Sentenza n. 548/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna
notificato il 14 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26
successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1989, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n.
91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "Legge 817/71, ditta
Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione";
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 14 giugno 1989 e depositato il 26
giugno successivo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in ordine alla lettera del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Gabinetto del Ministro,
prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "L. 817/71,
ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione", lamentando la
violazione dell'art. 117 della Costituzione, nonché degli artt. 66,
primo e secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo
comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.
Secondo la ricorrente, mentre quest'ultima disposizione prevede
che, in caso di successione ereditaria, il vincolo trentennale
gravante sui fondi a garanzia di crediti agevolati per la proprietà
contadina possa essere revocato, a domanda degli interessati, con
provvedimento dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente per
territorio e, successivamente al 30 giugno 1972, degli organi
competenti delle regioni, al contrario la lettera impugnata afferma
la esclusiva competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
ad emanare i provvedimenti amministrativi di revoca del suddetto
vincolo.
Di qui la violazione delle competenze regionali, in quanto la
revoca del vincolo costituisce esercizio di funzioni amministrative
sicuramente rientranti nella materia dell'agricoltura piuttosto che
in quella, di competenza statale, del credito in agricoltura.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
eccependo la inammissibilità del ricorso perché non notificato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo presso
l'Avvocatura Generale dello Stato.
Nell'atto di costituzione si precisa, comunque, che con nota in
data 21 giugno 1989, n. 23118, indirizzata al Presidente della Giunta
Regionale della Regione Emilia-Romagna, il Ministero dell'agricoltura
e delle foreste ha riconosciuto alla regione la competenza ad emanare
i provvedimenti di revoca del vincolo trentennale di indivisibilità,
oggetto del presente conflitto.
3. - Con una memoria depositata il 3 agosto 1989, la Regione
Emilia-Romagna ha dedotto che, a seguito della nota del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dell'11 giugno 1989, n. 23118, che
ha riconosciuto la competenza rivendicata con il ricorso per
conflitto di attribuzione, è venuto meno il proprio interesse alla
prosecuzione del giudizio ed ha chiesto che venga dichiarata la
cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto
1. - La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro,
prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: "L. 817/71,
ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione", in quanto,
rivendicando il potere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
di revocare, in caso di successione ereditaria, il vincolo
trentennale di indivisibilità gravante sui fondi a garanzia dei
crediti agevolati per la proprietà contadina, ai sensi dell'art. 11
della legge 14 agosto 1971, n. 817, violerebbe l'art. 117 della
Costituzione, nonché gli artt. 66, primo e secondo comma, del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo comma, della legge 14 aprile 1971,
n. 817.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi per il
tramite dell' Avvocatura Generale dello Stato, pur precisando che con
successiva lettera in data 21 giugno 1989, prot. 23117 - Gabinetto
del Ministro, avente ad oggetto "Legge 14 agosto 1971, n. 817 -
Competenza alla rimozione del vincolo trentennale di
indivisibilità", il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha
riconosciuto la competenza regionale rivendicata, ha eccepito la
inammissibilità del ricorso perché notificato soltanto presso
l'Avvocatura dello Stato e non anche presso la sede del Governo.
2. - L'eccezione proposta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri va accolta.
Questa Corte, con la sentenza n. 13 del 1960 ha già avuto modo di
affermare che le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25
marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in
giudizio dello Stato) non valgono per i giudizi che si svolgono
dinanzi alla Corte costituzionale, traendo da ciò la conseguenza
della irritualità, peraltro in quel giudizio non dichiarata, della
notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata
soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
La Corte non ritiene che sussistano ragioni tali per modificare
quell'affermazione, tanto più che la successiva legge 3 aprile 1979,
n. 103 (Modifiche dell'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
nell'attribuire all'Avvocatura Generale dello Stato la rappresentanza
e la difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte
costituzionale (art. 9, primo comma), ha precisato che "l'art. 1
della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi
dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi
regionali" (art. 10, terzo comma).
Il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, pertanto,
essendo stato notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri
soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come risulta dalla
relata di notifica in data 14 agosto 1989, deve essere dichiarato
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con
il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna nei
confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot.
91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto "L. 817/71, ditta
Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:548 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte