Sentenza n. 549/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5,
terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica), e 50, n. 3, del d.P.R. 11 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, nel
ricorso proposto da Bentini Gian Giuseppe contro il Ministero della
pubblica istruzione, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, nel
ricorso proposto da Carloni Franca contro il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Bentini Gian Giuseppe e Carloni
Franca, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv. Francesco Braschi per Bentini Gian Giuseppe e Carloni
Franca e l'Avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 e pervenuta il 23
maggio 1990 il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Bentini Gian Giuseppe
contro il Ministero della pubblica istruzione (reg. ord. n. 364/ 90),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5,
terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica), e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), "nella
parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi
di idoneità a professore associato, gli assistenti volontari che
entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto, per un triennio,
attività didattica e scientifica, in tal modo introducendo una
irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai
cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati
in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici", in
riferimento all'art. 3 Cost.
In altro procedimento lo stesso giudice a quo, con ordinanza
emessa in pari data (n. 365/90 Reg. ord.), ha sollevato analoga
questione con riferimento non solo agli assistenti volontari ma anche
ai titolari di contratto, nella parte in cui le indicate norme non
contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi di idoneità a
professore associato, oltre agli assistenti volontari, i titolari di
contratto di cui al d-l. 1° ottobre 1973, n. 580, che entro l'anno
accademico 1979/1980 abbiano svolto, per un triennio, attività
didattica e scientifica, in tal modo pur qui introducendosi una
irrazionale disparità di trattamento, "ai fini dell'ammissione ai
cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati
in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici".
Secondo il Collegio a quo sarebbe stata operata, appunto,
disparità di trattamento degli assistenti volontari e dei
contrattisti (in punto di fatto, i primi presso la facoltà di
chimica industriale e i secondi presso la facoltà di ingegneria),
rispetto a quanto assicurato ai tecnici laureati.
I remittenti mettono in luce la posizione rivestita a suo tempo
dall'assistente volontario: "coadiuva il professore nella ricerca
scientifica e può essere chiamato a coadiuvarlo anche nell'attività
didattica, limitatamente alle esercitazioni", ex art. 3
decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; "gli assistenti,
ordinari, incaricati e volontari, fanno parte del personale
insegnante", ex art.1 della legge 18 marzo 1958, n. 349; "dopo almeno
un triennio di servizio, qualificato come lodevole dal professore
della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il
Rettore rilascia un attestato che è da valutarsi nei pubblici
concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli
accademici", ex art. 15 decreto-legislativo n. 1172 citato.
Viene altresì considerato come la Corte costituzionale abbia già
esteso l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia
(sentenze n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989), con riferimento in
particolare alla posizione dei titolari di contratto presso la
facoltà di medicina e chirurgia.
2. - In entrambi i giudizi si sono costituiti i ricorrenti che
hanno concluso per l'accoglimento delle questioni.
È altresì intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilità
ovvero l'infondatezza.
La questione parrebbe inammissibile, intanto, per non essere stato
compiutamente sottoposto a sindacato il complesso delle norme
attinenti ai soggetti ammessi ai giudizi di idoneità.
Essa sarebbe, comunque, non fondata giacché la legge n. 28 del
1980 ed il conseguente d.P.R. n. 382 stesso anno han previsto
l'inquadramento (nella maggior parte dei casi, il passaggio) "nel
ruolo dei professori associati" di persone già inquadrate in altro
ruolo o quanto meno (per i professori incaricati esterni) già
percipienti una retribuzione fissa a carico dello Stato.
Del tutto diversa la posizione degli assistenti volontari, non
soltanto non inquadrati in alcun ruolo ma addirittura categoria per
definizione transitoria o se si preferisce precaria (essendo prevista
la cessazione degli effetti della nomina dopo il decorso - avvenuto
prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sub judice - di
alcuni anni). Sarebbe così palese la non comparabilità delle
situazioni poste a confronto e non sussisterebbero, quindi, i
presupposti necessari per ravvisare violato l'art. 3 della
Costituzione.
L'assenza dei presupposti e la conseguente differenza delle
condizioni vengono indicate dall'Avvocatura come elementi di
diversità anche con riferimento ai contrattisti. Considerato in diritto
1. - Le cause concernono identica o comunque connessa questione: i
relativi giudizi possono essere riuniti per formare oggetto di
un'unica pronuncia.
2. - Quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione importa lo
stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio
1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza
universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica), e l'art. 50, n. 3, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica) contrastino con l'art.3 della
Costituzione, poiché non vengono contemplate tra le qualifiche da
ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità per professore
associato anche gli assistenti volontari (ord. 364), nonché i
titolari di contratto già anch'essi, in precedenza, assistenti
volontari (ord. 365), con disparità di trattamento rispetto alla
categoria dei tecnici laureati.
3. - L'Avvocatura dello Stato oppone l'inammissibilità della
questione poiché il dubbio avrebbe dovuto essere esteso, in omaggio
proprio al vantato principio d'uguaglianza, al complesso della
normativa concernente i soggetti da ammettersi a tali giudizi
d'idoneità.
L'obiezione, tuttavia, non merita accoglimento: la diseguaglianza
è stata assunta con la categoria dei tecnici laureati e le relative
disposizioni sottoposte al vaglio della Corte appaiono bastevoli per
un esame della fondatezza, consentendo, per i fini di causa, come si
dirà tra breve, una più lata disamina, in termini di ragionevolezza
della norma, delle posizioni che qui interessano.
4.1 - La prima ordinanza (n. 364) concerne l'ammissibilità ai
giudizi di idoneità degli assistenti volontari.
La questione non è fondata. La Corte ha già avuto modo di
considerare ripetutamente che, per accedere al giudizio di idoneità,
occorre, in apice, che gli aspiranti delle categorie che qui
interessano abbiano generalmente sostenuto, onde entrare a far parte
della assentita categoria originaria di appartenenza, una prova
selettiva concorsuale (oltre aver esplicato ovviamente, nell'arco di
tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca). Ma tale
fondamentale requisito non era affatto richiesto per la nomina ad
assistente volontario venendo questa disposta, al tempo, sulla mera
proposta del professore ufficiale della materia e per un solo anno
accademico, inizialmente, ancorché poi rinnovabile. Né trova
pregio, nel tentativo della difesa di superare l'ostacolo, il
considerare che l'attività di assistentato volontario, ricorrendo
determinati requisiti, era valutabile nei pubblici concorsi (legge 23
novembre 1951, n. 1340, art. 2). Trattasi, con chiara evidenza, di
norma di favore per una valutazione nei pubblici concorsi, non già
ai fini di costituire presupposto per lo specifico giudizio che
interessa.
4.2 - Con la seconda ordinanza (n. 365) l'ammissibilità al
predetto giudizio di idoneità viene riferita alla categoria di
assistenti volontari divenuti poi contrattisti. Anche questa seconda
questione non è fondata.
Mentre per l'assistentato volontario vale quanto più sopra
osservato (n. 4. 1), per il periodo di contrattista, la Corte - va
ricordato - ha già dichiarato doversi ammettere ai cennati giudizi
unicamente, con esclusione così di ogni altro soggetto, i titolari
di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia (nominati in
base a concorso), a condizione che essi avessero svolto attività di
assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto; ciò, per
l'esplicita equiparazione di costoro agli assistenti ospedalieri.
Va chiarito, infatti, che i contrattisti in parola erano già
equiparati in toto ai detti assistenti, per effetto dell'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per
l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con
modificazioni, onde la Corte ne riconobbe il conseguente diritto a
partecipare - con gli altri - al giudizio per professore associato; e
dunque, un difforme indirizzo avrebbe costituito irragionevole
disuguaglianza con gli assistenti delle cliniche universitarie (cfr.
sentenza n. 397 del 1989 in relazione alla precedente n. 89 del
1986).
Di guisa che, conclusivamente, violerebbe il sistema così
delineato e ragionevolmente circoscritto l'estensione immotivata alla
partecipazione ai cennati giudizi in favore di altre categorie di
soggetti, dovendosi, pertanto, disporre il rigetto della prospettata
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione
organizzativa e didattica), per la parte in cui non prevedono, tra i
soggetti da ammettere ai relativi giudizi di idoneità, sia gli
assistenti volontari che i titolari di contratto diversi da coloro,
presso la facoltà di medicina e chirurgia, che - fermo ogni altro
requisito di legge - abbiano svolto attività di assistenza e cura
oltre i limiti d'impegno del contratto, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia-Romagna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:549 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte