Sentenza n. 55/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della
legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, promosso con
ordinanza emessa il 10 luglio 1963 dal Pretore di Chiusa nel
procedimento per la determinazione del prezzo di assunzione di masi
chiusi instaurato da Hofer Maria, iscritta al n. 187 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 287 del 2 novembre 1963 e nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige, n. 44 del 22 ottobre 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta provinciale
di Bolzano;
udita nell'udienza pubblica del 13 maggio 1964 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi gli avvocati Rudolf Straudi e Carlo Ferro, per il Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza in data 10 luglio 1963 il Pretore di Chiusa,
richiesto dalla ricorrente Maria Hofer di provvedere alla nomina
dell'esperto d'ufficio per la determinazione del prezzo di assunzione
del maso chiuso "Schott" in Comune di Villandro, a norma dell'art. 23
della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10,
sollevava la questione di legittimità costituzionale dei primi due
commi di tale articolo, in relazione alle disposizioni degli artt. 11,
n. 9, e 4, prima parte, della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 5, contenente lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, e,
sospeso il giudizio, ordinava la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità.
L'ordinanza era notificata regolarmente alle parti interessate e al
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, comunicata al
Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano, nonché al Presidente
del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, e pubblicata nel
Bollettino della Regione del Trentino- Alto Adige, n. 44 del 22 ottobre
1963 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 287 del 2 novembre
1963.
Si costituiva entro il termine prescritto nel giudizio davanti alla
Corte la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta
provinciale, previa deliberazione n. 2143, in data 8 ottobre 1963,
della Giunta stessa, depositando in cancelleria un atto di intervento e
deduzioni.
Nell'ordinanza di rimessione, il Pretore di Chiusa aveva osservato
che la competenza legislativa attribuita al Consiglio provinciale di
Bolzano comporta la potestà di disciplinare l'istituto del maso chiuso
in conformità alle caratteristiche tradizionali ad esso proprie e,
secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, di introdurre
altresì nella materia norme in deroga ai principi di diritto civile e
processuale comune. Aveva soggiunto, però, che a suo giudizio la
disposizione denunciata, disciplinando la formazione e la tenuta di un
albo chiuso di soggetti ausiliari dell'autorità giudiziaria, avrebbe
regolato una materia del tutto estranea all'ordinamento dei masi
chiusi, inteso quest'ultimo pur nella sua più tradizionale ed estesa
configurazione.
Nel proprio atto di intervento la difesa della Provincia rileva
anzitutto che oggetto della questione avrebbe dovuto essere più
propriamente un'altra norma (emanata successivamente, ma in momento
anteriore all'ordinanza), e precisamente l'art. 25, lett. b, del testo
unico approvato con decreto 7 febbraio 1962, n. 8, del Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano, che ha sostituito, riproducendola del
resto senza alcuna modificazione, la disposizione, alla quale si
riferisce l'ordinanza del Pretore.
Essa afferma poi che la motivazione di tale ordinanza è
contraddittoria e che la istituzione dell'albo degli esperti chiamati a
stimare il valore di assunzione dei masi chiusi rientra pienamente
nella sfera di competenza legislativa della Provincia, alla quale lo
Statuto affida il potere di regolare tutta la materia, anche mediante
norme strumentali; e a conferma della tesi richiama la giurisprudenza
della Corte costituzionale in argomento, affermando che la disciplina
della materia esige il costante e coerente rispetto dei principi propri
dell'istituto, tipico dell'Alto Adige, nell'ambito della tradizione e
del diritto preesistente, del quale la difesa della Provincia riferisce
anche le fasi anteriori.
Conclude quindi perché la Corte dichiari non fondata la questione
di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Chiusa.
Alla pubblica udienza la difesa del Presidente della Giunta
provinciale ha illustrato le proprie conclusioni, ribadendo gli
argomenti esposti nelle deduzioni. Considerato in diritto :
La difesa della Provincia di Bolzano ha fatto espresso riferimento
nelle proprie deduzioni alla giurisprudenza di questa Corte, che ebbe
già altre volte occasione di pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale di norme emanate dalla Provincia stessa in materia di
"masi chiusi", con le sentenze n. 4 del 15 giugno 1956, n. 5 del 16
gennaio 1957 e n. 40 del 28 febbraio 1957.
Il richiamo è pertinente ed esatto, poiché la questione sollevata
dal Pretore di Chiusa concerne la legittimità di una norma (art. 23
della legge della Provincia di Bolzano 25 dicembre 1959, n, 10,
riprodotto poi nell'art. 25, lett. b:" del T. U. 7 febbraio 1962, n.
8), la quale regola il procedimento da osservare davanti al pretore
competente nei giudizi per la determinazione del prezzo di assunzione
dei "masi chiusi"; ed il dubbio sulla legittimità costituzionale della
norma stessa è stato proposto per il sospetto che tale norma,
"disciplinando la formazione e la tenuta di un albo chiuso di soggetti
ausiliari dell'autorità giudiziaria, regoli una materia del tutto
estranea all'ordinamento dei masi chiusi, inteso quest'ultimo pur nella
sua più tradizionale ed estesa configurazione".
In realtà, però, non sembra che si possa affermare che un
regolamento con questo oggetto disciplini una materia del tutto
estranea all'"ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari
rette da antichi statuti o consuetudini" (art. 11, n. 9, dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), una volta che è stato dichiarato
esplicitamente da questa Corte che tale competenza legislativa
comprende anche materie processuali e quindi può essere esercitata
anche in deroga ai principi di diritto civile e processuale comune,
come quando sono state attribuite alla competenza funzionale del
pretore controversie che (in gran numero di casi) eccederebbero i
limiti della sua competenza per valore (sentenza n. 4 del 1956, cui
pure fa riferimento l'ordinanza del Pretore di Chiusa).
A norma del Codice di procedura civile: "La scelta dei consulenti
tecnici (del giudice) deve essere normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di
attuazione del Codice" (art. 61, secondo comma); e a norma di tali
disposizioni di attuazione "presso ogni tribunale è istituito un albo
di consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie" (art. 13, comma
primo e secondo; cfr. anche gli artt. 14-24).
Non si può ritenere pertanto che il solo fatto che la legge
provinciale di Bolzano prevede la compilazione di un elenco ufficiale
di esperti, fra i quali il pretore scelga e nomini l'esperto di
ufficio, possa giustificare una dichiarazione di illegittimità
costituzionale della disposizione relativa, anche se non vi si trova
riprodotto l'avverbio "normalmente" usato nell'art. 61 del Codice di
procedura civile o l'altro "possibilmente", che si legge nell'art. 27
delle disposizioni di attuazione, tanto più in quanto anche queste
norme pongono come regola che la scelta venga fatta fra gli iscritti
nell'albo, e consentono un'altra scelta soltanto in via di eccezione.
Diverso risulta essere invece l'organo competente a compilare
l'albo, che secondo la legge dello Stato è un "comitato" o "consiglio"
composto dal presidente del Tribunale, dal procuratore della Repubblica
e da un professionista designato dall'ordine professionale (art. 14
disp. attuaz.), mentre secondo la legge della Provincia di Bolzano
l'elenco è redatto dalla Giunta provinciale e trasmesso al presidente
del Tribunale. A prescindere dalla considerazione che l'ordinanza di
rimessione non contiene alcuna osservazione critica su questo punto,
evidentemente perché il Pretore non ha ravvisato in tale differenza
nessun vizio di legittimità, si può osservare che la compilazione
dell'elenco a cura della Giunta provinciale non esclude affatto la
proponibilità, in sede competente, di reclami degli interessati, ove
si trovino iscritte nell'albo persone non aventi i titoli necessari,
ovvero ne siano state escluse altre, che dimostrino di possederli.
Non si comprende poi perché nell'ordinanza si parli di "albo
chiuso", mentre la legge non usa questa qualificazione, né determina
il numero massimo degli iscritti, e prescrive invece che l'elenco venga
aggiornato annualmente (anziché ogni quattro anni, come previsto
dall'art. 18 disp. attuaz. del Codice di procedura civile), aumentando
così le garanzie a favore di chiunque desideri essere incluso
nell'albo stesso ed abbia titoli per accedervi.
La esigenza che gli aspiranti alla iscrizione abbiano adeguata
conoscenza delle lingue italiana e tedesca è pienamente giustificata,
in considerazione del principio stabilito nell'art. 2 dello Statuto
speciale per il Trentino- Alto Adige, a norma del quale "nella Regione
è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il
gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le
rispettive caratteristiche etniche e culturali". Del resto lo stesso
Statuto richiede la conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca,
per il personale del Provveditorato agli studi di Bolzano e per i
membri del Consiglio scolastico e di quello di disciplina per i maestri
(art. 15).
In quanto poi alla esigenza che gli aspiranti siano iscritti
all'albo professionale della Provincia di Bolzano da almeno tre anni,
si deve riconoscere che anche questo requisito è congruo e
giustificato, posto che il compito degli esperti è precisamente quello
di fornire al giudice gli elementi di fatto necessari per la
determinazione del prezzo di assunzione di un determinato maso e non vi
è dubbio che in tanto può essere adeguata la valutazione suggerita,
in quanto chi la propone sia effettivamente a conoscenza dei valori
correnti nel luogo ove si trova il bene oggetto della stima.
Poiché la norma denunciata deve essere interpretata ed applicata
nei sensi sopra esposti, i quali si ricavano dal significato letterale
delle parole e dai principi generali che regolano la materia, e
pertanto si deve riconoscere a qualunque cittadino, che dimostri di
possedere i requisiti da essa voluti, il diritto alla iscrizione
nell'elenco, con facoltà di reclamo in caso di denegata iscrizione, in
analogia al disposto della legge statale (art. 15, ultimo comma, disp.
attuaz. del Codice di procedura civile), senza possibilità di
illegittime discriminazioni fra i diversi gruppi etnici e linguistici
della popolazione, espressamente vietate dall'art. 2 dello Statuto
regionale, la Corte non ritiene che la norma denunciata con l'ordinanza
del Pretore di Chiusa debba essere dichiarata costituzionalmente
illegittima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, prima parte e capoverso, della legge della Provincia di
Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10, in riferimento agli artt. 4, prima
parte, ed 11, n. 9, dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto
Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte