Corte costituzionale

Ordinanza n. 547/2000

Altra decisione · depositata il 04/12/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 12r.d. 1369/1942
  • art. 14legge 248/2000
  • art. 171-terlegge 248/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter comma 1,

lettera c), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio),

promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1999 dal tribunale di

Milano nel procedimento penale a carico di Mirco Antonio Libera,

iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 2000, e il 21 ottobre 1999 dal pretore di Milano nel

procedimento penale a carico di Luigi Mazzola, iscritta al n. 141 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, 1ª speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e della SIAE;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il pretore di Milano, con ordinanza del 21 ottobre

1999 (r.o. 141/2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge

22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio);

che, secondo quanto riferisce l'ordinanza di rimessione, nel

giudizio principale si procede, tra l'altro, per il reato di cui

all'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge n. 633 del 1941, in

relazione al fatto, contestato all'imputato, di aver detenuto per la

vendita supporti (musicassette) illegalmente riprodotti in quanto

sprovvisti del contrassegno della Società italiana autori ed editori

(SIAE);

che, svolgendo un'ampia disamina delle vicende normative in

materia di tutela penale delle opere protette dal diritto d'autore,

in particolare relativamente ai supporti fonografici, il rimettente

osserva che, secondo il testo della disposizione impugnata, le

condotte di vendita di musicassette sono punibili se i suddetti

supporti sono privi del contrassegno della SIAE "ai sensi della

[stessa] legge" n. 633 del 1941 "e del regolamento di esecuzione";

che, relativamente a questo ultimo rinvio, il giudice a quo

rileva che l'orientamento giurisprudenziale, dopo iniziali

oscillazioni, si è consolidato - fino a costituire diritto vivente -

nel senso che, ai fini della punibilità dei fatti di vendita di

supporti privi di contrassegno SIAE, le modalità di apposizione di

quest'ultimo sono da rinvenirsi nelle disposizioni del regolamento di

esecuzione della legge (r.d. 18 maggio 1942, n. 1369) e, in

particolare, nel suo art. 12;

che il rimettente, nel dare atto dell'indirizzo

interpretativo sopra detto, formula considerazioni critiche al

riguardo, reputando, sulla scorta di diverse considerazioni testuali

e sistematiche, preferibile l'opposta lettura, inizialmente adottata

da alcune pronunce di legittimità, secondo la quale, essendo il

rinvio in parola privo di oggetto - mancando una disciplina ad hoc

circa l'apposizione del contrassegno sui supporti di cui si tratta -,

il fatto della vendita di musicassette prive del contrassegno

medesimo, in quanto mancante di un elemento integrativo della

fattispecie, sarebbe penalmente irrilevante;

che, essendosi l'interpretazione consolidata nel senso,

opposto, della punibilità, e "vivendo" pertanto la norma in questo

ultimo senso, il giudice rimettente solleva il dubbio di legittimità

costituzionale sull'art. 171-ter comma 1, lettera c), della legge

n. 633, in quanto lo stesso non rispetterebbe il principio

costituzionale di tassatività della fattispecie penale: mancando una

disciplina regolamentare delle modalità di apposizione del

contrassegno SIAE univocamente riferibile ai supporti fonografici in

questione, l'incriminazione risulterebbe carente sul piano della

necessaria tassatività;

che infine il pretore sottolinea la rilevanza della questione

sollevata, perché, se essa fosse accolta, condurrebbe a una

pronuncia assolutoria nel giudizio di merito, soluzione viceversa non

adottabile alla stregua dell'interpretazione giurisprudenziale

dominante;

che questione testualmente identica è stata sollevata dal

tribunale di Milano in composizione monocratica, con ordinanza del

5 novembre 1999 (r.o. 64/2000);

che in entrambi i giudizi così promossi è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso, con atti di

intervento contenenti identiche argomentazioni nonché con memoria

successivamente depositata in uno dei giudizi costituzionali

(r.o. 141/2000), nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza

della questione;

che negli stessi giudizi ha depositato atto di intervento la

SIAE, che, facendo rinvio a una memoria depositata in un giudizio

dinanzi alla Corte di cassazione, ha confutato nel merito la

prospettazione del rimettente, ribadendo la validità dell'indirizzo

giurisprudenziale prevalente e, anche con memorie successivamente

depositate, ha concluso per l'inammissibilità o per l'infondatezza

della questione.

Considerato che le due ordinanze sollevano la medesima questione

di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e definiti con unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è

intervenuta la legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela

del diritto di autore) che ha sostituito (art. 14) l'art. 171-ter

della legge n. 633 del 1941, riformulando la previsione

incriminatrice sulla quale è sollevata la questione con

l'introduzione di nuovi elementi della fattispecie, come l'"uso non

personale" e il fine di lucro (alinea dell'art. 14 citato), e che ha

previsto (art. 10) un nuovo art. 181-bis della legge n. 633 del 1941,

il quale espressamente prescrive (comma 1) l'apposizione del

contrassegno della SIAE "agli effetti di cui agli articoli 171-bis e

171-ter", demandando (comma 4) a un regolamento governativo la

disciplina dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del

contrassegno in questione e stabilendo, fino all'emanazione del

citato regolamento, la persistente operatività del "sistema di

individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione

del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente";

che, stante il mutamento sia della disposizione oggetto della

censura di incostituzionalità sia del quadro normativo di

riferimento, occorre, anche alla stregua della eventuale incidenza

dei principi in tema di successione di norme penali nel tempo,

restituire gli atti ai giudici rimettenti perché verifichino se la

questione da essi sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui

è stata proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano e al

tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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