Corte costituzionale

Sentenza n. 545/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 104/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma,

della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla

legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione

delle servitù militari), promosso con ricorso della Provincia

autonoma di Trento, notificato il 6 giugno 1990, depositato in

cancelleria il 14 giugno successivo ed iscritto al n. 44 del registro

ricorsi 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il

6 giugno 1990 e depositato il 14 giugno 1990 la Provincia autonoma di

Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104

(Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898,

concernente nuova regolamentazione delle servitù militari), nella

parte in cui non dispone che i rappresentanti delle due province in

seno al comitato misto paritetico di cui al primo comma dello stesso

articolo sono nominati (anziché dal Presidente della Giunta su

designazione del Consiglio) dalla Giunta provinciale rispettiva, in

riferimento all'art. 54, n. 6, dello Statuto speciale T.-A.A. (d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670) e all'art. 136 Cost.

Secondo la Provincia, la norma impugnata, nel modificare la

composizione del comitato misto paritetico, ripropone una

disposizione (la nomina da parte del Presidente della Giunta dei

propri rappresentanti, su designazione del Consiglio) già dichiarata

costituzionalmente illegittima con sentenza n.167 del 1987 per

contrasto con la invocata norma statutaria, secondo cui le generali

attribuzioni della Provincia spettano alla Giunta.

Da ciò una violazione anche dell'art. 136 Cost. da parte del

legislatore che ha "riprodotto" tale norma incostituzionale. Considerato in diritto

1. - Con sentenza n. 167 del 1987 ebbe a dichiararsi

l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle Province

autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 3, settimo comma, della

legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù

militari), nella parte in cui non disponevasi che i rappresentanti

delle due Province in seno al comitato misto paritetico di cui al

comma primo dello stesso articolo fossero da nominarsi dalla Giunta

provinciale rispettiva, anziché dal Presidente della Giunta

regionale su designazione, con voto limitato, del Consiglio

regionale.

2.1 - Il predetto comma settimo è stato successivamente

sostituito (art. 1, sesto comma, della legge 2 maggio 1990, n. 104 -

Modifiche ed integrazioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898,

concernente nuova regolamentazione delle servitù militari),

lasciandosi integra - tuttavia - l'originaria formulazione (prec.

punto 1), rimettendo, cioè, la nomina di cui trattasi al solo

presidente della provincia.

Il che contrasta come già contrastava la precedente norma, e da

qui il nuovo ricorso, con lo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige (art. 54, n. 6, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) là dove è

stabilito che le attribuzioni demandate alla Provincia spettano alla

rispettiva Giunta.

2.2 - L'odierna vicenda, recando la reiterazione puntuale della

precedente, comporta la violazione, altresì, dell'art. 136, comma

primo, della Costituzione, precetto che impone al legislatore

ordinario di uniformarsi alla immediata cessazione dell'efficacia

giuridica della disposizione illegittima (sent. n. 922 del 1988).

3. - La norma in esame va, dunque, dichiarata illegittima, nel

senso che nella Regione Trentino-Alto Adige compete alle Giunte

provinciali, e ad esclusione di qualsiasi diversa procedura di

designazione, la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al

comitato misto paritetico di reciproca consultazione nella materia de

qua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale, nei confronti delle

Province autonome di Bolzano e di Trento, dell'art. 1, sesto comma,

della legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla

legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione

delle servitù militari), nella parte in cui non prevede che i

rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto

paritetico previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898

del 1976, come sostituito dallo stesso art. 1, secondo comma, della

citata legge n. 104 del 1990, siano nominati dalla Giunta provinciale

rispettiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte