Sentenza n. 55/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Giuseppe Verzì
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 2 aprile
1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai Eni
dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di
previdenza e di quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 3
novembre 1964 dalla Corte di appello di Bari nel procedimento civile
vertente tra Fortunato Saverio e il Banco di Napoli, iscritta al n. 193
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39 del 13 febbraio 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione di Fortunato Saverio;
udita nell'udienza pubblica del 15 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che condannava
il Banco di Napoli al pagamento di una somma a favore del dott. Saverio
Fortunato per residuo indennità relative a cessato rapporto di lavoro,
il Tribunale di Bari revocava tale decreto affermando la legittimità
della legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale impone al Banco stesso
l'obbligo di trattenere, nella liquidazione a favore del dott.
Fortunato, l'ammontare dei contributi e degli interessi maturati per
tutta la durata del periodo di lavoro, da versare all'I.N.P.S. agli
effetti pensionistici.
In sede di appello, il dott. Fortunato riproponeva la questione di
legittimità costituzionale della suindicata legge, in riferimento al
quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, in quanto prevederebbe
oneri a carico dello Stato, senza indicare i mezzi per farvi fronte. E
la Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 3 novembre 1964, ritenuta
la non manifesta infondatezza della questione e la sua rilevanza agli
effetti della decisione, disponeva la sospensione del giudizio e la
trasmissione degli atti a questa Corte.
Secondo l'ordinanza, premesso che lo Stato contribuisce alle
prestazioni assicurative sociali, nei modi e nei limiti previsti dagli
artt. 59 del R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, 35 del R.D. L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito
nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, 16 e 31 della legge 4 aprile 1952,
n. 218 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la legge impugnata,
ampliando il numero dei lavoratori aventi diritto all'assicurazione per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti impone allo Stato una maggiore
spesa, per la quale non sono indicati i mezzi di copertura.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 del 13
febbraio 1965. Nel presente giudizio si è costituito il dott. Saverio
Fortunato ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con l'atto di costituzione del 22 dicembre 1964, e con la memoria
del 28 gennaio 1967, il dott. Fortunato rileva che lo Stato -
nell'esplicazione della sua attività di assistenza sociale - pur
avvalendosi dell'opera di diversi enti pubblici, che controlla e
dirige, non si spoglia della responsabilità inerente ai suoi doveri,
sicché ogni onere ricade sempre, o immediatamente o mediatamente, su
di esso. La ripetuta legge, aumentando il numero degli aventi diritto
alla assicurazione generale obbligatoria accresce la spesa dello Stato,
che deve concorrere negli oneri relativi ai sensi della legge 4 aprile
1952, n. 218, e 20 febbraio 1958, n. 55, ed ai sensi dell'art. 59,
primo comma, lett. a del R.D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, che ne
concreta il concorso nella quota di lire 100 all'anno per ogni
pensione.
L'Avvocatura generale dello Stato ritiene invece che la questione
sia infondata. Osserva in primo luogo che il contenuto e la portata
dell'unico articolo della legge non sono quelli indicati dalla
ordinanza di rimessione: la norma si limiterebbe a prevedere il
coordinamento, ai fini pensionistici, della assicurazione generale
della previdenza sociale con le posizioni previdenziali già acquisite;
ed all'uopo, stabilisce che l'ente il quale deve liquidare una
indennità una tantum al dipendente che, al momento della cessazione
dal servizio non abbia diritto a pensione, deve trattenere l'importo
corrispondente al contributo da versare all'I.N.P.S. per costituire una
posizione assicurativa per tutto il periodo di tempo del lavoro
prestato.
La norma prevede in astratto un ampliamento del numero dei
lavoratori aventi diritto alla assicurazione generale, ma l'onere
relativo per lo Stato è meramente ipotetico ed eventuale, siccome
connesso alla gestione mutualistica. E non è né immediato né
determinabile nell'importo e nei mezzi per farvi fronte in quanto la
legge impugnata non dà luogo a prestazioni immediate. Anche secondo
la giurisprudenza di questa Corte, la norma costituzionale circa la
indicazione del mezzo di copertura di una nuova spesa presuppone che
questa sia determinata, o quanto meno determinabile. Considerato in diritto :
La Corte ritiene che la legge 2 aprile 1958, n. 322, si inserisce
nel complesso delle norme della gestione della previdenza sociale,
senza un contenuto innovativo rispetto alle precedenti leggi di spesa,
e che quindi non sussiste la denunziata violazione dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione.
L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è
obbligatoria per tutte le persone di una determinata età, che prestano
lavoro retribuito alle dipendenze di altri, con esclusione soltanto di
alcune categorie espressamente indicate dal R.D. L. 14 aprile 1939, n.
636 (artt. 3 e 4), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272. Nel
caso di particolari trattamenti di quiescenza o di previdenza, è
previsto l'esonero dall'obbligo della assicurazione generale, da
concedersi con decreto ministeriale, e sottoposto a varie condizioni,
fra le quali quella "che sia stabilito il trasferimento
all'assicurazione obbligatoria dell'intera riserva matematica relativa
ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla
iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale"
(art. 28 del R.D. L. n. 636 del 1939, modificato dalla legge n. 1272
del 1939). In altri termini, poiché la detta assicurazione ha per
scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di
invalidità o di vecchiaia, e di una pensione ai superstiti nel caso di
morte dell'assicurato o del pensionato, con le norme sopraindicate si
intende assicurare la pensione anche ai lavoratori dipendenti da enti
esonerati, qualora le forme sostitutive di previdenza non garantiscano
un trattamento pensionistico. Ed, in applicazione di siffatti principi,
la legge impugnata coordina le due posizioni assicurative,
ricongiungendo quella sostitutiva alla assicurazione generale, mediante
il versamento alla previdenza sociale dei contributi relativi a tutto
il periodo del cessato rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve
detrarre l'ammontare di tali contributi dalle indennità spettanti al
dipendente al momento della cessazione del rapporto per effetto del
trattamento sostitutivo. Appare pertanto evidente che questa legge non
ha un contenuto nuovo o diverso dalle precedenti previsioni
legislative, ma si limita a dare una particolare regolamentazione,
rientrante nella gestione della previdenza sociale e nelle previsioni
economiche finanziarie della stessa.
Occorre altresì considerare che l'aumento del numero degli
iscritti all'assicurazione generale non è, di per sé solo, elemento
decisivo al fine della indagine per accertare se la legge in esame sia
generatrice di una nuova spesa per l'Erario. Ed invero tale numero è
soggetto a continue variazioni, incerte ed imprevedibili, in aumento o
in diminuzione, per il continuo affluire di nuovi assicurati come per i
diversi eventi che seguono le vicende della vita di costoro, onde,
nella grande massa degli iscritti, si verificano compensazioni, in
virtù delle quali le differenze eventuali di spesa perdono di
rilevanza. Comunque, per le ragioni esposte sopra, il contributo dello
Stato per il futuro eventuale trattamento pensionistico è da ritenersi
già compreso nelle previsioni di spese contenute nelle leggi
sopraindicate del 1939, rientrando nei complessi rapporti generali fra
Stato e Istituto della previdenza sociale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'unico articolo della legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione
delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e
della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza)
proposta con ordinanza della Corte d'appello di Bari del 3 novembre
1964, in riferimento all'art. 81, comma quarto, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte