Sentenza n. 545/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 104/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma,
della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione
delle servitù militari), promosso con ricorso della Provincia
autonoma di Trento, notificato il 6 giugno 1990, depositato in
cancelleria il 14 giugno successivo ed iscritto al n. 44 del registro
ricorsi 1990;
Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il
6 giugno 1990 e depositato il 14 giugno 1990 la Provincia autonoma di
Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104
(Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,
concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella
parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in
seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso
articolo sono nominati (anziché dal Presidente della Giunta su
designazione del Consiglio) dalla Giunta provinciale rispettiva, in
riferimento all'art. 54, n. 6, dello Statuto speciale T.-A.A. (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670) e all'art. 136 Cost.
Secondo la Provincia, la norma impugnata, nel modificare la
composizione del comitato misto paritetico, ripropone una
disposizione (la nomina da parte del Presidente della Giunta dei
propri rappresentanti, su designazione del Consiglio) già dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n.167 del 1987 per
contrasto con la invocata norma statutaria, secondo cui le generali
attribuzioni della Provincia spettano alla Giunta.
Da ciò una violazione anche dell'art. 136 Cost. da parte del
legislatore che ha "riprodotto" tale norma incostituzionale. Considerato in diritto
1. - Con sentenza n. 167 del 1987 ebbe a dichiararsi
l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province
autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, settimo comma, della
legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù
militari), nella parte in cui non disponevasi che i rappresentanti
delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al
comma primo dello stesso articolo fossero da nominarsi dalla Giunta
provinciale rispettiva, anziché dal Presidente della Giunta
regionale su designazione, con voto limitato, del Consiglio
regionale.
2.1 - Il predetto comma settimo è stato successivamente
sostituito (art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 -
Modifiche ed integrazioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898,
concernente nuova regolamentazione delle servitù militari),
lasciandosi integra - tuttavia - l'originaria formulazione (prec.
punto 1), rimettendo, cioè, la nomina di cui trattasi al solo
presidente della provincia.
Il che contrasta come già contrastava la precedente norma, e da
qui il nuovo ricorso, con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige (art. 54, n. 6, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) là dove è
stabilito che le attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla
rispettiva Giunta.
2.2 - L'odierna vicenda, recando la reiterazione puntuale della
precedente, comporta la violazione, altresì, dell'art. 136, comma
primo, della Costituzione, precetto che impone al legislatore
ordinario di uniformarsi alla immediata cessazione dell'efficacia
giuridica della disposizione illegittima (sent. n. 922 del 1988).
3. - La norma in esame va, dunque, dichiarata illegittima, nel
senso che nella Regione Trentino-Alto Adige compete alle Giunte
provinciali, e ad esclusione di qualsiasi diversa procedura di
designazione, la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al
comitato misto paritetico di reciproca consultazione nella materia de
qua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle
Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma,
della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione
delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i
rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto
paritetico previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898
del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, della
citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale
rispettiva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte