delineato e regolato nonché garantito attraverso un sistema di
giustizia costituzionale ispirato a principi unitari.
L'insieme di queste considerazioni conduce, dunque, ad affermare
l'inammissibilità del ricorso proposto dal Commissario dello Stato,
per carenza di legittimazione dell'organo al promuovimento di giudizi
di costituzionalità nei confronti degli atti emanati dallo Stato.
3. - Passando all'esame del ricorso proposto dalla Regione
siciliana, va innanzitutto valutata la questione di costituzionalità
sollevata con riferimento all'art. 21, terzo comma, dello Statuto
speciale, mediante la quale si contesta la mancata convocazione del
Presidente regionale alla riunione del Consiglio dei Ministri in cui
venne adottato il decreto-legge n. 77 del 1989: e questo nonostante
l'interesse della Regione alla materia delle tariffe dei trasporti
marittimi di collegamento con le isole maggiori e minori regolata da
tale atto normativo.
La questione è infondata.
Nella più recente pronuncia adottata su analoga questione (sent.
n. 544 /89, concernente la stessa disposizione del decreto-legge di
cui è causa, impugnata dalla Regione Sardegna), questa Corte ha già
avuto modo di precisare - sviluppando una linea giurisprudenziale che
offre numerosi precedenti (sentt. n. 4 del 1966, n. 1 del 1968, nn.
34 e 166 del 1976, n. 627 del 1988) - come la partecipazione del
Presidente di una Regione speciale (o di una Provincia autonoma) al
Consiglio dei Ministri risulti condizionata non tanto dalla natura
legislativa o amministrativa dell'atto che il Governo intende
adottare (stante la possibilità di configurare la presenza di un
interesse regionale con riferimento ad ambedue le categorie di atti),
quanto dalla qualità dell'interesse su cui la delibera governativa
è destinata a incidere. Tale delibera - per potere consentire (e
rendere necessaria) la partecipazione del Presidente regionale -
dev'essere, infatti, in grado di coinvolgere in concreto interessi
regionali (o provinciali) qualificati da una rilevante peculiarità e
da una particolare intensità, dal momento che una forma di
cooperazione tra organi del più alto livello statale e regionale
qual'è quella in esame si può giustificare solo in presenza di
interessi che si distaccano da quelli generali come propri e
peculiari di singole Regioni ed in relazione alla possibilità di una
rilevante e diretta interferenza dell'indirizzo politico statale
nell'indirizzo politico della Regione interessata.
Tali caratteristiche non si ravvisano nel decreto-legge di cui è
causa anche per quanto concerne la posizione della Regione siciliana,
dal momento che la disciplina posta con tale atto, oltre a riferirsi
indistintamente a tutte le isole, maggiori e minori, comprese nel
territorio nazionale, si è ispirata ad un interesse unitario dello
Stato, collegato ad una manovra generale di finanza pubblica ed è
venuta a incidere, con la parte direttamente regolata, su aspetti
meno rilevanti per l'indirizzo politico regionale, mentre la
determinazione delle scelte di maggior rilievo per l'economia
regionale è stata rinviata ad un successivo provvedimento del
Ministro della Marina mercantile.
Da qui l'infondatezza, anche nel caso in esame, della questione
proposta.
4. - Un ulteriore motivo di doglianza viene prospettato dalla
Regione siciliana con riferimento all'art. 22 dello Statuto speciale,
come specificato dall'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di comunicazioni e trasporti), dove si prevede che "per l'istituzione
e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e
trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito
della Regione, o che direttamente la interessino, dovrà essere
preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da
emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta".
Ad avviso della ricorrente tali norme risulterebbero violate
dall'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989, nella
parte in cui tale disposizione conferisce al Ministro della Marina
mercantile, previa intesa con i Ministri del Tesoro e delle
Partecipazioni statali, il potere di ridurre le tariffe da applicare
ai residenti nelle isole ed alle merci da e per le isole, senza fare
alcuna menzione del parere dell'Amministrazione regionale richiesto
dalla disciplina statutaria e di attuazione.
Anche tale profilo risulta, peraltro, infondato alla luce di una
corretta lettura della norma impugnata e dei parametri di riferimento
invocati.
Non par dubbio, infatti, che il potere di riduzione tariffaria
conferito, dal sesto comma dell'art. 9, al Ministro della Marina
mercantile sia tale da incidere sulla "regolamentazione" di quei
servizi di trasporto marittimo che "direttamente" interessano la
Regione e per la cui disciplina l'art. 8 del d.P.R. n. 1113 del 1953
richiede il parere preventivo dell'Amministrazione regionale: e
invero, nonostante che la materia tariffaria venga esplicitamente
richiamata soltanto nell'art. 9 delle stesse norme di attuazione con
riferimento al trasporto ferroviario, la nozione di
"regolamentazione" - anche per i motivi enunciati nella già
richiamata sent. n. 544/89 sub
4.1. - appare, per il suo carattere
generale, in grado di includere tutti i profili della disciplina
inerente ai trasporti contemplati nell'art. 8, ivi compreso l'aspetto
della riduzione tariffaria. Il che induce a ritenere che, ai fini
dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui alla seconda
parte dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77 del 1989,
l'acquisizione del parere preventivo dell'Amministrazione regionale
debba, in ogni caso, presentarsi necessaria.
Ma tale conclusione non può anche condurre ad affermare - come
vorrebbe la Regione - l'illegittimità della norma denunciata per
omesso richiamo a tale parere. Il fatto che l'art. 9, sesto comma,
nel conferire il potere di riduzione tariffaria al Ministro della
Marina mercantile, non richiami la necessità del preventivo parere
regionale per quei trasporti che vengano direttamente a interessare
la Sicilia, non può, infatti, esprimere una volontà di esclusione
nei confronti di tale adempimento, dal momento che la disciplina
posta dalla norma statale non pretende regolare l'intero procedimento
e va, in ogni caso, integrata con le previsioni, di rango superiore,
espresse nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione
(cfr. sent. 625/88).
La questione deve ritenersi, pertanto, infondata nei sensi di cui
in motivazione.
5. - Infondate risultano, infine, le censure prospettate con
riferimento agli artt. 17 e 20 dello Statuto speciale, dove vengono
disciplinate le funzioni, legislative e amministrative, spettanti
alla Regione in materia di trasporti regionali.
La norma impugnata esula, infatti, da tale disciplina statutaria,
dal momento che si riferisce a servizi di trasporto non regionali, ma
nazionali (cfr. le leggi 20 dicembre 1974, n. 684 e 5 dicembre 1986,
n. 856).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi:
dichiara inammissibile il ricorso (n. 47/89) proposto dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti
dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni
marittime), convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, in
riferimento agli artt. 21, 22, 14 lett. n) dello Statuto speciale
della Regione siciliana;
non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 9, sesto comma, del richiamato decreto-legge n. 77 del
1989, sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 46/89),
dalla Regione Sicilia in riferimento agli artt. 17, 20 e 21 dello
Statuto speciale;
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, seconda parte,
dello stesso decreto-legge n. 77 del 1989, sollevata dalla Regione
Sicilia in riferimento all'art. 22 dello Statuto speciale siciliano
(L. cost. 26 febbraio 1948 n. 2) ed all'art. 8 del d.P.R. 17 dicembre
1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia di comunicazioni e trasporti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte