Sentenza n. 547/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3d.P.R. 182/1982
- art. 70d.P.R. 182/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge regionale della Valle d'Aosta approvata il 27
aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989, avente per oggetto
"Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio
garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta" promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23
giugno 1989, depositato in cancelleria il 1° luglio 1989 ed iscritto
al n. 55 del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
l'Avv. Gustavo Romanelli per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 23 giugno 1989 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha impugnato l'art. 1, secondo comma, della legge regionale
della Valle d'Aosta approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7
giugno 1989, recante "Interventi finanziari a favore delle imprese
aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle
d'Aosta". A norma di esso "i finanziamenti regionali devono essere
destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli
Istituti di credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi al fine
di favorire l'accesso al credito per operazioni di consolidamento
strutturale e gestionale delle imprese". Ne ha dedotto il contrasto
con l'art. 3 dello Statuto per la Valle d'Aosta (l. Cost. 26 febbraio
1948, n. 4) e con l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.
Nel ricorso si espone che la legge impugnata era stata rinviata
all'esame del Consiglio regionale in quanto:
a) l'art. 1, prevedendo un finanziamento regionale per favorire,
mediante l'abbattimento del tasso d'interesse praticato al "Consorzio
garanzia fidi fra gli industriali", l'accesso al credito per
operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese,
si porrebbe in contrasto con i princìpi vigenti in materia di
provvidenze creditizie pubbliche, mai ammesse a fini d'incentivazione
del credito di gestione; b) la legge non contiene alcuna disposizione
diretta a limitare il tasso minimo d'interessi a carico dei
beneficiari in misura non inferiore a quello minimo stabilito dalla
normativa statale sul credito agevolato per lo stesso settore
d'intervento.
Essendo stata la legge riapprovata, nel ricorso si deduce che la
competenza regionale in materia d'industria e commercio, rispetto
alla quale gli incentivi per l'accesso al credito si pongono in
posizione strumentale, ha finalità integrative ed attuative delle
leggi della Repubblica (art. 3 St. spec.), potendo quindi
legittimamente esercitarsi solo nel rispetto dei princìpi generali
desumibili dalla legislazione statale del settore. Questa, in tema di
agevolazioni creditizie, prevede soltanto interventi per favorire
nuovi investimenti o l'ammodernamento tecnologico e non anche - come
la legge regionale impugnata - agevolazioni relative al credito di
gestione, dovendosene pertanto desumere il principio dell'esclusione
di facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per i crediti di
mero esercizio. Con tale principio contrasterebbe la disposizione del
secondo comma dell'art. 1 della legge impugnata, che prevede
agevolazioni creditizie anche per "operazioni di consolidamento
gestionale delle imprese".
Inoltre, poiché nella legge impugnata manca una disposizione
idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso
d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito
dalla normativa statale, non risulterebbe neppure osservata la regola
posta dall'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182 secondo cui "la
determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei
beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio
1975 n. 382" e, cioè, con il rispetto delle esigenze di carattere
unitario, alle quali arrecherebbe pregiudizio la mancanza di
disposizioni dirette ad evitare lo "sfondamento" del tasso minimo
d'interesse destinato a rimanere a carico dei beneficiari.
2. - Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Valle
d'Aosta chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
In proposito ha dedotto che questione analoga, relativa ad una
legge diretta ad incentivare il factoring, è stata già dichiarata
non fondata con la sentenza n. 1066 del 1988 di questa Corte.
L'applicazione dei princìpi ivi affermati comporterebbe la reiezione
del ricorso, rientrando nelle competenze della Regione Valle d'Aosta
anche l'incentivazione del credito di gestione.
Quanto alla dedotta violazione del principio posto dall'art. 70
del d.P.R. n. 182 del 1982, nell'atto di costituzione la Regione
osserva che la censura - riguardante "l'assenza nella legge impugnata
di una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento
del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo
stabilito dalla normativa statale" - si palesa inconsistente in
quanto detto tasso minimo non è stabilito neppure dalla normativa
statale.
Con memoria in data 31 ottobre 1989 la Regione ha insistito nelle
sue richieste. Considerato in diritto
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 1, secondo
comma, della legge regionale della Valle d'Aosta, approvata il 27
aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989 - disponendo che i
finanziamenti regionali da essa previsti debbono essere destinati
all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di
credito convenzionati col Consorzio garanzia fidi, al fine di
favorire l'accesso al credito per le operazioni di consolidamento
strutturale e gestionale delle imprese - violi l'art. 3 dello Statuto
della Regione Valle d'Aosta, nonché l'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio
1982, n. 182. Ciò perché, così disponendo, si porrebbe in
contrasto col principio della legislazione statale che non consente
agevolazioni relative al credito di gestione e con quello (ricavabile
dal citato art. 70) secondo il quale nelle agevolazioni al credito
deve essere determinato un tasso minimo che deve restare a carico del
beneficiario.
La questione è infondata.
2. - L'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha incluso, tra
le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, anche quelle
concernenti gli interventi per agevolare l'accesso al credito.
Questa Corte ha precisato (sentenza n. 735 del 1988) che tale
normativa non configura, negli interventi diretti ad agevolare
l'accesso al credito una materia a sé, da aggiungere a quelle
attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della
Costituzione, bensì una attribuzione strumentale, che fa parte
integrante delle materie di competenza regionale a contenuto
economico. Spetta, pertanto, alle regioni a statuto ordinario il
potere di adottare misure legislative al fine di agevolare l'accesso
al credito, anche attraverso l'erogazione di quote di concorso
negl'interessi, purché tali misure riguardino materie di competenza
regionale.
Questa Corte ha altresì precisato (sentenza n. 1066 del 1988), a
proposito della Regione Valle d'Aosta, che agevolazioni creditizie ad
imprese operanti in quella regione possono essere disposte con legge
regionale, in base all'art. 3 dello Statuto speciale di autonomia (L.
cost. 26 febbraio 1948, n. 4), il quale prevede una potestà
legislativa regionale d'integrazione e attuazione della legislazione
statale. In base all'esercizio di siffatta potestà normativa, dette
agevolazioni si inseriscono nell'ordinamento giuridico quali norme
integrative della legislazione statale in materia di promozione dello
sviluppo industriale e commerciale, senza alterare la disciplina
generale del credito, bensì adattando alle condizioni ed alle
esigenze regionali la normativa d'incentivazione statale, utilizzando
le ulteriori risorse disponibili a livello regionale.
3. - È da rilevare che la competenza legislativa delle regioni a
statuto ordinario nella materia de qua, è regolata dall'art. 117
della Costituzione e deve essere esercitata "nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". Da ciò questa Corte
ha dedotto che, esistendo un principio della legislazione statale il
quale esclude - di regola - agevolazioni a carico delle finanze
pubbliche, per crediti di mero esercizio, le su dette regioni non
possono legiferare concedendo agevolazioni di tale specie (sentenza
n. 441 del 1988). Parimenti, tali regioni non possono concedere
agevolazioni creditizie senza tener conto, come prescrive l'art. 109
del d.P.R. n. 616 del 1977, della determinazione dei tassi minimi
d'interesse agevolati a carico dei beneficiari, operata dallo Stato
ai sensi dell'art. 3 della l. 22 luglio 1975, n. 382 (cfr. la
sentenza n. 80 del 1989).
L'affermato principio della legislazione statale secondo il quale,
di regola, non sono consentite agevolazioni alle imprese per il
credito di gestione, costituisce un principio generale della materia,
che si pone, ex art. 117 della Costituzione, come limite alla
potestà normativa delle regioni a statuto ordinario e alle
competenze legislative di integrazione e di attuazione della Regione
Valle D'Aosta. Ma poiché, come ha precisato la sentenza n. 441 del
1988, tale principio può essere derogato "per interventi
giustificati da motivi congiunturali, quando la stessa base
produttiva può essere minacciata", si devono ritenere legittime le
agevolazioni finanziarie previste dalla disposizione impugnata per il
"consolidamento" delle imprese e per un periodo di tempo, invero
limitato (un anno).
Neppure è violato l'altro principio, in relazione al quale nel
ricorso si deduce l'illegittimità della legge impugnata: in base ad
esso, nel disporre agevolazioni creditizie, la legge regionale
dovrebbe determinare il tasso minimo a carico del beneficiario,
desumibile dalla legislazione dello Stato. Come si è rilevato dalla
suddetta sentenza, non viola le competenze statali una legge
regionale che nulla disponga in tema di tasso di interesse, giacché
il silenzio della norma regionale non pregiudica l'esercizio della
competenza statale e la sua vincolatività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale della Valle
d'Aosta, approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata il 7 giugno 1989
recante "Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al
Consorzio di garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta",
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso 23
giugno 1989 in riferimento all'art. 3 della l. cost. 26 febbraio
1948, n. 4 e all'art. 70 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:547 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte