Corte costituzionale

Ordinanza n. 545/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/12/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter comma

1, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

12 aprile 1999 dal pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile

vertente tra il comune di Venarotta e Galanti Giuseppe, iscritta al

n. 450 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di un procedimento di opposizione a

decreto ingiuntivo, emesso in favore di un professionista sulla base

della presentazione di una parcella vistata dal competente Consiglio

dell'ordine [degli Architetti] - il pretore di Ascoli Piceno, con

provvedimento del 12 aprile 1999, a seguito dell'istanza del

creditore opposto di pronuncia nei confronti dell'opponente di

ordinanza ingiuntiva esecutiva per il pagamento di parte delle somme

richieste nel decreto ingiuntivo, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, cod. proc.

civ., nella parte in cui non richiama gli artt. 633, comma primo,

numero 3, e 636 dello stesso codice;

che il rimettente rileva come la Corte costituzionale, con

sentenza n. 295 del 1995, abbia già ritenuto legittima l'opzione del

legislatore di limitare le ipotesi di concedibilità del

provvedimento anticipatorio di condanna a quei casi in cui il

supporto documentale prodotto negli atti processuali assuma una più

consistente valenza probatoria, in termini di presumibile resistenza

alle contestazioni di controparte, nell'ottica della decisione

definitiva;

che, tuttavia, secondo il pretore a quo, la mancata

previsione, in favore della particolare categoria di creditori

contemplata dall'art. 633, primo comma, numero 3, cod. proc. civ.

della possibilità di ottenere la relativa tutela provvisoria

ingiunzionale in corso di causa - soprattutto in ragione

dell'ampliamento normativo dell'art. 634, secondo comma (operato

dall'art. 8, comma 3, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, mediante la

previsione dell'utilizzabilità delle scritture contabili

dell'imprenditore ai fini della procedura monitoria anche ai crediti

derivanti da prestazioni di servizi) - si pone in contrasto:

a) con l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di

trattamento dei professionisti rispetto ai creditori comuni, ed in

particolare agli imprenditori commerciali che vantino crediti da

prestazione di servizi, sulla base di un materiale probatorio

(scrittura contabile) avente valenza analoga a quella della parcella

professionale;

b) con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost., per la

definitiva privazione, senza alternativa alcuna per il

professionista, di uno strumento processuale (eseguibile

coattivamente ed idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale) di

grande intensità dal punto di vista della tutela giurisdizionale,

derivante dalla sua forte valenza anticipatoria, con conseguente

lesione del principio per il quale la durata del processo non deve

andare a danno dell'attore che ha ragione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine,

di non fondatezza della sollevata questione.

Considerato che (come rilevato dallo stesso rimettente) questa

Corte, con sentenza n. 295 del 1995, ha ritenuto non fondata analoga

questione di legittimità costituzionale della norma in esame, allora

impugnata nella parte in cui non prevede che lo Stato e gli enti o

istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato possano chiedere

al giudice di pronunciare ingiunzione di pagamento in ogni stato del

processo, anche quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 635

cod. proc. civ;

che in quella sede la Corte ha osservato che il legislatore -

sulla base di un'opzione tesa a distinguere il provvedimento

monitorio ante causam frutto di una cognizione sommaria e delibativa,

a contraddittorio eventuale, e l'ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter

pronunciata di regola all'esito di un sub-procedimento

incidentalmente proposto dalla parte nel contesto di un già

instaurato processo a cognizione piena, fisiologicamente destinato a

sfociare nella pronuncia di una sentenza di merito afferente al

diritto azionato, e non solo alla singola pretesa fatta valere in via

interinale (v. altresì sentenza n. 65 del 1996) - ha legittimamente

ritenuto di limitare le ipotesi di concedibilità del provvedimento

anticipatorio di condanna a quei casi in cui il supporto documentale

prodotto negli atti processuali assume una più consistente valenza

probatoria, in termini di presumibile resistenza alle contestazioni

di controparte, nell'ottica della decisione definitiva;

che tutte codeste affermazioni valgono evidentemente anche

riguardo ai crediti vantati dai professionisti sulla base di parcelle

di spese e prestazioni redatte dagli stessi e corredate dal

prescritto parere delle competenti associazioni professionali (ai

sensi degli artt. 633, primo comma, numero 3, e 636 cod. proc. civ.);

per cui, in questa sede, è sufficiente ribadire che - seppure non si

appalesi come l'unica scelta di politica legislativa

costituzionalmente legittima - l'esclusione di crediti in tal modo

documentati non può, per ciò solo, essere considerata irrazionale e

lesiva del principio di uguaglianza;

che neppure rileva - onde suffragare la dedotta lesione del

principio di uguaglianza - l'avvenuta ricomprensione, nell'ambito dei

presupposti di concedibilità della tutela in oggetto, delle ipotesi

previste al secondo comma dell'art. 634 cod. proc. civ. (anche nel

testo modificato dall'art. 8, comma 3, della legge n. 432 del 1995);

che, infatti, nella menzionata sentenza n. 295 del 1995

(ignorata dal rimettente in parte qua) questa Corte ha già ritenuto

l'inidoneità di tale norma a fungere da tertium comparationis in

ragione della sua natura eccezionale, in quanto derogatoria dei

principi generali in tema di prova nel processo civile e della regola

fissata dall'art. 2710 cod. civ., attraverso una previsione volta ad

agevolare non il creditore nella sua qualità, bensì la prova dei

crediti dell'imprenditore in considerazione del particolare

affidamento richiesto nei rapporti commerciali, anche ai fini della

circolazione dei crediti stessi;

che altrettanto insussistente si appalesa l'asserita lesione

dell'art. 24 Cost., la quale è esclusa dal fatto che la norma

denunciata lascia comunque intatta la facoltà della parte di

avvalersi, per il riconoscimento dei propri crediti, sia del

procedimento monitorio ante causam sia del giudizio contenzioso

ordinario, che è la sede propria dell'accertamento definitivo della

pretesa vantata, e rispetto al quale soltanto può essere rapportato

il principio di ragionevole durata;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 186-ter primo comma, del codice

di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo

comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione - dal pretore

di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:545 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte