Ordinanza n. 549/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 3Costituzione
- art. 3Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 25Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 103Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
- art. 265legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 della legge
della Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 ("Ordinamento
amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana") e
dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ("Approvazione del testo
unico della legge comunale e provinciale"), promosso con ordinanza
emessa il 14 novembre 1985 dalla Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia, iscritta al n. 465 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Bisulca Salvatore e Caldiero
Luigi;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio concernente la
responsabilità di alcuni amministratori e dipendenti provinciali
citati in giudizio ai sensi dell'art. 244 lett. a) dell'Ordinamento
amministrativo degli enti locali nella regione siciliana (O.R.E.L.)
approvato con legge regionale Sicilia 15 marzo 1963 n. 16, per "avere
effettuato spese o contratto impegni di spese non previste in
bilancio o non deliberate nei modi o forme di legge", la Corte dei
conti - Sez. giur. reg. Sicilia, con ordinanza in data 14 novembre
1985 (r.o. n. 465 del 1986), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 253 del predetto testo legislativo e
dell'art. 265 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, in relazione agli artt. 3,
25, 103 comma secondo Cost.;
che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui non
consentono che i dipendenti degli enti locali siano soggetti alla
giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli
eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli
artt. 244 OR.E.L. e 254-259 del t.u. legge comunale e provinciale;
che tale impedimento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., per la
ingiustificata disparità di trattamento che, in relazione ad un
medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e
dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non
puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative
responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziative
dell'azione, potere riduttivo), nonché per violazione della regola
del simultaneus processus che, tesa ad evitare il rischio di
decisioni contrastanti o di incompletezza nell'esame dei fatti,
troverebbe il suo principale fondamento nel principio di eguaglianza
di tutti i cittadini di fronte alla legge;
che le disposizioni impugnate violerebbero altresì gli artt. 25
e 103, comma secondo, Cost., in quanto senza alcuna logica
giustificazione, sottrarrebbero, anche nelle ipotesi di
responsabilità connesse, i dipendenti degli enti locali alla
giurisdizione della Corte dei conti che, in materia di contabilità
pubblica, è il "giudice naturale" precostituito per legge;
che l'art. 265 del t.u. com. e prov. è impugnato solo in quanto
l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
253 dell'O.R.E.L. riproduttivo della norma statale, renderebbe
quest'ultima immediatamente applicabile ai dipendenti degli enti
locali in Sicilia (sentenza di questa Corte n. 189 del 1984);
che, fra le parti private, si sono costituite dinanzi a questa
Corte soltanto Salvatore Bisulca e Luigi Caldiero chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata,
mentre, non è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che l'ordinanza di rimessione sostiene che la
disposizione dell'art. 253 dell'O.R.E.L., nell'attribuire alla
giurisdizione ordinaria i giudizi in tema di danni recati con dolo o
colpa grave dagli amministratori ed impiegati degli enti locali
impedisce alla Corte dei conti di conoscere della responsabilità
degli impiegati in un unico processo diretto ad accertare quella
tipica degli amministratori, prevista dall'art. 244 lett. a)
dell'O.R.E.L.;
che con detta prospettazione si tende in sostanza ad ottenere
una pronuncia additiva che consenta di assoggettare alla cognizione
della Corte dei conti, a titolo di concorso nella fattispecie
contemplata dall'art. 244 dell'O.R.E.L., comportamenti di soggetti
diversi dagli amministratori rispetto ai quali tale fattispecie è
tipicamente configurata;
che come questa Corte ha già affermato (sent. n. 411 del 1988),
in relazione ad analoghe questioni, una pronuncia del genere è
preclusa in sede di giudizio di costituzionalità, perché l'art. 244
dell'O.R.E.L. configura un'ipotesi riferibile esclusivamente agli
amministratori e quindi il suo ampliamento a soggetti diversi
determinerebbe un inammissibile intervento nella sfera riservata al
legislatore, cui soltanto spetta di stabilire quali comportamenti
possano costituire titolo di responsabilità anche in relazione al
grado di colpa richiesto;
che devesi altresì rilevare che l'art. 244 lett. a) prevede una
responsabilità che prescinde dal grado di colpa, laddove una
estensione di essa in via additiva agli impiegati, aggraverebbe il
titolo in base al quale essi sono attualmente tenuti a rispondere in
virtù della generale previsione dell'art. 250 dell'O.R.E.L., il che
spetta solo al legislatore;
che rimane così assorbita la consequenziale questione di
legittimità costituzionale dell'art. 265 del t.u. del 1934 n. 383;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento
amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato
con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963 n. 16 e 265 del r.d. 3 marzo
1934 n. 383, in riferimento agli artt. 3, 25, 103, comma secondo
Cost., sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:549 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte