Sentenza n. 55/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1957 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, primo
comma, del Codice penale, promosso con l'ordinanza 27 giugno 1956 del
Pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Marilungo
Nazareno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247
del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 299 del Registro ordinanze
1956.
Udita nell'udienza pubblica del 13 marzo 1957 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
udito il difensore del Marilungo avv. Mirella Del Bello.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Marilungo Nazareno fu condannato con decreto penale del Pretore di
Fermo del 3 maggio 1956 alla pena di lire 5.000 di multa, quale
colpevole del reato previsto e punito dall'art. 509 Cod. pen. per
violazione del contratto collettivo di mezzadria (omessa
corresponsione, nella sua qualità di mezzadro, della prescritta
quantità di uova e pollame al concedente).
Il Marilungo propose opposizione e, nella udienza del 27 giugno
1956 dinanzi al Pretore di Fermo, sollevò la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 509 Cod. pen. in relazione all'art. 39 della
Costituzione, deducendo che l'art. 509 Cod. pen. è ispirato al sistema
corporativo e deve ritenersi abrogato insieme al sistema stesso.
Il Pretore, con ordinanza di pari data, ritenne la questione
relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 509, primo comma,
Cod. pen. pertinente e non manifestamente infondata; trasmise perciò
gli atti a questa Corte costituzionale.
A cura dello stesso Pretore l'ordinanza venne notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1956 e
comunicata nella stessa data alla Presidenza della Camera dei Deputati
e a quella del Senato.
Pervenuti gli atti a questa Corte, il Presidente di essa dispose la
pubblicazione della predetta ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, ciò
che avvenne in data 29 settembre 1956.
Si è costituito in giudizio soltanto l'imputato Marilungo mediante
deposito di deduzioni sottoscritte anche dall'avv. Mirella Del Bello,
regolarmente delegato dall'imputato stesso a rappresentarlo.
In tali deduzioni, confermate nella discussione orale, si insisteva
nel chiedere la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 509 Cod. pen. in relazione all'art. 39 della Costituzione.
In via subordinata la stessa difesa invocava la esclusione della
mezzadria dall'ambito della regolamentazione collettiva dei rapporti di
lavoro. Considerato in diritto :
La difesa del Marilungo Nazareno sostiene la tesi della
illegittimità costituzionale dell'art, 509 Cod. pen., relativo alla
inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro,
riportandosi, in via principale, ai principi della libertà sindacale
quali sono enunciati nell'art. 39 della Carta costituzionale, nonché,
sussidiariamente, ai principi della libertà del lavoro, del diritto di
sciopero e della libera iniziativa individuale economica (artt. 2, 4,
35, 40 e 41 della Costituzione).
Viene anche dedotto che nel progetto del nuovo Codice penale sono
state eliminate, insieme alle disposizioni che puniscono lo sciopero,
anche quelle relative alla inosservanza dei contratti collettivi,
mentre, in contrario, non ha rilevanza la disposizione dell'art. 43 del
D.L. L. 23 novembre 1944, n. 369, concernente la sopravvivenza dei
contratti collettivi corporativi.
Osserva la Corte che siffatte argomentazioni non valgono a
confortare l'assunto della dedotta illegittimità costituzionale nei
limiti precisati nella ordinanza di rinvio, assunto che, sotto
qualunque aspetto si consideri, appare privo di fondamento.
Deve essere anzitutto rilevato che ragione e fondamento della norma
penale contenuta nel citato art. 509, primo comma, non è già la
tutela dell'ordine corporativo nel suo sistema ideologico oramai
superato e contrastante col nuovo sistema di organizzazione sindacale e
di libertà sindacale instaurato dalla Costituzione; invece
l'obiettività della norma penale di cui trattasi va ricercata nel
processo formativo dei contratti collettivi allora stipulati e
soprattutto nella loro efficacia cogente nei confronti di tutti gli
appartenenti alle categorie rappresentate dalle organizzazioni
sindacali partecipanti alla stipulazione. Si ha perciò riguardo alla
imperatività e alla inderogabilità dei contratti stessi e
all'interesse collettivo collegato alla loro attuazione.
Ne consegue che la disposizione dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre
1944, n. 369, che sancisce la sopravvivenza dei contratti collettivi
formati prima della soppressione dell'ordinamento corporativo, porta
come effetto la sopravvivenza della norma penale diretta a garantire la
osservanza dei contratti stessi; ed in questo senso si è orientata
l'unanime giurisprudenza della Cassazione. Ma occorre aggiungere che,
anche secondo l'art.39 della Carta costituzionale, i contratti
collettivi e la loro efficacia erga omnes sono considerati come lo
strumento più idoneo a comporre i conflitti di interessi fra
imprenditori e prestatori d'opera.
Non è inutile osservare che, nella riforma della organizzazione
sindacale predisposta in attuazione dell'art. 39 della Costituzione
(progetto Rubinacci), era inserita una disposizione contenente sanzione
penale per l'inosservanza dei contratti collettivi aventi la impronta
pubblicistica riconosciuta ai contratti stessi. D'altra parte, non va
dimenticato che la omissione, nel progetto del 1949 del nuovo Codice
penale, di una disposizione analoga all'art. 509, primo comma, non
deriva, come per le disposizione relative allo sciopero, da una
incompatibilità con la Carta costituzionale, bensì - come è detto
nella relazione - dalla opportunità di inserire la disposizione
suddetta nella nuova legge sindacale. Naturalmente l'art. 509, primo
comma, non è applicabile ai contratti collettivi post-corporativi,
cosiddetti di diritto privato, per i quali, nel periodo di transizione
anteriore all'attuazione della riforma sindacale, manca ogni
possibilità di efficacia assimilabile a quella normativa e ogni
ragione perciò della speciale tutela penale, pur essendo evidente
nella pratica sindacale e nella giurisprudenza la tendenza a dare,
almeno in parte, ai contratti collettivi, anche nell'attuale periodo di
transizione, quei caratteri pubblicistici che dovranno assumere con la
riforma.
Per quanto riguarda la domanda proposta in via subordinata, e
relativa alla esclusione della mezzadria dall'ambito della
regolamentazione collettiva, deve rilevarsi che essa è del tutto
estranea alla questione di legittimità costituzionale quale è stata
proposta nell'ordinanza, e, che sola può essere oggetto del giudizio
di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la Questione sollevata con l'ordinanza 27
giugno 1956 del Pretore di Fermo, relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 509, primo comma, Cod. pen. in riferimento
all'art. 39 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 10 aprile 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte